Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 67
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento interessi e sanzioni

    Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'atto impugnato in relazione agli interessi e sanzioni irrogate.

  • Rigettato
    Applicabilità termine prescrizionale

    La Corte ha ritenuto che la Suprema Corte, con sentenza n. 2044 del 24/01/2023, ha ribadito che gli interessi erariali, così come le sanzioni, sono soggetti al medesimo termine di prescrizione dell'imposta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 67
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo