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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/09/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60/2011 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., (P.Iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Dario Tocci e nel cui studio in Castrovillari al Corso Calabria, n. 125/A
elettivamente domicilia;
attore
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), già socie (C.F.: ), impresa cancellata, C.F._2 CP_3 P.IVA_2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Roberto Sabbatini e presso lo studio dell'avv.
Emilia Capparelli in Castrovillari (CS) alla Via Manes, n. 23, elettivamente domiciliano;
convenute
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 10.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
RG 60/2011 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
nella sua qualità spiegata, per “accertare che l'autobus Mercedes modello Conero Su Sprinter CP_4
tg DR265SP acquistato presso la alla data del guasto, 11 Settembre 2009, era coperto da CP_3
garanzia legale;
2)- accertare altresì che il distacco di un manicotto da un radiatore supplementare
posteriore installato dal venditore ha provocato perdita d'acqua di raffreddamento con CP_5
conseguente fusione del motore;
3)- dichiarare, conseguentemente, il diritto della società istante al
risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa venduta e, per l'effetto, condannare la in CP_3
persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento, in favore della della Parte_1
complessiva somma di 18.274,91 Euro, al netto dell'IVA addebitata, a titolo di risarcimento del danno
emergente, pari al costo sostenuto dall'istante per la riparazione e il ripristino dell'automezzo, nonché del
danno da fermo tecnico per la sostituzione del mezzo durante la forzosa immobilizzazione dell'autobus
danneggiato. Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva con memoria depositata in cancelleria in data
26.04.2011 nella sua qualità spiegata la quale contestava tutto quanto ex CP_3
adverso dedotto richiesto ed eccepito da parte attrice e ne chiedeva il rigetto. Assumeva la decadenza dal diritto di garanzia;
prescrizione dell'azione di garanzia;
nel merito contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito sia con riferimento all'an che al quantum e ne chiedeva l'interale rigetto. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prova testi ed espletamento di
CTU.
RG 60/2011 Nelle more del giudizio il procuratore di parte convenuta rilevava la cancellazione della società dal registro delle imprese e all'udienza del 25.10.2023 il giudice ex art. 299 c.p.c.
dichiara il giudizio interrotto.
Riassunto il giudizio nei termini di legge si costituivano le odierne convenute nella loro qualità spiegata di socie della le quali preliminarmente evocavano il difetto di CP_3
legittimazione passiva delle stesse;
nel merito si riportavano alle precedenti difese della contestando in fatto ed in diritto quanto richiesto da parte attrice chiedendone CP_3
l'integrale rigetto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 10.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Si premette che nella presente controversia ricorrono i presupposti per fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, in forza del quale, come noto, la domanda può
essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente
Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007,
Cass. n. 11356/2006). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T.
Reggio Emilia, 27 maggio 2015). RG 60/2011 Tanto premesso, si ritiene qui sufficiente il richiamo del disposto del comma 2 dell'art. 2495 cod. civ. a tenore del quale: “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
E' incontroverso che tale norma, ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, configuri una sorta di meccanismo successorio dei soci nei debiti non liquidati della società estinta, limitatamente però a quanto dagli stessi ricevuto. In proposito la giurisprudenza di legittimità anche tributaria, specialmente sul piano probatorio, è granitica (cfr. Cass. 7676/2012, 7724/2018; 13259/2015; 23916/2016).
In particolare, nella sentenza del 6 dicembre 2019 n. 31933, è stata puntualizzata la differenza concettuale tra legittimazione in astratto dei soci (in qualità di successori nei debiti della società estinta) ed imputazione della responsabilità in concreto (se assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante dalla liquidazione), i giudici di legittimità, rimarcando,
peraltro, quanto già compiutamente affermato in precedenza (Cassaz., n.15474/2017), hanno ribadito: “Poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti
del creditore sociale[… ], è evidente che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento
della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché in base alla
regola generale posta dall'art. 2697 c.c. tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il
diritto in giudizio nel seno che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione
dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio”.
Ebbene, ha riassunto il giudizio, con ricorso depositato telematicamente Parte_1
in data 22.01.2024 nei confronti delle socie della cancellata dal Registro delle CP_3
Imprese, chiedendone la condanna al risarcimento del danno indicato in atto di citazione.
Sta di fatto che dal bilancio finale di liquidazione del 31.12.2018 con allegato piano di riparto regolarmente depositato al Registro delle Imprese e, comunque, conoscibile con
RG 60/2011 l'ordinaria diligenza da ogni creditore sociale risulta che “non vi sono crediti da ripartire tra i
soci”.
In difetto della prova che alcuna somma sia stata corrisposta ai soci convenuti a titolo di liquidazione ed anzi alla luce della prova contraria, la domanda dell'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno della società cancellata, non può, quindi, che essere rigettata perché priva, per dirla con la Suprema Corte, di un elemento della fattispecie costitutiva del diritto.
E tanto basta.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, così
provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese del presente giudizio che si Parte_2 Controparte_2
liquidano in € 3.302,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
Castrovillari, 09 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 60/2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 60/2011 R.G., avente ad oggetto: Risarcimento danni e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., (P.Iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Dario Tocci e nel cui studio in Castrovillari al Corso Calabria, n. 125/A
elettivamente domicilia;
attore
contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), già socie (C.F.: ), impresa cancellata, C.F._2 CP_3 P.IVA_2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Roberto Sabbatini e presso lo studio dell'avv.
Emilia Capparelli in Castrovillari (CS) alla Via Manes, n. 23, elettivamente domiciliano;
convenute
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 10.03.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
RG 60/2011 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
nella sua qualità spiegata, per “accertare che l'autobus Mercedes modello Conero Su Sprinter CP_4
tg DR265SP acquistato presso la alla data del guasto, 11 Settembre 2009, era coperto da CP_3
garanzia legale;
2)- accertare altresì che il distacco di un manicotto da un radiatore supplementare
posteriore installato dal venditore ha provocato perdita d'acqua di raffreddamento con CP_5
conseguente fusione del motore;
3)- dichiarare, conseguentemente, il diritto della società istante al
risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa venduta e, per l'effetto, condannare la in CP_3
persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento, in favore della della Parte_1
complessiva somma di 18.274,91 Euro, al netto dell'IVA addebitata, a titolo di risarcimento del danno
emergente, pari al costo sostenuto dall'istante per la riparazione e il ripristino dell'automezzo, nonché del
danno da fermo tecnico per la sostituzione del mezzo durante la forzosa immobilizzazione dell'autobus
danneggiato. Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva con memoria depositata in cancelleria in data
26.04.2011 nella sua qualità spiegata la quale contestava tutto quanto ex CP_3
adverso dedotto richiesto ed eccepito da parte attrice e ne chiedeva il rigetto. Assumeva la decadenza dal diritto di garanzia;
prescrizione dell'azione di garanzia;
nel merito contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito sia con riferimento all'an che al quantum e ne chiedeva l'interale rigetto. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prova testi ed espletamento di
CTU.
RG 60/2011 Nelle more del giudizio il procuratore di parte convenuta rilevava la cancellazione della società dal registro delle imprese e all'udienza del 25.10.2023 il giudice ex art. 299 c.p.c.
dichiara il giudizio interrotto.
Riassunto il giudizio nei termini di legge si costituivano le odierne convenute nella loro qualità spiegata di socie della le quali preliminarmente evocavano il difetto di CP_3
legittimazione passiva delle stesse;
nel merito si riportavano alle precedenti difese della contestando in fatto ed in diritto quanto richiesto da parte attrice chiedendone CP_3
l'integrale rigetto con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 10.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Si premette che nella presente controversia ricorrono i presupposti per fare applicazione del c.d. principio della ragione più liquida, in forza del quale, come noto, la domanda può
essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Sez.
Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente
Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007,
Cass. n. 11356/2006). Invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (T.
Reggio Emilia, 27 maggio 2015). RG 60/2011 Tanto premesso, si ritiene qui sufficiente il richiamo del disposto del comma 2 dell'art. 2495 cod. civ. a tenore del quale: “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i
creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza
delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
E' incontroverso che tale norma, ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, configuri una sorta di meccanismo successorio dei soci nei debiti non liquidati della società estinta, limitatamente però a quanto dagli stessi ricevuto. In proposito la giurisprudenza di legittimità anche tributaria, specialmente sul piano probatorio, è granitica (cfr. Cass. 7676/2012, 7724/2018; 13259/2015; 23916/2016).
In particolare, nella sentenza del 6 dicembre 2019 n. 31933, è stata puntualizzata la differenza concettuale tra legittimazione in astratto dei soci (in qualità di successori nei debiti della società estinta) ed imputazione della responsabilità in concreto (se assegnatari di una quota residua del patrimonio sociale risultante dalla liquidazione), i giudici di legittimità, rimarcando,
peraltro, quanto già compiutamente affermato in precedenza (Cassaz., n.15474/2017), hanno ribadito: “Poiché è attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti
del creditore sociale[… ], è evidente che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento
della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché in base alla
regola generale posta dall'art. 2697 c.c. tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il
diritto in giudizio nel seno che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione
dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio”.
Ebbene, ha riassunto il giudizio, con ricorso depositato telematicamente Parte_1
in data 22.01.2024 nei confronti delle socie della cancellata dal Registro delle CP_3
Imprese, chiedendone la condanna al risarcimento del danno indicato in atto di citazione.
Sta di fatto che dal bilancio finale di liquidazione del 31.12.2018 con allegato piano di riparto regolarmente depositato al Registro delle Imprese e, comunque, conoscibile con
RG 60/2011 l'ordinaria diligenza da ogni creditore sociale risulta che “non vi sono crediti da ripartire tra i
soci”.
In difetto della prova che alcuna somma sia stata corrisposta ai soci convenuti a titolo di liquidazione ed anzi alla luce della prova contraria, la domanda dell'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno della società cancellata, non può, quindi, che essere rigettata perché priva, per dirla con la Suprema Corte, di un elemento della fattispecie costitutiva del diritto.
E tanto basta.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente decidendo sulla domanda proposta, così
provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di Parte_1
e delle spese del presente giudizio che si Parte_2 Controparte_2
liquidano in € 3.302,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e se dovuti.
Castrovillari, 09 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 60/2011