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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2752/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2752/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CO BA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Dei
Mulini n. 15;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio CP_1 Parte_2 C.F._2 dell'Avv. BISCALDI ANNA RITA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
RA, C.so Cavour n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina (EN), in data
18/08/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armerina (EN) alla Parte II, Serie A, n. 42, dell'anno 2018, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
pag. 1 di 15 2. Il godimento e l'abitazione della casa coniugale, sita in RA Via Alberto da
Giussano n.9, con autorimessa, accessori, pertinenze e annessi, in comproprietà dei coniugi nella quota del 50% ciascuno, censita salvo miglior verifica al Catasto Urbano di RA al Foglio 16 mappali 1100/3 e 1100/2 con cortile al n. mappale 1100/1 sono assegnati alla moglie , con quanto l'arreda e contiene che viene Parte_3 assegnato in proprietà a titolo gratuito, ad eccezione dei beni mobili individuati di comune accordo dai coniugi e che il sig. ha già prelevato. Il sig. Parte_1
ha lasciato la casa coniugale il giorno 19 maggio 2025 e si è trasferito Parte_1 in RA Via XXV Aprile n. 14. I coniugi si impegnano a volturare le utenze del gas a
. Parte_2
3. I coniugi ritengono necessario definire ogni loro questione patrimoniale e mediante il presente atto in particolare in merito alla casa coniugale e al relativo mutuo ipotecario a tal fine si accordano come di seguito. Con la sottoscrizione del presente atto il sig.
promette di trasferire e di cedere a titolo oneroso la propria quota Parte_1 indivisa del 50% in piena proprietà alla comproprietaria moglie sig. Parte_3
che promette di accettare la cessione per sè o per persona da nominare al
[...] rogito, delle seguenti unità immobiliari situate in RA (PV) Via Alberto da Giussano
n.9 e precisamente:
- villetta a schiera composta al piano terreno da porticati, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno e autorimessa, al primo piano da tre camere, bagno, balcone oltre a soppalco, con annesso cortile pertinenziale in proprietà esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di RA (PV) come segue salvo errori:
- foglio 16 mappale 1100/3 pt.1 Cat A/7 classe 1 vani 6,5 euro 453,19; mappale 1100/2 pt Cat C/6 classe 2 mq16 Euro 42,14; il cortile è censito al Fg. 16 mapp 1100/1 pt bene non censibile.
Coerenze come da rogito notarile di provenienza: a nord mappali 1362 e 1363; ad est mappale 1101; a sud mappali 613 e 619; ad ovest mappale 1099. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e salvo i migliori confini.
La parte promittente venditrice dichiara, ai sensi dell'art. 19 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che i dati catastali e le planimetrie catastali e allegate all'atto di provenienza sono pienamente conformi allo pag. 2 di 15 stato di fatto degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
inoltre dichiara che le visure catastali attuali risultano correttamente intestate a parte promittente venditrice per quanto di propria spettanza. La parte promissaria acquirente prende atto di queste dichiarazioni.
Il prezzo della presente promessa di compravendita/cessione della quota del 50% della casa coniugale con pertinenze e annessi come sopra descritta, è concordato e sarà pagato da mediante accollo da parte della predetta della Parte_3 Parte_2 quota di ½ (un mezzo) del residuo mutuo , vale a dire del 50% di tutte le rate che risulteranno essere rimaste a partire dal mese di settembre 2025 fino al saldo o chiusura/estinzione del mutuo relative al Mutuo di Credito Fondiario stipulato con atto a rogito Notaio dott. di RA del 16.05.2016 Rep. 59089 Racc Persona_1
19415 registrato a Pavia il 16.05.20216 al n. 7440 serie 1T con tasso rinegoziato in data
06.03.2023, a garanzia del quale è stata iscritta da entrambi le parti ipoteca sugli stessi beni come da nota di iscrizione Reg. gen. N.3854 e reg. part 538 del 17.05.2016. Le parti convengono che le risultanze bancarie sono prova dell'effettivo pagamento. Il sig.
accetta e acconsente che sia mantenuta l'iscrizione di ipoteca. Tale promessa Pt_1 di cessione è subordinata alla condizione risolutiva consistente nel mancato rilascio/ottenimento della dichiarazione di adesione/consenso/proposta di delibera all'accollo da parte dell'Istituto mutuante e/o surrogante: se si verifica la predetta condizione (mancato assenso bancario), il presente preliminare di compravendita/cessione sarà risolto immediatamente senza necessità di alcun accertamento giudiziario o stragiudiziario e sarà improduttivo di effetti. Inoltre
[...]
potrà risolvere di diritto con efficacia immediata senza alcun Parte_3 accertamento giudiziario/ mediazione/ negoziazione assistita o stragiudiziario, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e per questa clausola risolutiva espressa, mediante la sua sola dichiarazione da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata a/r. senza messa in mora qualora la parte promissaria cessionaria non rispetti per qualsiasi motivo o causa, il termine essenziale previsto per la sottoscrizione dell'atto definitivo notarile e/o non firmi il rogito notarile. In ogni caso, fatto salvo il pag. 3 di 15 risarcimento del danno, al verificarsi della risoluzione dell'accordo preliminare di cessione/compravendita per qualsiasi titolo, le parti si obbligano a porre in vendita l'immobile di cui trattasi avvalendosi della mediazione di almeno tre agenzie immobiliari al prezzo di mercato che verrà determinato mediante la media aritmetica della stima delle tre agenzie immobiliari. Inoltre resta inteso che in ogni caso di risoluzione: a) Parte_1 dovrà restituire in tempi brevi a la somma versata dalla
[...] Parte_3 stessa in seguito all'accollo del 50% delle rate del mutuo dalla stessa pagate come sopra fino al momento della risoluzione e per le polizze collegate al mutuo. Nel caso in cui la vendita della casa avvenga in tempi brevi (quali tre/mesi) tale importo andrà dedotto dalla quota prezzo spettante al sig. , altrimenti dovrà essere restituito senza Pt_1 indugio dal sig. ; b) in ogni caso di risoluzione il sig. dovrà Pt_1 Pt_1 riprendere a corrispondere immediatamente la sua quota di mutuo fino al momento della vendita della casa. Le parti sono titolari del conto corrente cointestato n.1000/00001826 acceso presso la Banca Intesasanpaolo agenzia di RA ove vengono addebitate le rate del mutuo e delle polizze accese contestualmente al mutuo e del finanziamento
ES e il finanziamento dell'auto di : fin d'ora si obbliga a Pt_1 Pt_1 sottoscrivere tutti i documenti necessari per estinguere il predetto conto o modificare l'intestazione e consentire alla sig. di aprire nuovo conto su indicazione Parte_2 della banca mutuante. Il reddito fondiario è stato dichiarato dalle parti nella loro rispettiva quota nella dichiarazione dei redditi.
garantisce di avere personalmente, ora e per allora, la piena proprietà Parte_1
e disponibilità della quota di ½ degli immobili e pertinenze, e che è libera ora per allora con tutti gli inerenti diritti, azioni e ragioni, attinenze, pertinenze dipendenze accessioni, annessi e connessi, con le servitù attive e passive, libere da pesi, vincoli, ipoteche salvo quanto infra, trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse, con tutte le garanzie di legge in ordine alla piena proprietà, libertà, disponibilità, con promessa di tenere indenne la parte promissaria acquirente da tutti i casi di evizione e molestia o da azioni di spoglio ed oneri relativi fino alla data del rogito notarile, ad eccezione dell'iscrizione ipotecaria indicata. I beni sono promessi in vendita a corpo e non a misura con ogni annesso e connesso, pertinenza, servitù attive e passive se e in quanto esistenti,
e con quanto previsto nell'atto di provenienza che si richiama integralmente noto alle pag. 4 di 15 parti, nello stato di fatto e di diritto ben noto alle parti contraenti. Parte_1 dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, di non aver eseguito nella porzione immobiliare in oggetto opere non autorizzate o contrastanti con la legge o le vigenti normative urbanistiche, richiamando le autorizzazioni urbanistiche di cui al rogito notarile di provenienza e si obbliga a collaborare per fornire certificato di abitabilità/ agibilità se necessario prima del termine per la situla del rogito notarile. Qualora risultassero situazioni di sanatoria e/o regolarizzazione urbanistica/catastale le parti si assumeranno i relativi costi e spese nella misura del 50%. Inoltre si obbliga sin d'ora ad autorizzare la voltura catastale e la trascrizione del presente accordo ove richiesto, dell'atto di rogito rinunciando fin d'ora espressamente ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.
Ciascun coniuge si obbliga a non costituire sulla propria quota immobiliare gravami, garanzie, ipoteche, pregiudizi e pesi, usufrutti, nude proprietà e vincoli.
Il possesso e la detenzione dei beni immobili anche per quanto riguarda la quota di sono trasferiti a dalla data del 19 maggio 2025. Si dà Pt_1 Parte_3 atto che ha già consegnato le chiavi. Rimangono a carico della parte Pt_1 venditrice, per quanto di propria spettanza, tutti gli oneri e le spese di qualsiasi genere relative alla sola proprietà e manutenzione straordinaria degli immobili in oggetto maturate e maturande fino al rogito.
La parte promittente venditrice dichiara di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi relativi ai beni in oggetto, per quanto di propria spettanza, obbligandosi a corrispondere quelli eventualmente dovuti anche se accertati o iscritti a ruolo dopo la stipula del presente atto, ma riferiti al periodo precedente alla consegna dei beni in oggetto;
nonché con il pagamento di tutti gli oneri relativi alle utenze fino alla data della consegna dei beni in oggetto.
La parte promittente venditrice dichiara:
- i beni immobili su descritti sono ad esso pervenuti in forza di atto del Notaio dott. del 16.05.2016 n.59088 rep. e n. 19414 Racc noto alle parti e da Persona_1 intendersi qui integralmente trascritto al quale si fa pieno riferimento (doc 4)
pag. 5 di 15 - i beni immobili in oggetto sono gravati da ipoteca volontaria come da nota di iscrizione
Reg. gen. N.3854 e reg. part 538 del 17.05.2016 a garanzia del mutuo fondiario sopra indicato
- i beni immobili sono stati costruiti in conformità a Denuncia di Inizio Attività n.15/2004 presentata al Comune di RA il 30.01.2024 Prot. 2732 , dichiarati agibili il
28.12.2006 Prot 12329-30377 e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere abusive o suscettibile di sanatoria edilizia;
- gli immobili sono interessati dalle pattuizioni della convenzione di lottizzazione con il
Comune di RA a rogito del Segretario Comunale del 27.05.1994 rep. 502 reg a
RA il 02.06.1994 al n. 144 Mod. I trascritta RA a Vigevano in data 10.06.1994 ai nn. 4213/3406 che si richiama integralmente ove necessario
- che l'installazione pannelli solari è avvenuta nel 2016.
La parte promittente venditrice dichiara che ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale di essere tenuta alla redazione del certificato energetico dell'immobile di cui trattasi e la parte promissaria cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla mancata redazione dell'attestato di prestazione energetica. La parte promissaria acquirente prende atto delle dichiarazioni rese dall'intestataria disponente.
Salvo il verificarsi della condizione risolutiva, le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo/rogito notarile avanti il Notaio dott. in RA entro e non Persona_1 oltre il termine essenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione. Qualora fosse necessaria un'eventuale regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile che le parti si obbligano a presentare appena possibile, la data del rogito andrà fissata appena dopo e non oltre il termine essenziale di mesi tre dal completamento della relativa pratica. I coniugi si obbligano a sottoscrivere e depositare la dichiarazione di acquiescenza appena dopo la comunicazione della Cancelleria.
Con la stipula dell'atto definitivo la parte promittente cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale e libera il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni inerente sua responsabilità.
I coniugi dichiarano di volersi avvalere dell'art.19 L.n.74/87 e delle sentenze della Corte
Cost. N.176/92 e n. 154/99 dell'esenzione dal pagamento di imposte, bolli, tasse,
pag. 6 di 15 ipotecarie catastali trattandosi di attribuzioni patrimoniali in sede di separazione/divorzio di beni in comproprietà dei coniugi. In merito alle agevolazioni o benefici fiscali della prima casa , le parti dichiarano che gli immobili acquistati con tale beneficio sono stati adibiti come abitazione unica per loro e continuano ad essere abitazione unica della che acquista pur essendo prima casa ma con le Parte_2 agevolazioni in sede di separazione. Le spese, imposte e tasse e compensi del rogito notarile sono poste a carico della parte acquirente. Le parti si danno atto che le spese di eventuale registrazione/trascrizione del presente atto sono poste a carico della parte che la esegue.
Con la stipula del contratto definitivo/rogito notarile relativo alla cessione ed acquisizione della quota degli immobili su indicati e con i relativi esatti adempimenti i coniugi dichiarano vicendevolmente di avere definito ogni qualsiasi rapporto di natura economico/patrimoniale e di aver definito ogni questione in ordine alla presente attribuzione patrimoniale di non avere più nulla da richiedere l'uno all'altra per nessuna ragione, titolo o causa, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare, fatto salvo quanto previsto in questo atto.
4. La figlia è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Per_2 provvederanno alla sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Il sig. autorizza sin da ora al Pt_1 mantenimento della residenza anagrafica della figlia presso la madre ed Parte_2 acconsente che la sig. si trasferisca , se la moglie lo vuole, in Gambolò o Parte_2 altra città insieme alla figlia nei tempi che ella deciderà tenendo presente le Per_2 esigenze della figlia.
5. Il padre potrà stare con la figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche ricreative, di relazione e di salute della figlia stessa ed ai turni lavorativi dello stesso genitore, nei tempi e modi sotto regolamentati:
- senza la presenza dell'attuale partner del padre: nell'interesse primario della figlia i genitori concordano che solo a partire da giugno 2026 la bambina potrà iniziare un percorso graduale di conoscenza dell'attuale partner del padre di almeno due mesi senza pernottamento, da concordare con la madre. Si precisa che qualora la madre nel corso pag. 7 di 15 del tempo abbia un partner, lo stesso conosca la bambina con gradualità, con le stesse modalità che sono state indicate per il padre.
a) Dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla ripresa scolastica di settembre
2025:
• - nella settimana con turno lavorativo 22,00/6,00 e il turno 6,00/14,00: il padre al martedì e giovedì prenderà alle ore 16.00 presso la madre, starà con la figlia Per_2 curandosi anche dei compiti estivi se previsti, la accompagnerà ad attività ricreative/feste di compleanno, e la porterà a casa della madre entro le ore 21,00 dopo aver cenato.
• -nella settimana con turno lavorativo tra le 14.00/22.00: al martedì ed al giovedì alle ore 9.00 prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà dopo pranzo verso le 13,00.
• - A domenica alternata il padre starà con la figlia prelevandola dalla abitazione materna alle ore 11.00 e dopo aver cenato la riaccompagnerà alle 21.00.
• - inoltre starà con la figlia sette giorni ad agosto dal 11 al 17 agosto dalle ore 11,00 alle ore 21,00 senza pernottamento: qualora il padre voglia trascorrere una gita fuori residenza con la figlia , dovrà comunicarlo alla madre.
c) Dall'inizio della scuola 2025 fino a 5 gennaio 2026
• nella settimana con turno lavorativo dalle 22.00 alle 6.00 e con turno con orario
6.00/14.00: al martedì e giovedì prenderà all'uscita dalla scuola al termine Per_2 dell'orario pomeridiano scolastico, starà con la figlia curandosi anche dei compiti, accompagnandola alle attività extra scolastiche comprese ad esempio feste di compleanno e/o attività sportive, e la riaccompagnerà a casa della madre dopo aver cenato alle 20,30.
• Nella settimana con turno lavorativo dalle 14.00 alle 22.00: con congruo anticipo rispetto all'orario scolastico, al martedì e giovedì mattina prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e l'accompagnerà presso la scuola. Nella settimana di questo turno lavorativo e per un solo fine settimana al mese, oltre al tempo di permanenza sopra previsto, il padre starà con la bambina dalle 15,00 del sabato fino alle 19,00 della domenica, pernottando presso il padre, avendo cura di seguire l'esecuzione dei compiti scolastici, andando a prenderla e riaccompagnandola a casa.
pag. 8 di 15 • Ad domenica alternata il padre starà con la figlia prelevandola dalla abitazione materna alle ore 11.00 e la riaccompagnerà alle 19.00.
d) A partire dal mese di gennaio 2026 dopo l'Epifania
• nella settimana con turno lavorativo dalle 22.00 alle 6.00 e con turno con orario
6.00/14.00: al martedì e giovedì prenderà all'uscita dalla scuola al termine Per_2 dell'orario pomeridiano scolastico, starà con la figlia curandosi anche dei compiti, accompagnandola alle attività extra scolastiche comprese ad esempio feste di compleanno e/o attività sportive, e la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle
20.30
• Nella settimana con turno lavorativo tra le 14.00/22.00: con congruo anticipo rispetto all'orario scolastico, al martedì e giovedì mattina prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e l'accompagnerà presso la scuola.
• A fine settimana alternati, il padre starà con la figlia da sabato pomeriggio dalle 15,00 fino alla domenica alle ore 19,00 prelevandola dalla abitazione materna e riaccompagnandola a casa con pernottamento. Qualora il padre termini il turno notturno nella mattina del sabato del fine settimana di sua competenza starà con la bambina dalle
17.00 del sabato stesso fino alle 19 della domenica.
• Nel periodo di sospensione estiva scolastica ( a decorrere da quello del 2026):
• - nella settimana con turno lavorativo 22/6 e il turno 6.00/14.00: il padre al martedì e giovedì prenderà alle ore 15.00 presso la madre, starà con la figlia curandosi Per_2 anche dei compiti estivi se previsti la accompagnerà ad attività ricreative/feste di compleanno, cena con lei e la riaccompagnerà a casa della madre a casa entro le ore
21,00.
• -nella settimana con turno lavorativo tra le 14.00/22.00: al martedì ed al giovedì alle ore 9.00 prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà verso le
13.00 dopo pranzo.
• A fine settimana alternati, il padre starà con la figlia da sabato pomeriggio dalle 15,00 fino alla domenica alle ore 21,00 prelevandola dalla abitazione materna e riaccompagnandola a casa con pernottamento. Qualora il padre termini il turno notturno nella mattina del sabato del fine settimana di sua competenza starà con la bambina dalle
17.00 del sabato stesso fino alle 21,00 della domenica.
pag. 9 di 15 • A decorrere dalle vacanze estive 2026, il padre potrà trascorrere con la figlia una settimana di vacanza anche non consecutiva e in caso di vacanza con i nonni paterni starà insieme alla figlia in presenza. Dall'estate 2027 il padre potrà trascorrere con la figlia 14 giorni di vacanza anche non consecutivi e in caso di vacanza con i nonni paterni starà insieme alla figlia in presenza e) In ogni caso a partire dalla firma dell'accordo
• Inoltre la bambina starà con il padre il giorno di Natale dalle ore 17,00 sino la mattina di Santo Stefano alle ore 09,30 quando la riaccompagnerà a casa dalla madre, con la madre starà tutto il giorno della Vigilia di Natale e fino alle 17,00 del 25 dicembre senza alternanza. Inoltre, ad anni alterni, il giorno del 31 dicembre fino alle 12,00 circa del 1° gennaio la bambina starà con un genitore, mentre il resto della giornata del 1° gennaio la figlia sta con l'altro genitore : si precisa che il 31 dicembre 2025/ 1° gennaio 2026 fino alle 12,00 starà con la madre e il padre andrà a prendere la figlia al 1° Per_2 gennaio 2026 dopo le 12,00 stando con lei fino a dopo cena e la riaccompagnerà a casa;
il giorno di Pasqua alternato al giorno del Lunedì di Pasqua: si precisa che il lunedì di
Pasqua 2026 starà con il padre. Durante le vacanze natalizie 2025, il padre Per_2 starà con la figlia tre mattine o tre pomeriggi (comprensivi di pranzo o cena) non consecutivi compatibilmente con i suoi turni lavorativi. Si dà atto che i rimanenti giorni di vacanza natalizia e pasquale la figlia starà con la madre.
• Si dà atto che durante ogni periodo di sospensione estiva scolastica a partire dal 2025 la figlia trascorrerà oltre al normale collocamento presso la madre, anche 21 Per_2 giorni anche non consecutivi di vacanza con la madre con pernottamento ed eventuali 3 giorni di vacanza anche non consecutivi con i nonni materni con pernottamento sempre in presenza della madre. Ciascun genitore comunicherà e concorderà il periodo di vacanza e (il papà a partire dalle vacanze estive 2026) entro e non oltre 31 marzo di ogni anno indicando la località (la madre per quest'anno indicherà appena possibile il periodo e la località). In merito ai periodi di vacanza scolastica brevi a partire dal 2026
(esempio gli eventuali ponti del 25 aprile, 1° maggio , 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ciascun genitore potrà stare con anche andando in vacanza (il ponte scolastico Per_2 del 25 aprile alternato al successivo ponte e così a seguire).
pag. 10 di 15 • Inoltre quando la figlia è con un genitore come sopra determinato, l'altro potrà effettuare una videochiamata e una telefonata giornaliere con scadenze orarie preferibilmente al termine della scuola pomeriggio e prima o dopo cena, ma indicativamente entro le 21,30, nel rispetto dei tempi di riposo della figlia. Nel caso in cui la figlia chieda di chiamare il genitore non presente, sarà cura dell'altro genitore effettuare tali chiamata e mettere la figlia in comunicazione. Deve essere garantita la riservatezza della figlia durante la telefonata da parte del genitore presente con adeguate modalità consone all'età della figlia.
6. Premesso che i genitori riconoscono la necessità di mantenere le abitudini quotidiane della figlia consapevoli che così si aiuta a rafforzare la sua capacità di adattamento, si danno atto che i giorni e gli orari sopra trascritti potranno essere modificati per sopraggiunti impegni scolastici/sportivi o di salute della figlia oppure per eccezionali o serie e motivate esigenze lavorative del genitore, previa comunicazione ed accordo con preavviso di almeno 24 ore, il tutto nell'interesse precipuo della minore;
oppure per sopravvenute esigenze di salute e/o di seria indisposizione di ciascun genitore da comunicare all'altro il prima possibile.
7. I coniugi si danno atto e acconsentono reciprocamente che quando la madre si trasferirà in altra città la figlia frequenterà le scuole statali ivi presenti e il padre acconsente fin d'ora a sottoscrivere i moduli per l'iscrizione.
8. Salvo il periodo in cui la figlia sta con il padre, quando la signora ne Parte_2 abbia necessità di lavoro o per motivi personali, starà con la nonna materna o Per_2 il nonno materno o la zia materna eventuale baby sitter, e i predetti possono andare ad accompagnare e/o prendere a scuola, alle attività ricreative o sportive. Per_2
9. Porre a carico di a titolo di contributo per il concorso del Parte_1 mantenimento della figlia, che dovrà corrispondere direttamente alla ricorrente, la somma mensile anticipata di € 300,00 mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno
11 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello in cui il marito ha lasciato la casa coniugale, somma che sarà aumentata e dovuta in €. 350,00 mensile dallo stesso mese
(settembre 2025) in cui la sig.ra si accollerà l'intero mutuo della casa Parte_2 coniugale, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat dall'anno successivo alla pag. 11 di 15 separazione, il tutto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato.
10. Porre a carico del padre le spese extra assegno per la figlia nella Parte_1 misura del 50%, che dovrà corrisponderle alla moglie così come stabilito nel protocollo adottato presso il Tribunale di Pavia in data 09.11.2016, ad eccezione del fatto che ciascuno dei genitori provvederà nella misura del 50% al pagamento, delle spese extra per la visita oculistica presso medico di fiducia e noto ai coniugi compresi eventuali occhiali con lenti e lenti a contatto, nonchè per il dentista di fiducia e le spese dentistiche, babysitter. Il tutto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato e documentato con fatture e scontrini fiscali e ove non possibile con ricevute di legge. Le eventuali spese universitarie (tasse e rette universitarie statali, libri, spese trasporto) saranno divise nella misura del 50% tra i genitori.
11. Gli assegni familiari o assegno unico o bonus previsti dalla normativa per i figli eventualmente corrisposti dall'INPS o da altri Enti per la figlia che vive presso la signora saranno percepiti interamente dalla madre. Parte_2
12. La madre potrà beneficiare delle intere detrazioni/ agevolazioni/ benefici fiscali previste dalla legge per la minore e/o per spese mediche sanitarie a partire dall'anno di imposta 2025. Per quanto riguarda le detrazioni/ agevolazioni/ benefici fiscali per l'installazione dei pannelli solari, i coniugi si danno atto che fino allo scadere del benificio fiscale presenteranno la dichiarazione dei redditi (modello unico ) congiunto: i rimborsi derivanti dall'installazione/ uso dei pannelli solari saranno divisi in parti uguali, con obbligo del coniuge che percepisce per intero il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate di versare la metà all'altro. Inoltre i coniugi avendo presentato la dichiarazione congiunta per l'anno di imposta 2024, il rimborso spettante a € è di € 670,50 e verrà versato da mediante bonifico al più presto Parte_2 Pt_1 alla moglie. Inoltre i coniugi acconsentono che la somma dell'energia elettrica non utilizzata e versata dall'Ente GSE venga accredita direttamente a e si danno Parte_2 il consenso per la modifica dei dati di bonifico entro un mese dalla firma del presente accordo.
pag. 12 di 15 13. Gli animali domestici in particolare due gatti denominati Tommy e sono Per_3 assegnati in proprietà e possesso alla moglie e il marito si rende disponibile a firmare eventuali documenti per la registrazione del possesso/ proprietà.
14. I coniugi dichiarano che nulla è dovuto a titolo di contributo per il loro reciproco mantenimento essendo economicamente autosufficiente e/o non sussistendone i presupposti di legge.
15. Inoltre il marito continuerà a corrispondere, obbligandosi, l'intera rata mensile di €
339,05 circa relativa al finanziamento dell'autoveicolo Toyota Financial fino alla sua scadenza, acceso per l'acquisto dell'autoveicolo Toyota targata GW846CJ già di proprietà del marito che resta quindi assegnata allo stesso. La sig. Parte_2 continuerà a corrispondere obbligandosi la rata di finanziamento mensile di circa €
207,14 in fase di estinzione, acceso per l'acquisto dell'autoveicolo Opel Corsa targato
GA741FT già di proprietà della moglie che resta assegnato alla stessa . A partire dalla data dall'effettivo e formale accollo del mutuo, la moglie si accolla il pagamento della quota di metà della rata della Polizza incendio (rata intera € 26,58 mensile) nonchè continuerà a pagare la
Polizza sulla Vita collegata al mutuo pari alla rata € 30,25 intestata a;
resta Parte_2 inteso che il marito continuerà a pagare la propria rata mensile di Polizza sulla Vita ad esso intestata collegata al mutuo fino a quando la banca renda operativo l'accollo del mutuo. Successivamente non sarà più dovuta dal sig. . I coniugi continueranno Pt_1
a corrispondere obbligandosi nella quota del 50% ciascuno la rata del finanziamento
ES di circa € 187,00 con scadenza 05/12/2029 che comprende anche il costo dei pannelli solari;
Con l'esatto adempimento di quanto sopra, compreso quanto previsto nell'atto preliminare, rinunciano ed accettano la rispettiva rinuncia di chiedere il rimborso di eventuali pagamenti per le precedenti rate di mutuo o dei finanziamenti.
16. I coniugi convengono che quanto pattuito nel presente atto deve essere considerato quale preciso impegno che le parti si assumono reciprocamente, a porre in essere a completa definizione delle loro posizioni patrimoniali in seguito alla conclusione del matrimonio dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale pag. 13 di 15 economico dato alla formazione del patrimonio familiare e per la casa , fatto salvo ed a eccezione di quanto previsto in punto casa coniugale e negli altri punti.
17. I coniugi si fanno obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni dei loro domicili;
inoltre esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per il minore, ad eccezione del passaporto della minore che potrà essere richiesto a partire dal compimento di otto anni. I coniugi non danno il consenso/autorizzazione alla pubblicazione/diffusione/riproduzione di foto/immagini/video della figlia fin quando sia minorenne, in qualsiasi forma sui siti web e sui social, (con unica eccezione delle foto postate solo dai genitori sul loro “stati whatsapp” e visibili ai loro contatti).
18. Le spese e i compensi legali sono compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c, pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Piazza Armerina (EN), in data Parte_3
18/08/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armerina (EN) alla Parte II, Serie A, n. 42, dell'anno 2018;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2752/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2752/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CO BA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Dei
Mulini n. 15;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio CP_1 Parte_2 C.F._2 dell'Avv. BISCALDI ANNA RITA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
RA, C.so Cavour n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina (EN), in data
18/08/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armerina (EN) alla Parte II, Serie A, n. 42, dell'anno 2018, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
pag. 1 di 15 2. Il godimento e l'abitazione della casa coniugale, sita in RA Via Alberto da
Giussano n.9, con autorimessa, accessori, pertinenze e annessi, in comproprietà dei coniugi nella quota del 50% ciascuno, censita salvo miglior verifica al Catasto Urbano di RA al Foglio 16 mappali 1100/3 e 1100/2 con cortile al n. mappale 1100/1 sono assegnati alla moglie , con quanto l'arreda e contiene che viene Parte_3 assegnato in proprietà a titolo gratuito, ad eccezione dei beni mobili individuati di comune accordo dai coniugi e che il sig. ha già prelevato. Il sig. Parte_1
ha lasciato la casa coniugale il giorno 19 maggio 2025 e si è trasferito Parte_1 in RA Via XXV Aprile n. 14. I coniugi si impegnano a volturare le utenze del gas a
. Parte_2
3. I coniugi ritengono necessario definire ogni loro questione patrimoniale e mediante il presente atto in particolare in merito alla casa coniugale e al relativo mutuo ipotecario a tal fine si accordano come di seguito. Con la sottoscrizione del presente atto il sig.
promette di trasferire e di cedere a titolo oneroso la propria quota Parte_1 indivisa del 50% in piena proprietà alla comproprietaria moglie sig. Parte_3
che promette di accettare la cessione per sè o per persona da nominare al
[...] rogito, delle seguenti unità immobiliari situate in RA (PV) Via Alberto da Giussano
n.9 e precisamente:
- villetta a schiera composta al piano terreno da porticati, cucina, soggiorno, disimpegno, bagno e autorimessa, al primo piano da tre camere, bagno, balcone oltre a soppalco, con annesso cortile pertinenziale in proprietà esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di RA (PV) come segue salvo errori:
- foglio 16 mappale 1100/3 pt.1 Cat A/7 classe 1 vani 6,5 euro 453,19; mappale 1100/2 pt Cat C/6 classe 2 mq16 Euro 42,14; il cortile è censito al Fg. 16 mapp 1100/1 pt bene non censibile.
Coerenze come da rogito notarile di provenienza: a nord mappali 1362 e 1363; ad est mappale 1101; a sud mappali 613 e 619; ad ovest mappale 1099. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e salvo i migliori confini.
La parte promittente venditrice dichiara, ai sensi dell'art. 19 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che i dati catastali e le planimetrie catastali e allegate all'atto di provenienza sono pienamente conformi allo pag. 2 di 15 stato di fatto degli immobili, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
inoltre dichiara che le visure catastali attuali risultano correttamente intestate a parte promittente venditrice per quanto di propria spettanza. La parte promissaria acquirente prende atto di queste dichiarazioni.
Il prezzo della presente promessa di compravendita/cessione della quota del 50% della casa coniugale con pertinenze e annessi come sopra descritta, è concordato e sarà pagato da mediante accollo da parte della predetta della Parte_3 Parte_2 quota di ½ (un mezzo) del residuo mutuo , vale a dire del 50% di tutte le rate che risulteranno essere rimaste a partire dal mese di settembre 2025 fino al saldo o chiusura/estinzione del mutuo relative al Mutuo di Credito Fondiario stipulato con atto a rogito Notaio dott. di RA del 16.05.2016 Rep. 59089 Racc Persona_1
19415 registrato a Pavia il 16.05.20216 al n. 7440 serie 1T con tasso rinegoziato in data
06.03.2023, a garanzia del quale è stata iscritta da entrambi le parti ipoteca sugli stessi beni come da nota di iscrizione Reg. gen. N.3854 e reg. part 538 del 17.05.2016. Le parti convengono che le risultanze bancarie sono prova dell'effettivo pagamento. Il sig.
accetta e acconsente che sia mantenuta l'iscrizione di ipoteca. Tale promessa Pt_1 di cessione è subordinata alla condizione risolutiva consistente nel mancato rilascio/ottenimento della dichiarazione di adesione/consenso/proposta di delibera all'accollo da parte dell'Istituto mutuante e/o surrogante: se si verifica la predetta condizione (mancato assenso bancario), il presente preliminare di compravendita/cessione sarà risolto immediatamente senza necessità di alcun accertamento giudiziario o stragiudiziario e sarà improduttivo di effetti. Inoltre
[...]
potrà risolvere di diritto con efficacia immediata senza alcun Parte_3 accertamento giudiziario/ mediazione/ negoziazione assistita o stragiudiziario, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e per questa clausola risolutiva espressa, mediante la sua sola dichiarazione da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata a/r. senza messa in mora qualora la parte promissaria cessionaria non rispetti per qualsiasi motivo o causa, il termine essenziale previsto per la sottoscrizione dell'atto definitivo notarile e/o non firmi il rogito notarile. In ogni caso, fatto salvo il pag. 3 di 15 risarcimento del danno, al verificarsi della risoluzione dell'accordo preliminare di cessione/compravendita per qualsiasi titolo, le parti si obbligano a porre in vendita l'immobile di cui trattasi avvalendosi della mediazione di almeno tre agenzie immobiliari al prezzo di mercato che verrà determinato mediante la media aritmetica della stima delle tre agenzie immobiliari. Inoltre resta inteso che in ogni caso di risoluzione: a) Parte_1 dovrà restituire in tempi brevi a la somma versata dalla
[...] Parte_3 stessa in seguito all'accollo del 50% delle rate del mutuo dalla stessa pagate come sopra fino al momento della risoluzione e per le polizze collegate al mutuo. Nel caso in cui la vendita della casa avvenga in tempi brevi (quali tre/mesi) tale importo andrà dedotto dalla quota prezzo spettante al sig. , altrimenti dovrà essere restituito senza Pt_1 indugio dal sig. ; b) in ogni caso di risoluzione il sig. dovrà Pt_1 Pt_1 riprendere a corrispondere immediatamente la sua quota di mutuo fino al momento della vendita della casa. Le parti sono titolari del conto corrente cointestato n.1000/00001826 acceso presso la Banca Intesasanpaolo agenzia di RA ove vengono addebitate le rate del mutuo e delle polizze accese contestualmente al mutuo e del finanziamento
ES e il finanziamento dell'auto di : fin d'ora si obbliga a Pt_1 Pt_1 sottoscrivere tutti i documenti necessari per estinguere il predetto conto o modificare l'intestazione e consentire alla sig. di aprire nuovo conto su indicazione Parte_2 della banca mutuante. Il reddito fondiario è stato dichiarato dalle parti nella loro rispettiva quota nella dichiarazione dei redditi.
garantisce di avere personalmente, ora e per allora, la piena proprietà Parte_1
e disponibilità della quota di ½ degli immobili e pertinenze, e che è libera ora per allora con tutti gli inerenti diritti, azioni e ragioni, attinenze, pertinenze dipendenze accessioni, annessi e connessi, con le servitù attive e passive, libere da pesi, vincoli, ipoteche salvo quanto infra, trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse, con tutte le garanzie di legge in ordine alla piena proprietà, libertà, disponibilità, con promessa di tenere indenne la parte promissaria acquirente da tutti i casi di evizione e molestia o da azioni di spoglio ed oneri relativi fino alla data del rogito notarile, ad eccezione dell'iscrizione ipotecaria indicata. I beni sono promessi in vendita a corpo e non a misura con ogni annesso e connesso, pertinenza, servitù attive e passive se e in quanto esistenti,
e con quanto previsto nell'atto di provenienza che si richiama integralmente noto alle pag. 4 di 15 parti, nello stato di fatto e di diritto ben noto alle parti contraenti. Parte_1 dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, di non aver eseguito nella porzione immobiliare in oggetto opere non autorizzate o contrastanti con la legge o le vigenti normative urbanistiche, richiamando le autorizzazioni urbanistiche di cui al rogito notarile di provenienza e si obbliga a collaborare per fornire certificato di abitabilità/ agibilità se necessario prima del termine per la situla del rogito notarile. Qualora risultassero situazioni di sanatoria e/o regolarizzazione urbanistica/catastale le parti si assumeranno i relativi costi e spese nella misura del 50%. Inoltre si obbliga sin d'ora ad autorizzare la voltura catastale e la trascrizione del presente accordo ove richiesto, dell'atto di rogito rinunciando fin d'ora espressamente ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.
Ciascun coniuge si obbliga a non costituire sulla propria quota immobiliare gravami, garanzie, ipoteche, pregiudizi e pesi, usufrutti, nude proprietà e vincoli.
Il possesso e la detenzione dei beni immobili anche per quanto riguarda la quota di sono trasferiti a dalla data del 19 maggio 2025. Si dà Pt_1 Parte_3 atto che ha già consegnato le chiavi. Rimangono a carico della parte Pt_1 venditrice, per quanto di propria spettanza, tutti gli oneri e le spese di qualsiasi genere relative alla sola proprietà e manutenzione straordinaria degli immobili in oggetto maturate e maturande fino al rogito.
La parte promittente venditrice dichiara di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi relativi ai beni in oggetto, per quanto di propria spettanza, obbligandosi a corrispondere quelli eventualmente dovuti anche se accertati o iscritti a ruolo dopo la stipula del presente atto, ma riferiti al periodo precedente alla consegna dei beni in oggetto;
nonché con il pagamento di tutti gli oneri relativi alle utenze fino alla data della consegna dei beni in oggetto.
La parte promittente venditrice dichiara:
- i beni immobili su descritti sono ad esso pervenuti in forza di atto del Notaio dott. del 16.05.2016 n.59088 rep. e n. 19414 Racc noto alle parti e da Persona_1 intendersi qui integralmente trascritto al quale si fa pieno riferimento (doc 4)
pag. 5 di 15 - i beni immobili in oggetto sono gravati da ipoteca volontaria come da nota di iscrizione
Reg. gen. N.3854 e reg. part 538 del 17.05.2016 a garanzia del mutuo fondiario sopra indicato
- i beni immobili sono stati costruiti in conformità a Denuncia di Inizio Attività n.15/2004 presentata al Comune di RA il 30.01.2024 Prot. 2732 , dichiarati agibili il
28.12.2006 Prot 12329-30377 e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere abusive o suscettibile di sanatoria edilizia;
- gli immobili sono interessati dalle pattuizioni della convenzione di lottizzazione con il
Comune di RA a rogito del Segretario Comunale del 27.05.1994 rep. 502 reg a
RA il 02.06.1994 al n. 144 Mod. I trascritta RA a Vigevano in data 10.06.1994 ai nn. 4213/3406 che si richiama integralmente ove necessario
- che l'installazione pannelli solari è avvenuta nel 2016.
La parte promittente venditrice dichiara che ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale di essere tenuta alla redazione del certificato energetico dell'immobile di cui trattasi e la parte promissaria cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla mancata redazione dell'attestato di prestazione energetica. La parte promissaria acquirente prende atto delle dichiarazioni rese dall'intestataria disponente.
Salvo il verificarsi della condizione risolutiva, le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo/rogito notarile avanti il Notaio dott. in RA entro e non Persona_1 oltre il termine essenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione. Qualora fosse necessaria un'eventuale regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile che le parti si obbligano a presentare appena possibile, la data del rogito andrà fissata appena dopo e non oltre il termine essenziale di mesi tre dal completamento della relativa pratica. I coniugi si obbligano a sottoscrivere e depositare la dichiarazione di acquiescenza appena dopo la comunicazione della Cancelleria.
Con la stipula dell'atto definitivo la parte promittente cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale e libera il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni inerente sua responsabilità.
I coniugi dichiarano di volersi avvalere dell'art.19 L.n.74/87 e delle sentenze della Corte
Cost. N.176/92 e n. 154/99 dell'esenzione dal pagamento di imposte, bolli, tasse,
pag. 6 di 15 ipotecarie catastali trattandosi di attribuzioni patrimoniali in sede di separazione/divorzio di beni in comproprietà dei coniugi. In merito alle agevolazioni o benefici fiscali della prima casa , le parti dichiarano che gli immobili acquistati con tale beneficio sono stati adibiti come abitazione unica per loro e continuano ad essere abitazione unica della che acquista pur essendo prima casa ma con le Parte_2 agevolazioni in sede di separazione. Le spese, imposte e tasse e compensi del rogito notarile sono poste a carico della parte acquirente. Le parti si danno atto che le spese di eventuale registrazione/trascrizione del presente atto sono poste a carico della parte che la esegue.
Con la stipula del contratto definitivo/rogito notarile relativo alla cessione ed acquisizione della quota degli immobili su indicati e con i relativi esatti adempimenti i coniugi dichiarano vicendevolmente di avere definito ogni qualsiasi rapporto di natura economico/patrimoniale e di aver definito ogni questione in ordine alla presente attribuzione patrimoniale di non avere più nulla da richiedere l'uno all'altra per nessuna ragione, titolo o causa, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare, fatto salvo quanto previsto in questo atto.
4. La figlia è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Per_2 provvederanno alla sua cura, istruzione ed educazione, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Il sig. autorizza sin da ora al Pt_1 mantenimento della residenza anagrafica della figlia presso la madre ed Parte_2 acconsente che la sig. si trasferisca , se la moglie lo vuole, in Gambolò o Parte_2 altra città insieme alla figlia nei tempi che ella deciderà tenendo presente le Per_2 esigenze della figlia.
5. Il padre potrà stare con la figlia, compatibilmente con le esigenze scolastiche ricreative, di relazione e di salute della figlia stessa ed ai turni lavorativi dello stesso genitore, nei tempi e modi sotto regolamentati:
- senza la presenza dell'attuale partner del padre: nell'interesse primario della figlia i genitori concordano che solo a partire da giugno 2026 la bambina potrà iniziare un percorso graduale di conoscenza dell'attuale partner del padre di almeno due mesi senza pernottamento, da concordare con la madre. Si precisa che qualora la madre nel corso pag. 7 di 15 del tempo abbia un partner, lo stesso conosca la bambina con gradualità, con le stesse modalità che sono state indicate per il padre.
a) Dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla ripresa scolastica di settembre
2025:
• - nella settimana con turno lavorativo 22,00/6,00 e il turno 6,00/14,00: il padre al martedì e giovedì prenderà alle ore 16.00 presso la madre, starà con la figlia Per_2 curandosi anche dei compiti estivi se previsti, la accompagnerà ad attività ricreative/feste di compleanno, e la porterà a casa della madre entro le ore 21,00 dopo aver cenato.
• -nella settimana con turno lavorativo tra le 14.00/22.00: al martedì ed al giovedì alle ore 9.00 prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà dopo pranzo verso le 13,00.
• - A domenica alternata il padre starà con la figlia prelevandola dalla abitazione materna alle ore 11.00 e dopo aver cenato la riaccompagnerà alle 21.00.
• - inoltre starà con la figlia sette giorni ad agosto dal 11 al 17 agosto dalle ore 11,00 alle ore 21,00 senza pernottamento: qualora il padre voglia trascorrere una gita fuori residenza con la figlia , dovrà comunicarlo alla madre.
c) Dall'inizio della scuola 2025 fino a 5 gennaio 2026
• nella settimana con turno lavorativo dalle 22.00 alle 6.00 e con turno con orario
6.00/14.00: al martedì e giovedì prenderà all'uscita dalla scuola al termine Per_2 dell'orario pomeridiano scolastico, starà con la figlia curandosi anche dei compiti, accompagnandola alle attività extra scolastiche comprese ad esempio feste di compleanno e/o attività sportive, e la riaccompagnerà a casa della madre dopo aver cenato alle 20,30.
• Nella settimana con turno lavorativo dalle 14.00 alle 22.00: con congruo anticipo rispetto all'orario scolastico, al martedì e giovedì mattina prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e l'accompagnerà presso la scuola. Nella settimana di questo turno lavorativo e per un solo fine settimana al mese, oltre al tempo di permanenza sopra previsto, il padre starà con la bambina dalle 15,00 del sabato fino alle 19,00 della domenica, pernottando presso il padre, avendo cura di seguire l'esecuzione dei compiti scolastici, andando a prenderla e riaccompagnandola a casa.
pag. 8 di 15 • Ad domenica alternata il padre starà con la figlia prelevandola dalla abitazione materna alle ore 11.00 e la riaccompagnerà alle 19.00.
d) A partire dal mese di gennaio 2026 dopo l'Epifania
• nella settimana con turno lavorativo dalle 22.00 alle 6.00 e con turno con orario
6.00/14.00: al martedì e giovedì prenderà all'uscita dalla scuola al termine Per_2 dell'orario pomeridiano scolastico, starà con la figlia curandosi anche dei compiti, accompagnandola alle attività extra scolastiche comprese ad esempio feste di compleanno e/o attività sportive, e la riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle
20.30
• Nella settimana con turno lavorativo tra le 14.00/22.00: con congruo anticipo rispetto all'orario scolastico, al martedì e giovedì mattina prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e l'accompagnerà presso la scuola.
• A fine settimana alternati, il padre starà con la figlia da sabato pomeriggio dalle 15,00 fino alla domenica alle ore 19,00 prelevandola dalla abitazione materna e riaccompagnandola a casa con pernottamento. Qualora il padre termini il turno notturno nella mattina del sabato del fine settimana di sua competenza starà con la bambina dalle
17.00 del sabato stesso fino alle 19 della domenica.
• Nel periodo di sospensione estiva scolastica ( a decorrere da quello del 2026):
• - nella settimana con turno lavorativo 22/6 e il turno 6.00/14.00: il padre al martedì e giovedì prenderà alle ore 15.00 presso la madre, starà con la figlia curandosi Per_2 anche dei compiti estivi se previsti la accompagnerà ad attività ricreative/feste di compleanno, cena con lei e la riaccompagnerà a casa della madre a casa entro le ore
21,00.
• -nella settimana con turno lavorativo tra le 14.00/22.00: al martedì ed al giovedì alle ore 9.00 prenderà la figlia presso l'abitazione della madre e la riaccompagnerà verso le
13.00 dopo pranzo.
• A fine settimana alternati, il padre starà con la figlia da sabato pomeriggio dalle 15,00 fino alla domenica alle ore 21,00 prelevandola dalla abitazione materna e riaccompagnandola a casa con pernottamento. Qualora il padre termini il turno notturno nella mattina del sabato del fine settimana di sua competenza starà con la bambina dalle
17.00 del sabato stesso fino alle 21,00 della domenica.
pag. 9 di 15 • A decorrere dalle vacanze estive 2026, il padre potrà trascorrere con la figlia una settimana di vacanza anche non consecutiva e in caso di vacanza con i nonni paterni starà insieme alla figlia in presenza. Dall'estate 2027 il padre potrà trascorrere con la figlia 14 giorni di vacanza anche non consecutivi e in caso di vacanza con i nonni paterni starà insieme alla figlia in presenza e) In ogni caso a partire dalla firma dell'accordo
• Inoltre la bambina starà con il padre il giorno di Natale dalle ore 17,00 sino la mattina di Santo Stefano alle ore 09,30 quando la riaccompagnerà a casa dalla madre, con la madre starà tutto il giorno della Vigilia di Natale e fino alle 17,00 del 25 dicembre senza alternanza. Inoltre, ad anni alterni, il giorno del 31 dicembre fino alle 12,00 circa del 1° gennaio la bambina starà con un genitore, mentre il resto della giornata del 1° gennaio la figlia sta con l'altro genitore : si precisa che il 31 dicembre 2025/ 1° gennaio 2026 fino alle 12,00 starà con la madre e il padre andrà a prendere la figlia al 1° Per_2 gennaio 2026 dopo le 12,00 stando con lei fino a dopo cena e la riaccompagnerà a casa;
il giorno di Pasqua alternato al giorno del Lunedì di Pasqua: si precisa che il lunedì di
Pasqua 2026 starà con il padre. Durante le vacanze natalizie 2025, il padre Per_2 starà con la figlia tre mattine o tre pomeriggi (comprensivi di pranzo o cena) non consecutivi compatibilmente con i suoi turni lavorativi. Si dà atto che i rimanenti giorni di vacanza natalizia e pasquale la figlia starà con la madre.
• Si dà atto che durante ogni periodo di sospensione estiva scolastica a partire dal 2025 la figlia trascorrerà oltre al normale collocamento presso la madre, anche 21 Per_2 giorni anche non consecutivi di vacanza con la madre con pernottamento ed eventuali 3 giorni di vacanza anche non consecutivi con i nonni materni con pernottamento sempre in presenza della madre. Ciascun genitore comunicherà e concorderà il periodo di vacanza e (il papà a partire dalle vacanze estive 2026) entro e non oltre 31 marzo di ogni anno indicando la località (la madre per quest'anno indicherà appena possibile il periodo e la località). In merito ai periodi di vacanza scolastica brevi a partire dal 2026
(esempio gli eventuali ponti del 25 aprile, 1° maggio , 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) ciascun genitore potrà stare con anche andando in vacanza (il ponte scolastico Per_2 del 25 aprile alternato al successivo ponte e così a seguire).
pag. 10 di 15 • Inoltre quando la figlia è con un genitore come sopra determinato, l'altro potrà effettuare una videochiamata e una telefonata giornaliere con scadenze orarie preferibilmente al termine della scuola pomeriggio e prima o dopo cena, ma indicativamente entro le 21,30, nel rispetto dei tempi di riposo della figlia. Nel caso in cui la figlia chieda di chiamare il genitore non presente, sarà cura dell'altro genitore effettuare tali chiamata e mettere la figlia in comunicazione. Deve essere garantita la riservatezza della figlia durante la telefonata da parte del genitore presente con adeguate modalità consone all'età della figlia.
6. Premesso che i genitori riconoscono la necessità di mantenere le abitudini quotidiane della figlia consapevoli che così si aiuta a rafforzare la sua capacità di adattamento, si danno atto che i giorni e gli orari sopra trascritti potranno essere modificati per sopraggiunti impegni scolastici/sportivi o di salute della figlia oppure per eccezionali o serie e motivate esigenze lavorative del genitore, previa comunicazione ed accordo con preavviso di almeno 24 ore, il tutto nell'interesse precipuo della minore;
oppure per sopravvenute esigenze di salute e/o di seria indisposizione di ciascun genitore da comunicare all'altro il prima possibile.
7. I coniugi si danno atto e acconsentono reciprocamente che quando la madre si trasferirà in altra città la figlia frequenterà le scuole statali ivi presenti e il padre acconsente fin d'ora a sottoscrivere i moduli per l'iscrizione.
8. Salvo il periodo in cui la figlia sta con il padre, quando la signora ne Parte_2 abbia necessità di lavoro o per motivi personali, starà con la nonna materna o Per_2 il nonno materno o la zia materna eventuale baby sitter, e i predetti possono andare ad accompagnare e/o prendere a scuola, alle attività ricreative o sportive. Per_2
9. Porre a carico di a titolo di contributo per il concorso del Parte_1 mantenimento della figlia, che dovrà corrispondere direttamente alla ricorrente, la somma mensile anticipata di € 300,00 mensili da corrispondere entro e non oltre il giorno
11 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello in cui il marito ha lasciato la casa coniugale, somma che sarà aumentata e dovuta in €. 350,00 mensile dallo stesso mese
(settembre 2025) in cui la sig.ra si accollerà l'intero mutuo della casa Parte_2 coniugale, oltre alla rivalutazione annuale secondo indici Istat dall'anno successivo alla pag. 11 di 15 separazione, il tutto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato.
10. Porre a carico del padre le spese extra assegno per la figlia nella Parte_1 misura del 50%, che dovrà corrisponderle alla moglie così come stabilito nel protocollo adottato presso il Tribunale di Pavia in data 09.11.2016, ad eccezione del fatto che ciascuno dei genitori provvederà nella misura del 50% al pagamento, delle spese extra per la visita oculistica presso medico di fiducia e noto ai coniugi compresi eventuali occhiali con lenti e lenti a contatto, nonchè per il dentista di fiducia e le spese dentistiche, babysitter. Il tutto fino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica della stessa figlia cui è destinato e documentato con fatture e scontrini fiscali e ove non possibile con ricevute di legge. Le eventuali spese universitarie (tasse e rette universitarie statali, libri, spese trasporto) saranno divise nella misura del 50% tra i genitori.
11. Gli assegni familiari o assegno unico o bonus previsti dalla normativa per i figli eventualmente corrisposti dall'INPS o da altri Enti per la figlia che vive presso la signora saranno percepiti interamente dalla madre. Parte_2
12. La madre potrà beneficiare delle intere detrazioni/ agevolazioni/ benefici fiscali previste dalla legge per la minore e/o per spese mediche sanitarie a partire dall'anno di imposta 2025. Per quanto riguarda le detrazioni/ agevolazioni/ benefici fiscali per l'installazione dei pannelli solari, i coniugi si danno atto che fino allo scadere del benificio fiscale presenteranno la dichiarazione dei redditi (modello unico ) congiunto: i rimborsi derivanti dall'installazione/ uso dei pannelli solari saranno divisi in parti uguali, con obbligo del coniuge che percepisce per intero il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate di versare la metà all'altro. Inoltre i coniugi avendo presentato la dichiarazione congiunta per l'anno di imposta 2024, il rimborso spettante a € è di € 670,50 e verrà versato da mediante bonifico al più presto Parte_2 Pt_1 alla moglie. Inoltre i coniugi acconsentono che la somma dell'energia elettrica non utilizzata e versata dall'Ente GSE venga accredita direttamente a e si danno Parte_2 il consenso per la modifica dei dati di bonifico entro un mese dalla firma del presente accordo.
pag. 12 di 15 13. Gli animali domestici in particolare due gatti denominati Tommy e sono Per_3 assegnati in proprietà e possesso alla moglie e il marito si rende disponibile a firmare eventuali documenti per la registrazione del possesso/ proprietà.
14. I coniugi dichiarano che nulla è dovuto a titolo di contributo per il loro reciproco mantenimento essendo economicamente autosufficiente e/o non sussistendone i presupposti di legge.
15. Inoltre il marito continuerà a corrispondere, obbligandosi, l'intera rata mensile di €
339,05 circa relativa al finanziamento dell'autoveicolo Toyota Financial fino alla sua scadenza, acceso per l'acquisto dell'autoveicolo Toyota targata GW846CJ già di proprietà del marito che resta quindi assegnata allo stesso. La sig. Parte_2 continuerà a corrispondere obbligandosi la rata di finanziamento mensile di circa €
207,14 in fase di estinzione, acceso per l'acquisto dell'autoveicolo Opel Corsa targato
GA741FT già di proprietà della moglie che resta assegnato alla stessa . A partire dalla data dall'effettivo e formale accollo del mutuo, la moglie si accolla il pagamento della quota di metà della rata della Polizza incendio (rata intera € 26,58 mensile) nonchè continuerà a pagare la
Polizza sulla Vita collegata al mutuo pari alla rata € 30,25 intestata a;
resta Parte_2 inteso che il marito continuerà a pagare la propria rata mensile di Polizza sulla Vita ad esso intestata collegata al mutuo fino a quando la banca renda operativo l'accollo del mutuo. Successivamente non sarà più dovuta dal sig. . I coniugi continueranno Pt_1
a corrispondere obbligandosi nella quota del 50% ciascuno la rata del finanziamento
ES di circa € 187,00 con scadenza 05/12/2029 che comprende anche il costo dei pannelli solari;
Con l'esatto adempimento di quanto sopra, compreso quanto previsto nell'atto preliminare, rinunciano ed accettano la rispettiva rinuncia di chiedere il rimborso di eventuali pagamenti per le precedenti rate di mutuo o dei finanziamenti.
16. I coniugi convengono che quanto pattuito nel presente atto deve essere considerato quale preciso impegno che le parti si assumono reciprocamente, a porre in essere a completa definizione delle loro posizioni patrimoniali in seguito alla conclusione del matrimonio dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale pag. 13 di 15 economico dato alla formazione del patrimonio familiare e per la casa , fatto salvo ed a eccezione di quanto previsto in punto casa coniugale e negli altri punti.
17. I coniugi si fanno obbligo di comunicarsi reciprocamente le variazioni dei loro domicili;
inoltre esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé stessi e per il minore, ad eccezione del passaporto della minore che potrà essere richiesto a partire dal compimento di otto anni. I coniugi non danno il consenso/autorizzazione alla pubblicazione/diffusione/riproduzione di foto/immagini/video della figlia fin quando sia minorenne, in qualsiasi forma sui siti web e sui social, (con unica eccezione delle foto postate solo dai genitori sul loro “stati whatsapp” e visibili ai loro contatti).
18. Le spese e i compensi legali sono compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c, pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Piazza Armerina (EN), in data Parte_3
18/08/2018, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armerina (EN) alla Parte II, Serie A, n. 42, dell'anno 2018;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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