Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10284
CASS
Sentenza 18 aprile 2023

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Massime1

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.

Commentario1

  • 1Procedimento disciplinare nel pubblico impiego: da quando decorre il termine per la conclusione?Accesso limitato
    Elisabetta Bavasso · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10284
Data del deposito : 18 aprile 2023

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