Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 giugno 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 giugno 1976 |
Commentari • 3
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Giurisprudenza • 3
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- possesso ad usucapionem·
- assenza presupposti usucapione·
- usucapione speciale·
- conduttore terreno·
- indennità di occupazione·
- rilascio immobile·
- fondo rustico·
- opere abusive·
- art. 1159 bis c.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo e' punito con la reclusione da 7 a 21 anni.
La pena e' aumentata se l'autore consegue l'intento.
La pena non puo' essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.
Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o piu' persone. - Art. 2.
Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalita' di uso e' punito con le pene indicate nell'articolo precedente. - Art. 3.
Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti e' punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:
1) quando l'aereo e' immatricolato in Italia;
2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto;
3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, e' stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato;
4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.