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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del 25/2/2025 , tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 19156/2023 TRA
(C.F. ), elett.te. dom.ta in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Vanvitelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Frasca, LA de LA e GI Frasca, che la rapp.tano e difendono in forza di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce al ricorso
RICORRENTE E
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli alla Via
[...] P.IVA_1
Teresa Ravaschieri n. 8, elett.te dom.ta in Napoli alla Via della Croce Rossa n. 8 presso il Servizio Affari Legali della predetta , rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'Avv. Maria Fusco e dall'Avv. Massimo Pepe in forza di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
(C.F. , elett.te dom.to digitalmente Controparte_2 C.F._2 presso l'indirizzo pec ( dell'Avv. Email_1
Antonio Azzarello, che lo rapp.ta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO IN CAUSA Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 23/10/2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'approvazione della graduatoria definitiva (avvenuta con d.d.g. della resistente n. 125/2023 del 24/02/2023) nella quale la stessa, all'esito della selezione interna per l'anno 2022 per la progressione economica orizzontale, era stata collocata al secondo posto, alle spalle del collega , collocato al primo posto, con Controparte_2 conseguente lesione del suo diritto a beneficiare della predetta progressione.
ha, in sintesi, dedotto: Parte_1
- di essere dipendente dell' onvenuta con qualifica di collaboratore tecnico CP_3 professionale ed inquadramento nel ruolo D3 e di aver partecipato alla selezione interna per l'anno 2022 per la progressione economica orizzontale deliberata con d.d.g. n. 852/2022;
- che all'esito della selezione l'A.O. convenuta aveva pubblicato, con d.d.g. n. 896/2022, una graduatoria non definitiva, in cui la datrice di lavoro aveva precisato di aver applicato i criteri di precedenza previsti in caso di parità di punteggio nell'Accordo Sindacale del 12/12/2022, vale a dire “maggiore anzianità di servizio” e in subordine “maggiore anzianità anagrafica”;
- di essere stata collocata al secondo posto della predetta graduatoria, pur avendo pari punteggio e una maggiore anzianità di servizio rispetto al collega,
, collocato al primo posto, essendo stata assunta in data Controparte_2
12/06/2000, mentre l in data 01/06/2003; CP_2
- di aver chiesto, con lettere del 03/01/2023 e 19/01/2023, al Presidente della Commissione la rettifica della graduatoria, evidenziando anche che nella precedente selezione per la progressione economica orizzontale (anno 2020) la stessa era stata collocata, in forza dei medesimi criteri, in prima posizione una volta appurata la parità di punteggio con l' ; CP_2
- che, però, il Presidente della aveva denegato tale istanza, CP_4 sostenendo che i criteri per la formulazione della graduatoria erano stati
“intesi, tanto nei lavori preparatori dell'Accordo sindacale 12/12/2022, quanto dalla
come riferiti all'anzianità nel ruolo e nel profilo”; CP_4
- che, nonostante le sue sollecitazioni, l' convenuta aveva pubblicato la CP_3 graduatoria definitiva, con d.d.g. n. 125 del 24/02/2023, senza alcuna modifica;
- che la formulazione inequivocabile dell'Accordo Sindacale del 12/12/2022 non consente alcun altro riferimento a dati non indicati, che, se si fossero voluti prendere in considerazione, sarebbero stati esplicitati, così come non ha senso richiamare i lavori preparatori o fare riferimento ad un inesistente potere discrezionale della Commissione, la quale si era vincolata al rispetto dei criteri approvati con il predetto accordo.
2 Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) Accerti e dichiari l'illegittimità della graduatoria definitiva, in relazione alla posizione della ricorrente, approvata con delibera d.g. della convenuta nr. 125 del 24.2.2023, in ragione della violazione da parte della convenuta dei criteri contrattualmente vincolanti per la formulazione della stessa. 2) Per l'effetto accerti e dichiari l'illegittimità della collocazione della ricorrente al secondo posto di tale graduatoria. 3) Per l'effetto conseguente, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla collocazione al primo posto della graduatoria, ordini all' onvenuta, in persona del legale rapp.te p.t. di CP_3 provvedere alla rettifica della graduatoria ed all'inserimento della ricorrente al primo posto. 4) Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a beneficiare della progressione orizzontale economica, in virtù del suo diritto alla collocazione al primo posto della graduatoria, condanni l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di euro 1.427,01, oltre CP_3 rivalutazione ed interessi, a titolo di arretrati calcolati fino al 30.9.2023, così come risulta dai conteggi formulati nel prospetto prodotto al doc. nr. 12. 5) Condanni l convenuta, in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese ed onorari di lite.”. In data 23/04/2024 si è costituita ritualmente in giudizio, con memoria difensiva,
l' , che, nel resistere Controparte_5 alla domanda, ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso al controinteressato. Nel merito ha sostenuto la regolarità della graduatoria approvata, dal momento che, essendo stato riconosciuto un pari punteggio alla e all' , i quali possedevano altresì la medesima Pt_1 CP_2 anzianità di servizio (nella categoria e nel ruolo professionale), quest'ultimo era stato correttamente collocato al primo posto in forza della maggiore anzianità anagrafica. L' resistente ha, inoltre, contestato la rilevanza della precedente selezione del CP_3
2020, in quanto procedura che si era basata su criteri definiti da altro accordo decentrato risalente all'anno 2017, antecedente alla circolare MEF n. 15/2019. Infine, ha asserito che il criterio di preferenza applicato al caso di specie sarebbe avvalorato dal nuovo CCNL 2019-2021 comparto sanità che, relativamente alla progressione economica all'interno delle aree, prevede che in caso di parità di punteggio si applichi il criterio della maggior anzianità nel ruolo e nella qualifica. La struttura sanitaria ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. All'udienza del 07/05/2024, il Giudice – rilevato che il riconoscimento del trattamento economico richiesto dalla ricorrente presupporrebbe, previa disapplicazione della graduatoria, l'attribuzione alla stessa del primo posto nella predetta graduatoria, attualmente occupato da – ha ordinato Controparte_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. In data 20/09/2024 si è costituito ritualmente in giudizio, con memoria difensiva, il terzo chiamato in causa , che, nel resistere alla domanda, ha Controparte_2 sostanzialmente aderito alle considerazioni svolte dalla datrice di lavoro,
3 evidenziando come anche l'evoluzione dei principi in materia di pubblico impiego contrattualizzato porti a rifuggire dal riferimento a criteri avulsi da fattori selettivo- meritocratici, quali appunto la mera anzianità di servizio non ulteriormente connotata.
Il controinteressato ha, dunque, chiesto il rigetto della domanda di parte attrice e la condanna di quest'ultima alle spese di lite. Il giudice, dopo ampia discussione, ha rinviato per la decisione, con termine per note ex art 127 ter c.p.c., all' udienza del 25/2/2025, nella quale, all' esito delle note di trattazione scritta, veniva riservata e poi decisa con la presente sentenza. In via preliminare, occorre evidenziare che, a seguito dell'ordine emesso da questo
Giudice in data 07/05/2024 e della conseguente costituzione in giudizio in data 20/09/2024 da parte del controinteressato, non sussiste più il denunciato vizio di mancata regolare costituzione del contraddittorio, sicché il ricorso può essere esaminato nel merito. La risoluzione della presente controversia involge essenzialmente l'indagine circa il significato da attribuire al primo criterio di precedenza, a parità di punteggio, denominato “anzianità di servizio” (cfr. pag. 5 dell'avviso di selezione interna per la progressione economica orizzontale per l'anno 2022). È, difatti, incontestato tra le parti che l' e la hanno ottenuto pari punteggio, con conseguente CP_2 Pt_1 necessità di fare ricorso ai criteri di preferenza indicati nel suddetto avviso. Appare, perciò, necessario esaminare le regole di fonte legale e convenzionale poste a fondamento della contestata procedura. La fattispecie in esame è disciplinata, a livello normativo, innanzitutto, dall'art. 52 co. 1 bis l. n. 165/2001, il quale dispone che “i dipendenti pubblici […] sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. [..]. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti.”. L'art. 23 d.lgs. n. 150/2009, chiamato ad integrare la surriferita disciplina, dispone, inoltre, che “
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni
4 economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”. Dal complesso normativo emerge, dunque, la rilevanza fondamentale della contrattazione collettiva nazionale e dei contratti integrativi di lavoro, cui è demandata l'individuazione specifica delle modalità con cui devono svolgersi queste procedure interne di progressione all'interno della stessa area funzionale. All'uopo va evidenziato che il CCNL comparto sanità applicabile ratione temporis (come correttamente indicato nell'avviso di selezione interna) è quello del triennio 1998/2001, atteso che quello sottoscritto il 02/11/2022 e riferito al triennio 2019/2021 prevede specificamente, all'art. 22, che le procedure definite dai contratti integrativi sottoscritti in data antecedente al 01/01/2023 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina, appunto quella del CCNL 1998/2001; ebbene, nel caso in esame, l'accordo integrativo sottoscritto tra la datrice di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori è stato concluso il 12/12/2022 e, quindi, anteriormente alla data del 01/01/2023. Ciò posto, l'art. 35 del CCNL comparto sanità 1998/2001, rubricato “Criteri per la progressione economica orizzontale”, sancisce che la suddetta procedura si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrato sulla base di alcuni criteri dettati nello stesso articolo e, comunque, da integrare in sede di contrattazione integrativa. La suddetta disposizione non fa, comunque, riferimento ai criteri da utilizzare in caso di parità di punteggio fra i concorrenti, sicché è esclusivamente la contrattazione integrativa che è deputata ad individuarli. Orbene, l'accordo Sindacale del 12/12/2022 è intervenuto proprio, in qualità di accordo integrativo, a definire i criteri per la progressione economica orizzontale anno 2022 e l' convenuta si è impegnata a rispettarlo con deliberazione del CP_3
Direttore Generale n. 852 del 16 dicembre 2022 (prodotta in atti). Per tale ragione, l'avviso di selezione interna si è limitato a recepire quanto concordato in tale sede, come dimostrato dal fatto che riproduce, quasi parola per parola, il contenuto di tale accordo sindacale.
In forza di tale quadro normativo e negoziale, al fine di interpretare il significato da attribuire al primo criterio di precedenza, denominato “anzianità di servizio” (punto nodale della presente controversia), occorre procedere ad un'operazione ermeneutica avente ad oggetto l'Accordo Sindacale del 12/12/2022, fonte da cui è scaturita, appunto, l'adozione del predetto criterio. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che l'interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale
5 gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. 6484 del 1994; conf. Cass. n. 701 del 2021 e da ultimo Cass. n. 28550 /2022); in particolare, è stato precisato che nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio “in claris non fit interpretatio” non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intellegibili, sicché in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 4189 del 2020 e Cass. n. 28550/2022). In altri termini, nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 1363 c.c., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. n. 18969 del 2015; nello stesso senso, Cass. n.
28550/2022, Cass. n. 19779 del 2014, Cass. 9755 del 2011, Cass. n. 3685 del 2010). Ebbene, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche, si deve concludere che l'accordo collettivo integrato del 12/12/2022, nella parte in cui si occupa del primo criterio di precedenza da applicarsi in caso di parità di punteggio (“anzianità di servizio “), intende riferirsi non al tempo complessivo trascorso da un lavoratore all'interno dell'amministrazione indipendentemente dai ruoli in essa ricoperti, ma a quella che più propriamente si definisce anzianità di servizio nel ruolo (come sostenuto dalla resistente e dal terzo chiamato in causa); detto diversamente, ai sensi dell'accordo sindacale in esame, deve prevalere, in caso di parità di punteggio, colui che ha trascorso più tempo nella specifica posizione o categoria professionale. Depone in tal senso la necessità di non limitarsi ad una lettura atomistica e isolata dei singoli passaggi della pattuizione negoziale, bensì di procedere ad un'esegesi complessiva della stessa, alla ricerca della comune intenzione delle parti. Il significato, quindi, dell'espressione “anzianità di servizio” deve essere ricercato non attraverso una sua estrapolazione dal contesto, bensì mediante il coordinamento della stessa con le altre parti dell'accordo. Sono rilevanti in tal senso le pagine 3 e 4 dell'Accordo Sindacale (paragrafo dedicato ai “criteri per la formulazione della graduatoria”) ove è possibile notare che: 1) tra i sotto-criteri per l'attribuzione del punteggio in riferimento al criterio esperienza professionale/lavorativa (100/100 punti) c'è quello dell'esperienza lavorativa (max 30/100 punti), a cui si fa riferimento in parentesi con la locuzione
“Anzianità di Servizio” (cfr. pag. 3, rigo 6), senza altri aggettivi o sostantivi di
6 accompagnamento. Al rigo sotto (rigo 7), si precisa che sarà valutata, a tal fine, l'anzianità di servizio maturata presso Aziende o Enti del SSN o altre PP.AA. “nel medesimo ruolo e profilo professionale”. Dunque, è indubitabile che quando l'accordo al rigo 6 discorre di “anzianità di servizio” mira a richiamare l'esperienza maturata nella specifica categoria professionale (e non semplicemente nell'organizzazione lavorativa); 2) analogamente, a pag. 4, righi 12-14, nel chiarire come si arriva al punteggio complessivo finale del candidato, l'accordo prevede che esso sia dato dalla somma dei punteggi previsti dai criteri selettivi di cui sopra, ovvero “con riferimento all'anzianità di servizio, all'attività svolta, e alla anzianità nella fascia in godimento”.
Ancora una volta, l'espressione “anzianità di servizio” è utilizzata senza ulteriori specificazioni, ma è palese, dato il richiamo “ai criteri selettivi di cui sopra”, che si faccia riferimento sempre all'anzianità nel medesimo ruolo e profilo professionale. In forza di tutto ciò, si deve ritenere che quando due righi sotto (rigo 16) il contratto discorre di “maggiore anzianità di servizio” non possa che intendersi, come per le altre due ipotesi, la maggiore anzianità nel ruolo e profilo professionale. Una diversa conclusione minerebbe l'intellegibilità del precetto negoziale, poiché opinando nel senso opposto si dovrebbe ritenere che il medesimo negozio utilizzi la stessa espressione per intendere due cose diverse, a pochi righi di distanza. L'assenza di ulteriori specificazioni da accompagnare all'espressione in esame è, dunque, da spiegarsi valorizzando la circostanza che già alla pag. 3, rigo 6 e ss., i paciscenti avevano chiarito che per “anzianità di servizio” debba intendersi quella nel “medesimo ruolo e profilo professionale”. A nulla vale, infine, rilevare che la precedente selezione interna per la progressione economica orizzontale (anno 2020) abbia visto la prevalere sull' in Pt_1 CP_2 forza del criterio della “maggiore anzianità di servizio”. Tale procedura aveva, difatti, come presupposto un diverso accordo sindacale (del 17/11/2017), il quale, a ben vedere, non conteneva la specifica, nella parte in cui definiva i criteri di formazione della graduatoria, dell'equivalenza tra “esperienza professionale” ed “anzianità di servizio”, di contro contenuta nell'accordo del 12/12/2022 (pag. 3 rigo 6). Inoltre, anche a voler ritenere diversamente, questo Giudice non sarebbe vincolato all'interpretazione offerta dalla datrice di lavoro in occasione di quella selezione. Per tali ragioni, la graduatoria impugnata non è affetta da alcun vizio di legittimità: in presenza, difatti, di una pari anzianità di servizio (nel ruolo e profilo professionale) – fatto incontestato tra le parti – la Commissione correttamente ha posto l'Orlando in prima posizione, attesa la necessità di applicare il secondo criterio di precedenza (“maggiore anzianità anagrafica”); difatti, mentre la ricorrente è nata il
29/11/1977, il controinteressato è nato il [...] e, quindi, è anagraficamente più anziano della prima. La domanda della ricorrente va, dunque, rigettata in toto.
7 Quanto al governo delle spese, però, la non immediata intellegibilità del significato del criterio di precedenza in oggetto, la circostanza che l'accordo sindacale del 12/12/2022 e quello del 17/11/2017 sono molto simili (pur adottando criteri diversi) e l'utilizzo da parte dell' convenuta della medesima locuzione (“anzianità di CP_3 servizio”) per indicare cose diverse a distanza di soli due anni sono tutti fattori che hanno fortemente contribuito all'errore interpretativo in cui è incorsa la ricorrente e giustificano così, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale), la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi
Napoli, 25/02/2025
il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Simone D'Andrea
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