Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 2
In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del "simultaneus processus" modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale. (In motivazione la Corte ha conseguentemente precisato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse).
In tema di chiamata di correo, la stessa, anche se non confermata da altri elementi probatori, ha pur sempre natura di indizio, ovvero di principio di prova idoneo a escludere quella evidenza dell'innocenza che sola può giustificare l'assoluzione nel merito di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Riti diversi, stesso giudice: e le prove? (Cass. 42124/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
M
49 83 /08 Sentenza n.гно Udienza pubblica
Reg. Gen. n. 33912/05 del 14.11.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico PAPA Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. NC MANCINI Consigliere Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Consigliere Dott. Mario GENTILE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per NS YM, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa in data 11.1.2005 dalla corte d'appello di Trieste. in Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato, Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Luigi Ciampoli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Borgna, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
distrutto una quietanza di pagamento per 500.000 lire rilasciata il 30.12.1997 da tale NC ER per lavori di regolarizzazione degli impianti elettrici di una palazzina.
2- Il difensore del MM ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
In particolare deduce:
2.1 - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e conseguente nullità delle sentenze di merito per violazione dei diritti della difesa.
In proposito, critica come lesiva dei diritti difensivi l'ordinanza resa dal g.u.p. il 6.3.2000, che, a fronte delle richieste di sette imputati di procedere col rito abbreviato, di cui cinque condizionate a una integrazione istruttoria ex art. 438, comma 5, c.p.p., aveva ritenuto di procedere con unico rito abbreviato, decidendo altresì che le deposizioni testimoniali richieste, avrebbero costituito prova solo per gli imputati che le avevano indicate come condizione per la richiesta del rito abbreviato, ma non potevano essere utilizzate dagli altri imputati che non le avevano richieste. In coerenza con questa ordinanza, il g.u.p., nelle successive udienze aveva negato ai difensori dei coimputati la possibilità di controesaminare i testi altrui.
-2.2 manifesta illogicità di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. laddove la corte triestina ha negato l'assoluzione nel merito del MM per il reato di corruzione, utilizzando la chiamata di correo effettuata dal BO, che era priva di effettivi riscontri;
2.3 erronea applicazione della norma di cui all'art. 4 lett. b) legge 516/1982, giacché per la integrazione del reato contestato mancava il requisito consistente nella impossibilità di ricostruire il volume dei redditi. wwwwL'eccezione processuale sollevata col primo motivo (n. 2.1) è priva di fondamento 3 giuridico.
A norma dell'art. 438, comma 5, c.p.p. solo gli imputati che avevano chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato condizionato alla integrazione probatoria (cinque su sette) avevano diritto di utilizzare le prove testimoniali richieste in via integrativa. Gli altri imputati (due) che avevano chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato incondizionato, invece, non avevano diritto né di utilizzare le prove testimoniali integrative richieste dai coimputati, né di controesaminare i testi ammessi in via integrativa. An Ammettendo i giudizi abbreviati come sopra richiesti, il giudice, a norma degli artt. 17 e 18 c.p.p., non aveva l'obbligo di separare i processi, ma aveva anzi il potere di trattarli contemporaneamente. Né il simultaneus processus poteva modificare la disciplina sulla assunzione e utilizzazione delle prove imposta dalla legge per ogni singolo rapporto processuale.
4- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso (n. 2.2).
Il reato di corruzione propria aggravata contestato al MM era stato dichiarato prescritto dal g.u.p. triestino, il quale aveva ritenuto che non risultasse evidente alcuna causa per un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p..
Se è vero che ad accusare il MM per detto reato c'era solo una chiamata di correo da parte del corruttore (BO), che era priva di riscontri, ciò non poteva imporre una conclusione diversa.
Infatti, la chiamata di correo ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non è prova sufficiente per il giudizio di responsabilità del chiamato, se non è confermata da altri elementi probatori;
ma è pur sempre un indizio, cioè un principio di prova idoneo a escludere quella "evidenza” della innocenza del chiamato in correità, che sola può giustificare l'assoluzione nel merito imposta dal predetto capoverso dell'art. 129. 3
-5 Infine non può essere accolta neppure l'ultima censura (n. 2.3) relativa al reato di occultamento o distruzione della documentazione contabile di cui all'art. 4 lett. b) legge 516/1982.
E' vero che come condizione di punibilità per questo reato è richiesto che la rimozione della documentazione contabile non consenta la ricostruzione del volume di affari o dei redditi. Ma
è altrettanto vero che questa condizione sembra sicuramente sussistere nel caso di specie, dal momento che il MM, oltre che pubblico ufficiale presso la USL triestina, svolgeva anche attività professionale "in nero" ed era evasore totale per i redditi professionali così percepiti. Il giudice ha accertato soltanto la percezione del compenso per la regolarizzazione degli impianti elettrici di una palazzina e la distruzione o l'occultamento della relativa quietanza di pagamento. Ma è la mancanza di qualsiasi altra documentazione dell'attività professionale "in nero" ad aver impedito la ricostruzione globale del volume dei redditi così percepiti.
6 - Da ultimo non può accedersi alla declaratoria di prescrizione del predetto reato tributario, richiesta in via subordinata dal difensore durante la discussione orale.
Infatti, il reato è stato pacificamente commesso sino all'aprile 1999, e il periodo prescrizionale massimo è quello novennale stabilito dall'art. 9 della legge 516/1982 (sei anni, più tre dopo la interruzione connessa alla constatazione della violazione). Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14.11.2007.
Il presidente (Enrico Papa) Il consigliere estensore
_ (Pierluigi Onorato) Puring an Il cancelliere
DEPOSITAT:
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con sentenza camerale dell'11.1.2005 la corte d'appello di Trieste, parzialmente riformando quella resa in giudizio abbreviato il 21.6.2000 dal g.u.p. del tribunale triestino, dichiarava estinti per prescrizione alcuni reati di corruzione propria aggravata contestati a NO BO, quale titolare della s.a.s. BO NO IA (artt. 319, 319 bis e 321
c.p.), e ai pubblici ufficiali YM MM, responsabile della sezioni impianti termici ed elettrici dell'ufficio tecnico della USL n. 1 triestina (artt. 319 e 319 bis), e DO DU, responsabile dell'ufficio tecnico della medesima USL (artt. 319 e 319 bis c.p.);
- rideterminava in 100 euro di multa la pena inflitta al medesimo YM MM siccome responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 516/1982 (così riqualificato il fatto contestato), perché, quale libero professionista, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto (essendo da tempo evasore totale) aveva occultato o comunque
31 GEN. 200
IL CANCE RE C1
(Paolo Mensurati)