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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2006/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente e Relatore
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12750/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 20327.04-04-2025 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1851/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 3.6.2025 alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di
Napoli, il ricorrente impugnava il “silenzio diniego” a suo dire formatosi “sull'istanza di autotutela presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2 quater D.L. 564/1994 e del D.M. 37/1997, nonché ai sensi degli artt. 10 quater e 10 quinquies L. 212/2000, come modificati dal D.Lgs. 219/2023, con riferimento allo scarto delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura (Ecobonus/Superbonus
110% - Art. 121 D.L. 34/2020 - Spese sostenute nell'anno 2023), allegate al ricorso”, nonché avverso
“l'atto presupposto, ovvero il provvedimento di scarto della suddetta comunicazione di opzione, comunicata all'intermediario in data 04/04/2024, basato sul mancato riscontro del codice identificativo dell'asseverazione Società_1”. Denunciava l'istante: la violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 202205 del 10/06/2022 (Punto 4.5) e s.m.
i.; la violazione del principio di legalità (Art. 23 Cost.), della gerarchia delle fonti, e del principio di irretroattività delle norme sfavorevoli (Art. 3 L. 212/2000); il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;
la violazione della Circolare A.d.E. n. 33/E/2022 (Natura meramente formale dell'errore ASID); la violazione dei principi di autovincolo dell'Amministrazione, la prevalenza della sostanza sulla forma, la tutela dell'affidamento legittimo, buona fede e collaborazione (Art. 10 L. 212/2000); la violazione dell'art. 6, co. 5, D.Lgs. 472/1997, per impossibilità sopravvenuta dovuta a causa di forza maggiore (Malfunzionamento certificato del portale Società_1 nei giorni 29-30 marzo 2024, attestato da Società_1 stessa); la violazione del principio di irretroattività della legge tributaria (Art. 3 L. 212/2000) con particolare riferimento all'abrogazione della norma sulla remissione in bonis (Art. 2 D.L. 39/2024); violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza (Art. 3 Cost.), con conseguenze eccessivamente afflittive;
la inapplicabilità e sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 5-ter, D.Lgs. 472/1997 (introdotto dal
D.Lgs. 87/2024) per ratione temporis et materiae;
natura non decadenziale del termine) e sua irrilevanza ai fini della validità della comunicazione A.d.E.. In via subordinata, chiedeva la remissione in termini relativamente all'omessa impugnazione del provvedimento di “scarto”, atteso il modestissimo lasso temporale (sei giorni) avuto a disposizione per la sua eventuale contestazione. In tali termini concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In data 3.7.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso stesso, essendosi in presenza di un atto non riconducibile alla previsione di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, infatti, quello che il ricorrente definiva
“silenzio diniego”, altro non era che una mera “comunicazione” inviata dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale della Campania, indirizzata all'ing. S. Prisco, in risposta ad una richiesta di informazioni da questi presentata all'Ufficio Regionale. Inoltre, il preteso “provvedimento presupposto”, il cosiddetto “scarto” era stato comunicato in data 4.4.2024 e non impugnato, dovendosi escludere, in ogni caso l'autonoma impugnabilità del detto atto, non rientrante nella previsione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.
Nel merito, come detto, contestava punto per punto le ragioni prospettate dall'istante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 2.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, prontamente eccepita dalla resistente Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario. Sul punto, ritiene lo scrivente che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione del ricorso tributario, non può che gravare sul ricorrente, dovendo quest'ultimo dedurre – e di poi documentare – la data esatta di ricevimento dell'atto impugnato, così assolvendo all'onere probatorio di su esso gravate in forza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22
D.Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a precisare che l'atto presupposto dalla comunicazione impugnata, era il provvedimento di “scarto”, comunicato ad esso istante in data 3.4.2024.
E' del tutto evidente, pertanto – ed in disparte ogni considerazione sulla impugnabilità di detto provvedimento ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 – l'assoluta ed insanabile tardività del presente ricorso, proposto ad oltre un anno di distanza dalla formale comunicazione dell'atto presupposto. Al riguardo, è appena il caso di precisare che la tardiva istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153
c.p.c. – ancora una volta in disparte ogni considerazione sulla effettiva ricorrenza, nel caso de quo agitur, di una simile ipotesi – andava eventualmente invocata in sede di (tardiva) impugnazione del prodromico provvedimento, e non già nell'ambito dell'inammissibile procedimento intentato avverso la mera successiva comunicazione, oggetto della odierna contestazione.
In ogni caso, non possono non sottolinearsi, in questa sede, ulteriori ed insuperabili profili di inammissibilità, pure evidenziati dalla resistente Agenzia nelle controdeduzioni tempestivamente depositate. Rileva, infatti, la Corte, l'assoluta insussistenza di un atto avente carattere provvedimentale compatibile con la natura strettamente impugnatoria del ricorso tributario. Nella fattispecie in esame, occorre porre nella dovuta evidenza che il gravame è stato sollevato avverso una mera “comunicazione”
(Riscontro informazioni comunicazione per l'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020) resa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – soggetto diverso e distinto rispetto alla resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di
Napoli – indirizzato ad un destinatario (ing. Nominativo_1) diverso e distinto rispetto all'odierno ricorrente, così “moltiplicandosi” i profili di inammissibilità, anche sostanziale, già affliggenti il ricorso in questione.
Conclusivamente, pertanto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 106.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed
€ 260.000,00), in complessivi € 6.000,00 di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso notificato in data 3.6.2026, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
2.2.2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE dr. Francesco Abete
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente e Relatore
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12750/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 20327.04-04-2025 REC.CREDITO.IMP 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1851/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 3.6.2025 alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di
Napoli, il ricorrente impugnava il “silenzio diniego” a suo dire formatosi “sull'istanza di autotutela presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 2 quater D.L. 564/1994 e del D.M. 37/1997, nonché ai sensi degli artt. 10 quater e 10 quinquies L. 212/2000, come modificati dal D.Lgs. 219/2023, con riferimento allo scarto delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura (Ecobonus/Superbonus
110% - Art. 121 D.L. 34/2020 - Spese sostenute nell'anno 2023), allegate al ricorso”, nonché avverso
“l'atto presupposto, ovvero il provvedimento di scarto della suddetta comunicazione di opzione, comunicata all'intermediario in data 04/04/2024, basato sul mancato riscontro del codice identificativo dell'asseverazione Società_1”. Denunciava l'istante: la violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 202205 del 10/06/2022 (Punto 4.5) e s.m.
i.; la violazione del principio di legalità (Art. 23 Cost.), della gerarchia delle fonti, e del principio di irretroattività delle norme sfavorevoli (Art. 3 L. 212/2000); il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;
la violazione della Circolare A.d.E. n. 33/E/2022 (Natura meramente formale dell'errore ASID); la violazione dei principi di autovincolo dell'Amministrazione, la prevalenza della sostanza sulla forma, la tutela dell'affidamento legittimo, buona fede e collaborazione (Art. 10 L. 212/2000); la violazione dell'art. 6, co. 5, D.Lgs. 472/1997, per impossibilità sopravvenuta dovuta a causa di forza maggiore (Malfunzionamento certificato del portale Società_1 nei giorni 29-30 marzo 2024, attestato da Società_1 stessa); la violazione del principio di irretroattività della legge tributaria (Art. 3 L. 212/2000) con particolare riferimento all'abrogazione della norma sulla remissione in bonis (Art. 2 D.L. 39/2024); violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza (Art. 3 Cost.), con conseguenze eccessivamente afflittive;
la inapplicabilità e sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 5-ter, D.Lgs. 472/1997 (introdotto dal
D.Lgs. 87/2024) per ratione temporis et materiae;
natura non decadenziale del termine) e sua irrilevanza ai fini della validità della comunicazione A.d.E.. In via subordinata, chiedeva la remissione in termini relativamente all'omessa impugnazione del provvedimento di “scarto”, atteso il modestissimo lasso temporale (sei giorni) avuto a disposizione per la sua eventuale contestazione. In tali termini concludeva per l'accoglimento del ricorso.
In data 3.7.2025, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso stesso, essendosi in presenza di un atto non riconducibile alla previsione di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, infatti, quello che il ricorrente definiva
“silenzio diniego”, altro non era che una mera “comunicazione” inviata dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale della Campania, indirizzata all'ing. S. Prisco, in risposta ad una richiesta di informazioni da questi presentata all'Ufficio Regionale. Inoltre, il preteso “provvedimento presupposto”, il cosiddetto “scarto” era stato comunicato in data 4.4.2024 e non impugnato, dovendosi escludere, in ogni caso l'autonoma impugnabilità del detto atto, non rientrante nella previsione dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.
Nel merito, come detto, contestava punto per punto le ragioni prospettate dall'istante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 2.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, per violazione del termine perentorio di giorni sessanta di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, prontamente eccepita dalla resistente Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, rientrando, in ogni caso, nei poteri officiosi della Corte la verifica della regolare instaurazione del giudizio tributario. Sul punto, ritiene lo scrivente che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione del ricorso tributario, non può che gravare sul ricorrente, dovendo quest'ultimo dedurre – e di poi documentare – la data esatta di ricevimento dell'atto impugnato, così assolvendo all'onere probatorio di su esso gravate in forza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22
D.Lgs. 546/1992. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a precisare che l'atto presupposto dalla comunicazione impugnata, era il provvedimento di “scarto”, comunicato ad esso istante in data 3.4.2024.
E' del tutto evidente, pertanto – ed in disparte ogni considerazione sulla impugnabilità di detto provvedimento ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 – l'assoluta ed insanabile tardività del presente ricorso, proposto ad oltre un anno di distanza dalla formale comunicazione dell'atto presupposto. Al riguardo, è appena il caso di precisare che la tardiva istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153
c.p.c. – ancora una volta in disparte ogni considerazione sulla effettiva ricorrenza, nel caso de quo agitur, di una simile ipotesi – andava eventualmente invocata in sede di (tardiva) impugnazione del prodromico provvedimento, e non già nell'ambito dell'inammissibile procedimento intentato avverso la mera successiva comunicazione, oggetto della odierna contestazione.
In ogni caso, non possono non sottolinearsi, in questa sede, ulteriori ed insuperabili profili di inammissibilità, pure evidenziati dalla resistente Agenzia nelle controdeduzioni tempestivamente depositate. Rileva, infatti, la Corte, l'assoluta insussistenza di un atto avente carattere provvedimentale compatibile con la natura strettamente impugnatoria del ricorso tributario. Nella fattispecie in esame, occorre porre nella dovuta evidenza che il gravame è stato sollevato avverso una mera “comunicazione”
(Riscontro informazioni comunicazione per l'opzione relativa agli interventi sul patrimonio edilizio di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020) resa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – soggetto diverso e distinto rispetto alla resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di
Napoli – indirizzato ad un destinatario (ing. Nominativo_1) diverso e distinto rispetto all'odierno ricorrente, così “moltiplicandosi” i profili di inammissibilità, anche sostanziale, già affliggenti il ricorso in questione.
Conclusivamente, pertanto il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 106.000,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed
€ 260.000,00), in complessivi € 6.000,00 di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso notificato in data 3.6.2026, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
2.2.2026. IL PRESIDENTE ESTENSORE dr. Francesco Abete