Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n. 11656/2023 R.G. promosso da nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_1
, residente in [...](Brasile), Rua Fernando Almeida Prado n. 93; C.F._1 [...] nata a [...] il [...], Codice Parte_2
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua Voluntarios da Patria n. 2573; C.F._2
nato a [...] il [...], Codice Parte_3
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua Fernando Almeida Prado n. 93; C.F._3
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_4
, residente in [...](Brasile), Rua Florineia n.367; C.F._4 Parte_5
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: , residente
[...] C.F._5 in San LO (Brasile), Rua Capote Valente n. 1181, tutti con il patrocinio dell'Avv. Daiane Marangoni,
), presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati;
C.F._6
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO – Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
oggetto: diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo: “Voglia l'On. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i ricorrenti sig.ri Parte_1 nato in [...] il [...], nata
[...] Parte_2 in Brasile il 09/03/1984, nato in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...] e Parte_4 Parte_5 nata in [...] il [...], sono cittadini italiani dalla nascita, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compreso l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni prescritte dalla legge nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese,
Pag. 1 di 5
Con ricorso depositato il 14/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...] e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc. 2-4).
Con decreto del 20/02/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 25/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Agli atti è presente prova della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza eseguita il 23/02/2024 nei confronti di parte convenuta presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la Controparte_1 contumacia.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 27/09/2024.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato le loro richieste al Consolato Generale d'Italia di San LO, competente in relazione alla loro residenza
Pag. 2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea anagrafica. In atti sono presenti i moduli con le richieste di iscrizione per l'inserimento nella lista di attesa inviati nel marzo 2023 tramite la piattaforma ministeriale “Prenot@mi”, (doc.19). La difesa ha prodotto inoltre un estratto della pagina internet della suddetta Autorità consolare, datata 6/10/2023, nel quale è contenuto avviso che dal giugno al luglio 2023 erano in convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni 2013 e 2014, (doc.20).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n.
241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi in cui versano i Consolati d'Italia in Brasile e, in particolare, il Consolato Generale di San LO, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che trasferitosi Persona_1 in Brasile in epoca imprecisata contrasse matrimonio in data 11/11/1905 nella città di San LO con
(doc.3) con la quale generava il figlio nato il [...] in [...], Controparte_2 Persona_2
(doc.5). Questi in data 30/12/1944 contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 6); da Persona_3 questa unione coniugale nascevano in Brasile due figli: in data 30/10/1945 (doc. 7) Persona_4
e, in data 07/01/1954, il ricorrente (doc. 14); Parte_1
contraeva matrimonio in Brasile in data 15/01/1966 con (doc. Persona_4 Persona_5
8); da tale unione matrimoniale sono nati in Brasile due figli: in data 14/04/1967 Persona_6
(doc. 9) e, in data 19/06/1976, la ricorrente (doc.12).
[...] Parte_4
Dal matrimonio di contratto in Brasile con in Persona_6 Controparte_3 data 09/01/1989, (doc.10), è nata in [...] in data [...] l'odierna ricorrente,
[...]
(doc. 11). Parte_5
Dalla relazione fra il già citato e sono nati in Brasile gli Parte_1 Controparte_4 odierni ricorrenti: in data 09/03/1984, (doc. 16) e Parte_2 [...] in data 30/08/1985, (doc. 17). Parte_3
Alla luce della documentazione di causa gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai Persona_1 naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla
Pag. 3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ai sensi della Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, a sua volta, in mancanza di emergenze di segno Persona_2 contrario, è stato in grado di trasmetterla ai propri discendenti fra i quali gli odierni attori.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e sopra riassunta trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dell'attore dal cittadino italiano Persona_1
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
1- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la
Pag. 4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Daiane Marangoni, dichiaratasi antistataria, che liquida in
€.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 5.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pag. 5 di 5