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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1188/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2023 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.8.1971 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Guerci, che lo rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.5.1977, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Silvana Magliocco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 8 Con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27.02.2023 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 31.07.2002 con , dal Controparte_1 quale nascevano i figli (il 27.05.2004), (il 29.11.2007) e Per_1 PE Per_3
(il 02.09.2010) e di essersi separato giusto decreto di omologa n. 318/2016 reso da questo Tribunale il 5.7.2016 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, domandava di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento presso di sé di e presso la madre di PE
, con regolamentazione del diritto di visita paterno così come già previsto in Per_3 sede separativa e di quello materno secondo liberi accordi tra le parti. Ancora, chiedeva di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, perché tanto il figlio maggiorenne quanto quello minorenne avevano deciso di Per_1 PE andare a vivere da lui, mentre era rimasto con la madre. Per_3
In ragione di tale ultima circostanza, domandava di porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento dei figli collocati presso di sè
o, in subordine, di prevedere che la corrispondesse la somma di euro CP
400,00 per il mantenimento di e , manifestando la disponibilità di Per_1 PE versare la somma di euro 200,00 per il mantenimento di , ferma restando la Per_3 suddivisione delle spese straordinarie al 50%.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia di divorzio, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
In particolare, evidenziava che la situazione rappresentata in ricorso era mutata, atteso che il figlio minore - a suo dire bisognoso di un percorso psico- PE terapeutico - dopo qualche mese di assenza era ritornato a vivere con lei e con il pagina 2 di 8 fratello . Per_3
Chiedeva, quindi, di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé nella casa coniugale, ferma restando la regolamentazione del diritto di visita paterno così come stabilita in sede di revisione delle condizioni della separazione.
Domandava, inoltre, di porre in capo all'ex marito l'obbligo di versarle la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli minorenni, nonché
l'ulteriore di euro 50,00 per il proprio mantenimento, oltre all'intero assegno unico universale.
Infine, chiedeva di prevedere che ciascun genitore corrispondesse la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di mantenimento direttamente al figlio
, maggiorenne economicamente non autosufficiente, ripartendo le spese Per_1 straordinarie rispetto a tutti i figli nella misura di 1/3 a carico della resistente e di 2/3
a carico del ricorrente.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il 16.10.2023 Pt_1 confermava la sussistenza delle problematiche di carattere psicologico che
[...] interessavano e precisava che, per stare più vicino ai figli, aveva deciso di PE ridurre l'orario di lavoro, con conseguente contrazione della sua retribuzione.
Per tale ragione, chiedeva prevedersi in suo capo l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio minore e di euro 130,00 per quello maggiorenne economicamente non autosufficiente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.06.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. non adottava alcun provvedimento modificativo delle condizioni della separazione e nominava il giudice istruttore.
Nel corso del giudizio, su richiesta dei coniugi, il Collegio pronunciava sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 775/2024 e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre domande, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice procedeva all'ascolto del minore pagina 3 di 8 , svoltosi all'udienza del 15.1.2025, e, all'esito, a parziale modifica delle PE condizioni della separazione, disponeva: a) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
b) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo liberi accordi con il figlio, ormai prossimo alla maggiore età; c) l'obbligo a carico di CP di versare all'ex coniuge la somma di euro 150,00 al mese a titolo di
[...] contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre alle spese straordinarie per come regolamentate in separazione;
d) la revoca dell'obbligo a carico di Pt_1 di versare all'ex moglie la somma di euro 216,00 a titolo di mantenimento
[...] per il figlio , atteso il trasferimento del figlio e l'adempimento in via diretta PE dell'obbligo di mantenimento.
Con note congiunte del 29.5.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito vengono riportate:
“1) i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, in PE Per_3 modo condiviso;
2)il figlio rimane collocato presso il padre mentre rimane collocato PE Per_3 presso la madre;
3) la casa familiare rimane definitivamente assegnata alla madre IG.ra CP
;
[...]
4) la IG.ra rinuncia all'assegno di mantenimento attualmente Controparte_1 erogato e alla domanda volta al riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, dando atto di avere la piena capacità lavorativa e di essere indipendente economicamente;
5) il IG. si obbliga di versare alla IG.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli (studente universitario) che Per_1 vive con la stessa, e ancora minorenne, la somma mensile di euro 975,00 Per_3
(€ 487,50 euro per ogni figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, importo che verrà aggiornato all'Indice ISTAT del costo medio della vita, a partire dal mese di giugno dell'anno 2027;
pagina 4 di 8 6) La IG.ra si obbliga a versare al IG. a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 150,00 mensili, PE entro il giorno 20 di ogni mese, importo che verrà aggiornato all'Indice ISTAT del costo medio della vita, a partire dal mese di giugno dell'anno 2027;
7) l'assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre, Per_3 genitore con il quale vive ed è collocato;
l'assegno unico per il figlio sarà, PE percepito al 100% dal padre, genitore con il quale vive ed è collocato;
8) le spese straordinarie e di cui i figli dovranno necessitare, individuate nelle linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, rimangono a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico di e nella misura del 40% Parte_1
a carico di . Controparte_1
Al riguardo le parti dichiarano di ben conoscerle e le fanno proprie anche con riferimento alle modalità e ai tempi di rifusione, se anticipate da uno di essi;
dette spese dovranno, altresì, essere concordate e giustificate da idonea documentazione di spesa;
9) le detrazioni e/o deduzioni per i figli continueranno ad essere godute nella misura del 50% per ciascuna delle parti;
10) salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé
un pomeriggio a settimana dalle ore 19:00 alle ore 21:30 e nei weekend Per_3 alternati dal venerdì dalle ore 19,30 alla domenica alle ore 21:30, provvedendo in ogni caso a farli cenare con sè; analogo diritto è riconosciuto alla madre per quanto attiene al figlio . PE
I figli minori trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive, nei mesi di luglio o agosto da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo diritto è riconosciuto alla madre. Le maggiori festività dell'anno verranno alternate dai figli con ciascun genitore.
11) a modifica della convenzione di cui al punto 3) del decreto del Tribunale di
Siracusa dell'1.06.2021 ( proc. N°989/2021 RG UG), le parti stabiliscono che le rate del mutuo, gravante sulla casa familiare, contratto da entrambi i coniugi con
Intesa San Paolo s.p.a, saranno a carico esclusivo della IG.ra Controparte_1
pagina 5 di 8 con decorrenza dal mese di giugno 2025 (atteso che è stata richiesta la sospensione del pagamento fino al mese di Luglio 2025), mentre gli interessi passivi esclusivamente riferibili al periodo di sospensione, saranno a carico esclusivo del
IG. Parte_1
La IG.ra si obbliga al pagamento delle rate entro la scadenza di ognuna CP di esse garantendo e manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità il IG. Pt_1
e senza animo di rivalsa.
[...]
12) le parti dichiarano di avere definito ogni pendenza economica tra di essi esistente ed il OR , con la firma della presente, riconosce dovuta alla Pt_1 ORa la somma di €. 3780,00 (euro tremilasettecentoottanta/00), per CP importi maturati e non versati a titolo di spese straordinarie e conguagli relativi all'assegno di mantenimento statuito, impegnandosi pertanto ad estinguere il suddetto debito mediante rimesse mensili non superiori ad €. 150,00 (euro centocinquanta//00) a far data da corrente mese di Maggio 2025.
13) le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni e qualsiasi ulteriore reciproca pendenza e/o pretesa economica e che all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto non hanno nulla a pretendere per nessun motivo e/o cagione e/o causale, fissandone la decorrenza dal corrente mese di Maggio 2025
Le spese e compensi del giudizio rimangono compensate tra le parti”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
Esposti i fatti, preliminarmente va evidenziato che la domanda concorde di pronuncia sullo status è stata già accolta con la sentenza non definitiva n. 775/2024 del
28.3.2024, con la quale, preso atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Richiamato il contenuto di tale pronuncia, nel merito ritiene il Tribunale di potere recepire le condizioni concordate dalle parti, in quanto, oltre ad essere espressione pagina 6 di 8 della libera autonoma negoziale delle parti, appaiono conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole, esse vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso dei minori a una effettiva bi-genitorialità.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a tutti i figli della coppia condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1188/2023 R.G.: premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 775/2024 resa da questo
Tribunale in data 28.3.2024, provvede secondo le condizioni sub nn. da 1 a 10, riportate in parte motiva;
prende atto delle condizioni indicate sub n. 11, 12 e 13, non inerenti alla regolamentazione del divorzio;
compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 14.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 8
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188/2023 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.8.1971 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Guerci, che lo rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.5.1977, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Silvana Magliocco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 8 Con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27.02.2023 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario in data 31.07.2002 con , dal Controparte_1 quale nascevano i figli (il 27.05.2004), (il 29.11.2007) e Per_1 PE Per_3
(il 02.09.2010) e di essersi separato giusto decreto di omologa n. 318/2016 reso da questo Tribunale il 5.7.2016 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, domandava di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disponendo il collocamento presso di sé di e presso la madre di PE
, con regolamentazione del diritto di visita paterno così come già previsto in Per_3 sede separativa e di quello materno secondo liberi accordi tra le parti. Ancora, chiedeva di disporre l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, perché tanto il figlio maggiorenne quanto quello minorenne avevano deciso di Per_1 PE andare a vivere da lui, mentre era rimasto con la madre. Per_3
In ragione di tale ultima circostanza, domandava di porre in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento dei figli collocati presso di sè
o, in subordine, di prevedere che la corrispondesse la somma di euro CP
400,00 per il mantenimento di e , manifestando la disponibilità di Per_1 PE versare la somma di euro 200,00 per il mantenimento di , ferma restando la Per_3 suddivisione delle spese straordinarie al 50%.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, Controparte_1 pur non opponendosi alla pronuncia di divorzio, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
In particolare, evidenziava che la situazione rappresentata in ricorso era mutata, atteso che il figlio minore - a suo dire bisognoso di un percorso psico- PE terapeutico - dopo qualche mese di assenza era ritornato a vivere con lei e con il pagina 2 di 8 fratello . Per_3
Chiedeva, quindi, di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé nella casa coniugale, ferma restando la regolamentazione del diritto di visita paterno così come stabilita in sede di revisione delle condizioni della separazione.
Domandava, inoltre, di porre in capo all'ex marito l'obbligo di versarle la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento di entrambi i figli minorenni, nonché
l'ulteriore di euro 50,00 per il proprio mantenimento, oltre all'intero assegno unico universale.
Infine, chiedeva di prevedere che ciascun genitore corrispondesse la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di mantenimento direttamente al figlio
, maggiorenne economicamente non autosufficiente, ripartendo le spese Per_1 straordinarie rispetto a tutti i figli nella misura di 1/3 a carico della resistente e di 2/3
a carico del ricorrente.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata il 16.10.2023 Pt_1 confermava la sussistenza delle problematiche di carattere psicologico che
[...] interessavano e precisava che, per stare più vicino ai figli, aveva deciso di PE ridurre l'orario di lavoro, con conseguente contrazione della sua retribuzione.
Per tale ragione, chiedeva prevedersi in suo capo l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio minore e di euro 130,00 per quello maggiorenne economicamente non autosufficiente.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.06.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. non adottava alcun provvedimento modificativo delle condizioni della separazione e nominava il giudice istruttore.
Nel corso del giudizio, su richiesta dei coniugi, il Collegio pronunciava sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 775/2024 e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le altre domande, concedendo i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice procedeva all'ascolto del minore pagina 3 di 8 , svoltosi all'udienza del 15.1.2025, e, all'esito, a parziale modifica delle PE condizioni della separazione, disponeva: a) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
b) la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita materno secondo liberi accordi con il figlio, ormai prossimo alla maggiore età; c) l'obbligo a carico di CP di versare all'ex coniuge la somma di euro 150,00 al mese a titolo di
[...] contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre alle spese straordinarie per come regolamentate in separazione;
d) la revoca dell'obbligo a carico di Pt_1 di versare all'ex moglie la somma di euro 216,00 a titolo di mantenimento
[...] per il figlio , atteso il trasferimento del figlio e l'adempimento in via diretta PE dell'obbligo di mantenimento.
Con note congiunte del 29.5.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito vengono riportate:
“1) i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, in PE Per_3 modo condiviso;
2)il figlio rimane collocato presso il padre mentre rimane collocato PE Per_3 presso la madre;
3) la casa familiare rimane definitivamente assegnata alla madre IG.ra CP
;
[...]
4) la IG.ra rinuncia all'assegno di mantenimento attualmente Controparte_1 erogato e alla domanda volta al riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, dando atto di avere la piena capacità lavorativa e di essere indipendente economicamente;
5) il IG. si obbliga di versare alla IG.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli (studente universitario) che Per_1 vive con la stessa, e ancora minorenne, la somma mensile di euro 975,00 Per_3
(€ 487,50 euro per ogni figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, importo che verrà aggiornato all'Indice ISTAT del costo medio della vita, a partire dal mese di giugno dell'anno 2027;
pagina 4 di 8 6) La IG.ra si obbliga a versare al IG. a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di la somma di euro 150,00 mensili, PE entro il giorno 20 di ogni mese, importo che verrà aggiornato all'Indice ISTAT del costo medio della vita, a partire dal mese di giugno dell'anno 2027;
7) l'assegno unico per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre, Per_3 genitore con il quale vive ed è collocato;
l'assegno unico per il figlio sarà, PE percepito al 100% dal padre, genitore con il quale vive ed è collocato;
8) le spese straordinarie e di cui i figli dovranno necessitare, individuate nelle linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, rimangono a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% a carico di e nella misura del 40% Parte_1
a carico di . Controparte_1
Al riguardo le parti dichiarano di ben conoscerle e le fanno proprie anche con riferimento alle modalità e ai tempi di rifusione, se anticipate da uno di essi;
dette spese dovranno, altresì, essere concordate e giustificate da idonea documentazione di spesa;
9) le detrazioni e/o deduzioni per i figli continueranno ad essere godute nella misura del 50% per ciascuna delle parti;
10) salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé
un pomeriggio a settimana dalle ore 19:00 alle ore 21:30 e nei weekend Per_3 alternati dal venerdì dalle ore 19,30 alla domenica alle ore 21:30, provvedendo in ogni caso a farli cenare con sè; analogo diritto è riconosciuto alla madre per quanto attiene al figlio . PE
I figli minori trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di due settimane anche non consecutive, nei mesi di luglio o agosto da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo diritto è riconosciuto alla madre. Le maggiori festività dell'anno verranno alternate dai figli con ciascun genitore.
11) a modifica della convenzione di cui al punto 3) del decreto del Tribunale di
Siracusa dell'1.06.2021 ( proc. N°989/2021 RG UG), le parti stabiliscono che le rate del mutuo, gravante sulla casa familiare, contratto da entrambi i coniugi con
Intesa San Paolo s.p.a, saranno a carico esclusivo della IG.ra Controparte_1
pagina 5 di 8 con decorrenza dal mese di giugno 2025 (atteso che è stata richiesta la sospensione del pagamento fino al mese di Luglio 2025), mentre gli interessi passivi esclusivamente riferibili al periodo di sospensione, saranno a carico esclusivo del
IG. Parte_1
La IG.ra si obbliga al pagamento delle rate entro la scadenza di ognuna CP di esse garantendo e manlevando da ogni e qualsiasi responsabilità il IG. Pt_1
e senza animo di rivalsa.
[...]
12) le parti dichiarano di avere definito ogni pendenza economica tra di essi esistente ed il OR , con la firma della presente, riconosce dovuta alla Pt_1 ORa la somma di €. 3780,00 (euro tremilasettecentoottanta/00), per CP importi maturati e non versati a titolo di spese straordinarie e conguagli relativi all'assegno di mantenimento statuito, impegnandosi pertanto ad estinguere il suddetto debito mediante rimesse mensili non superiori ad €. 150,00 (euro centocinquanta//00) a far data da corrente mese di Maggio 2025.
13) le parti dichiarano di avere regolato e definito ogni e qualsiasi ulteriore reciproca pendenza e/o pretesa economica e che all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto non hanno nulla a pretendere per nessun motivo e/o cagione e/o causale, fissandone la decorrenza dal corrente mese di Maggio 2025
Le spese e compensi del giudizio rimangono compensate tra le parti”.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 27.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti.
Esposti i fatti, preliminarmente va evidenziato che la domanda concorde di pronuncia sullo status è stata già accolta con la sentenza non definitiva n. 775/2024 del
28.3.2024, con la quale, preso atto della sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970, il Collegio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Richiamato il contenuto di tale pronuncia, nel merito ritiene il Tribunale di potere recepire le condizioni concordate dalle parti, in quanto, oltre ad essere espressione pagina 6 di 8 della libera autonoma negoziale delle parti, appaiono conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole, esse vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire l'accesso dei minori a una effettiva bi-genitorialità.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a tutti i figli della coppia condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1188/2023 R.G.: premesso il contenuto della sentenza non definitiva n. 775/2024 resa da questo
Tribunale in data 28.3.2024, provvede secondo le condizioni sub nn. da 1 a 10, riportate in parte motiva;
prende atto delle condizioni indicate sub n. 11, 12 e 13, non inerenti alla regolamentazione del divorzio;
compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 14.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 8
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M.
pagina 8 di 8