Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 4983
CASS
Sentenza 14 novembre 2007

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In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la disciplina del "simultaneus processus" modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale. (In motivazione la Corte ha conseguentemente precisato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse).

In tema di chiamata di correo, la stessa, anche se non confermata da altri elementi probatori, ha pur sempre natura di indizio, ovvero di principio di prova idoneo a escludere quella evidenza dell'innocenza che sola può giustificare l'assoluzione nel merito di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Riti diversi, stesso giudice: e le prove? (Cass. 42124/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2007, n. 4983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4983
Data del deposito : 14 novembre 2007

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