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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecco |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CO Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CC - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 CC LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/003/SC/000000593/0 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis:
- accogliere i motivi di ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato notificato in via solidale ai ricorrenti
- condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge.
Parte resistente:
Rigettare il ricorso presentato dalla controparte, per i motivi esposti in narrativa;
Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la CO S.R.L., già Società_1 S.A.S., proponevano un unico ricorso contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro n. 2024/003/SC/000000593/0/003 e n 2024/003/SC/000000593/0/004, notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 03 luglio 2025 a Ricorrente_1 e in data 07 luglio 2025 alla CO SRL, con cui era stato intimato in via solidale al Ricorrente_1 e alla CO RL il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 31.860,00, di cui euro 21.060,00 a titolo di imposta di registro (oltre interessi) ed euro 10.800,00 a titolo di sanzioni. Le parti ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati sulla base delle seguenti argomentazioni:
con delibera in data 18.10.2007 l'assemblea dei soci della Società_1 aveva deliberato un prestito per la durata di anni 12 a favore della socia Nominativo_1 per un importo pari a euro 300.000,00 con un tasso di interesse del 2% fisso annuo da pagarsi in unica soluzione al momento della restituzione dell'importo individuato nella data del 31.10.2019;
alla scadenza del termine pattuito la Nominativo_1 non aveva provveduto alla restituzione della somma ricevuta dalla società, ragion per cui la Società_1 AS aveva citato in giudizio la stessa Nominativo_1 davanti al Tribunale civile di CC per ottenere la sua condanna alla restituzione dei 300.000,00 euro, oltre gli interessi del 2% annuo;
si era costituito in giudizio Ricorrente_1, terzo chiamato in causa dall'attrice Nominativo_1;
il Tribunale di CC con sentenza depositata il 9 settembre 2024 aveva condannato la convenuta Nominativo_1 a pagare all'attrice Società_1 s.a.s. euro 300.000,00 oltre interessi convenzionali del 2% mentre aveva rigettato le domande proposte dalla convenuta Nominativo_1 contro il terzo chiamato Ricorrente_1; l'Ufficio, poi, aveva notificato a Ricorrente_1 e alla CO RL ( già Società_1
), obbligati in solido, gli impugnati avvisi di liquidazione, con cui aveva liquidato l'imposta di registro relativa:
a) alla citata sentenza che aveva condannato la Nominativo_1 alla restituzione del finanziamento di 300.000 euro ricevuto nel 2007;
b) al finanziamento erogato dalla Società_1 S.A.S. alla Nominativo_1, finanziamento enunciato nella citata sentenza;
l'Ufficio, inoltre, aveva applicato le sanzioni relative all'omessa registrazione della delibera di finanziamento del 2007;
in realtà il Ricorrente_1 era totalmente estraneo al finanziamento erogato dalla società alla socia Nominativo_1 e, quindi, alla pretesa erariale, tanto che le domande proposte contro di lui dall'attrice Nominativo_1 erano state interamente disattese dal Tribunale di CC;
gli avvisi di liquidazione impugnati erano illegittimi in quanto del tutto privi di motivazione;
inoltre, sebbene l'Ufficio avesse determinato l'imposta di registro al 3% sul finanziamento di € 300.000,00, si trattava di un'operazione soggetta ad Iva, seppure esente Iva, che, in ossequio al principio di alternatività
Iva/imposta di registro, non poteva essere sottoposta ad imposta di registro in misura proporzionale;
invero, ai sensi dell'art 3 comma 2 n 3 e dell'art 10 comma 1 n 1 DPR 633/1972, erano esenti da Iva le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento;
l'atto di finanziamento, esente da IVA, era soggetto all'imposta di registro in misura fissa ( per € 200,00 ) ex art 40 del DPR 131/86, solo in caso d'uso, a norma dell'art 5 del DPR 131/86;
nel caso di specie, però, non vi era stato alcun caso d'uso, di guisa che non erano neppure dovute l'imposta di registro in misura fissa e le relative sanzioni;
in ogni caso, trattandosi di una delibera assembleare del 18.10.2007, l'ufficio era decaduto dal potere di accertamento, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art 76 TUIR, avendovi dovuto provvedere entro l' 8.10.12;
anche la sentenza di condanna alla restituzione della somma di € 300.000,00 oltre interessi era soggetta alla imposta di registro in misura fissa ( cioè € 200,00 ) ai sensi dell'art 40 del DPR 131/1986, trattandosi di pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva;
invero la creditrice CO RL ( già Società_1 AS ) era un soggetto Iva e l'adempimento reclamato, cioè la concessione di un prestito ( ex artt 3 e 6 DPR 633/1972 ), era una operazione Iva, ancorché in regime di esenzione;
in via subordinata l'Ufficio, nel calcolare gli interessi in € 120.000,00, aveva richiamato genericamente il
“ 2% annuo, dal 2007 al 2024” senza specificare il termine iniziale e quello finale;
inoltre, se si applicava al capitale di € 300.000,00 il tasso di interessi convenzionale del 2% annuo dal
5.11.2007 ( data di erogazione del finanziamento ) fino alla data di pubblicazione della sentenza del 9.9.24, il risultato era di € 101.145,21 e non già di € 120.000,00 come invece calcolato dall'Ufficio;
infine, ai sensi dell'art 57 comma 1.1 del DPR 131/86, introdotto dal d.l.vo n 139 del 18.10.2024, applicabile, ai sensi dell'art 9 comma 3 del d. l.vo 139/2024, agli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dall'1.1.25, l'ufficio doveva prioritariamente richiedere il pagamento dell'imposta di registro alla parte soccombente condannata al pagamento di somme, nel caso di specie la Nominativo_1, e, solo in caso di mancata riscossione, poteva agire nei confronti degli altri coobbligati;
nel caso di specie l'ufficio invece aveva chiesto il pagamento in via solidale ed immediato e non già sussidiario alla CO RL e al Ricorrente_1;
la novella sopra citata doveva applicarsi, secondo una interpretazione costituzionalmente rispettosa dell'art
3 Cost, anche ai rapporti pendenti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CC, chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni:
il Ricorrente_1 era tenuto al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, TUIR in quanto “ parte in causa “ ( “Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1. “ );
la Suprema Corte aveva precisato che la solidarietà opera anche in caso di litisconsorzio facoltativo ( cfr.
Cass ordinanza n. 14543 del 24 maggio 2024 );
l'atto impugnato era sufficientemente motivato;
il finanziamento effettuato dalla Società_1 s.a.s. alla socia accomandante Nominativo_1 con delibera del 18.10.2007 era un mutuo tra privati, in quanto estraneo all'attività tipica della società mutuante ( risultante dall'oggetto sociale ), e, quindi, era un'operazione a contenuto patrimoniale fuori campo Iva e soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale al 3% ex art 8 lettera b della Tariffa parte prima TUIR;
inoltre i ricorrenti non avevano provato ( tramite fatturazione, indicazione nei registri, etc ) che il finanziamento in parola fosse soggetto ad Iva, sebbene in esenzione;
non si era verificata l'eccepita decadenza dall'azione di accertamento ex art 76 TUIR, atteso che, secondo il tenore letterale della norma, il termine di cinque anni decorre dal “ giorno in cui…si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio…” che, nel caso di specie era la registrazione della sentenza civile e non già la delibera di concessione del finanziamento ( delibera che non era stata registrata ), tanto è vero che l'ufficio aveva applicato, ex art 69 TUIR, anche la sanzione per l'omessa registrazione dell'atto, a cui i contraenti erano tenuti;
non vi era stato alcun errore nel calcolo degli interessi;
invero l'importo degli interessi era stato quantificato in € 102.000,00, considerando un certo margine di tempo (31 ottobre 2024) in più dalla data di pubblicazione della pronuncia, per tenere conto del momento dell'effettivo soddisfo dall'emissione della sentenza ma, per mero errore materiale, era stata invertito l'ordine dei numeri della cifra calcolata, trasformando la somma di € 102.000,00 in € 120.000,00;
l'errore di battitura non aveva però inciso sulla esatta determinazione dell'imposta di registro in riferimento agli interessi, che era stata correttamente indicata in € 3.060,00 e cioè il 3% (aliquota proporzionale imposta di registro) calcolato sulla base imponibile pari a € 102.000,00 (interessi mutuo);
infine il comma 1.1. dell'art 57 TUIR, introdotto dal d. l.vo 139/24 ed applicabile “ agli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dal 1.1.25”, non poteva essere applicato nel caso di specie, riguardante una sentenza pubblicata il 9.9.24.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa datata 22.12.25 con la quale ribadiva le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondato il primo motivo del ricorso relativo all' estraneità di Ricorrente_1 dal rapporto tributario dedotto in causa.
Invero “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P. R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza e, in particolare, sulla parte convenuta nel giudizio civile nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l'accertata estraneità a detto rapporto.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 21700 del 29/07/2021; N. 21134 del 2014 Rv. 632570 - 01 ).
Inoltre “ In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno presto parte al procedimento unico, essendo oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei. (Fattispecie relativa alla registrazione di una sentenza emessa in una causa in materia societaria, in cui la S.C. ha ritenuto non obbligato al pagamento dell'imposta il creditore cambiario di uno degli attori, intervenuto in via adesiva in giudizio al solo scopo di veder rafforzata la garanzia patrimoniale del suo debitore).” ( cfr. Cass Sentenza n. 14305 del 19/06/2009 (Rv. 608879 - 01); N. 16917 del 2007 Rv. 599812 – 01 ).
Nella stessa ordinanza n 14543 del 24.5.24 della S.C. citata dall'ufficio, si legge che “ … l'obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1710). Pertanto, l'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez.
5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n.1710; Cass. 19.06.2020, n. 12009; Cass. 18.02.2021, n.n. 4328 e 4329; Cass.10.06.2021, n. 16232; Cass.29.07.2021, n. 21700).”
Nel caso di specie le domande proposte dalla convenuta Nominativo_1 contro il terzo chiamato Ricorrente_1 ( coniuge separato della stessa Nom_1 ) sono state interamente disattese dal Tribunale di CC con la sentenza pronunciata il 21.08.24 e pubblicata il 9.9.24. Inoltre le domande proposte dalla convenuta
Nominativo_1 nei confronti del terzo chiamato e suo ex marito Ricorrente_1 riguardavano vicende diverse rispetto al finanziamento in parola, legate ad un successivo acquisto immobiliare, rispetto al quale la Nominativo_1 riteneva che Ricorrente_1 dovesse restituirle delle somme di denaro.
E' invece infondato il secondo motivo del ricorso, relativo all'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Invero “ In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022 (Rv. 664341 - 01).
Nel caso di specie gli atti impugnati, emessi nei confronti di soggetti che erano stati parti del giudizio civile davanti al Tribunale di CC, contengono tutti gli elementi minimi necessari alla motivazione, tanto è vero che i ricorrenti hanno potuto argomentare una completa difesa
Sono invece fondati i motivi del ricorso circa l'alternatività Iva/imposta registro.
Invero la S. C. ha statuito che “ In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lett. b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali l'art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti ad IVA, non scontano l'imposta proporzionale di registro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto intrinsecamente connessi, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, dieci finanziamenti fruttiferi disposti dall'assemblea dei soci della contribuente rientranti nel campo di applicazione IVA ancorché esenti ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972)” ( cfr. Cass. Sentenza n. 29385 del 13/11/2019 (Rv. 655737 – 01).
Inoltre “ In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'IVA (art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti all'IVA, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro.” ( cfr. Cass. Sentenza n. 24268 del 27/11/2015; Cass Sentenza n. 9403 del 20/04/2007 ).
Il finanziamento erogato nel 2007 dalla società Società_1 alla socia accomandante Nom_1 è un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA (in particolare esente ex art. 10, co. 1, n. 1, DPR 633/72). Di conseguenza sia la delibera di finanziamento sia la sentenza di condanna alla restituzione devono scontare l'imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività IVA/Registro (art. 40 TUIR).
Il finanziamento erogato nel 2007 dalla Società_1 s.a.s. alla Nominativo_1 costituisce una prestazione di servizi concernenti operazioni di finanziamento resa da un soggetto passivo IVA (Società_1 SAS) nell'esercizio di impresa. Tale operazione, pur essendo esente ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 1 del D.P.R. 633/72, rientra nel campo di applicazione dell'IVA (art. 3, co. 2, n. 3, DPR 633/72).
Il finanziamento in oggetto non è un “mutuo tra privati” fuori campo IVA, e pertanto assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale, come sostenuto dall'ufficio, atteso che la mutuante Società_1 SAS ora CO S.R.L. è una società soggetto passivo IVA. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 stabiliscono per le società commerciali (fra cui la S.a.s.) una presunzione assoluta di commercialità e quindi a nulla rileva che il finanziamento in oggetto non rientrerebbe nell'oggetto sociale della mutuante.
Non rileva, poi, che la società non abbia prodotto alcuna prova di aver assolto l'IVA, sebbene in esenzione
(fatturazione, indicazione nei registri etc…). Infatti, a prescindere dall'obbligatorietà della fattura ( o della certificazione dei corrispettivi) per le operazioni esenti, occorre evidenziare come, trattandosi di un'operazione del 2007, ossia risalente a 18 anni fa, non sussiste l'obbligo di conservazione dei documenti e delle scritture contabili, sancito dall'art. 2220 c.c.
Poiché l'operazione di finanziamento è soggetta ad IVA, anche la sentenza che condanna la mutuataria a restituire il mutuo, oltre gli interessi convenzionali, alla mutuante sconta l'imposta fissa di registro e non già quella proporzionale. Infatti la Nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte I, TUR stabilisce che gli atti di cui al comma 1, lett. b) (fra cui le sentenze di condanna al pagamento di somme) “non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art 40 del testo unico." Invero l'art 40 TUIR stabilisce al primo comma come
“ Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'i.v.a., l'imposta si applica in misura fissa “.
Inoltre, con riferimento alla delibera di finanziamento ( e non già alla sentenza sopra citata del Tribunale di
CC ) l'Ufficio è decaduto dall'azione di accertamento e liquidazione ex art 75 TUIR, essendo decorso il termine quinquennale previsto da detta norma, trattandosi di un finanziamento del 2007.
Infatti la S. C. ha statuito che “ In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d. P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il "caso d'uso" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021 ). Detta sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto: “ in tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine (quinquennale) di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.p.r. n. 131 del 1986, e con riferimento al dies a quo costituito dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d'uso previsto dall'art. 6 dello stesso d.p.r. cit.”
Anche nella Risoluzione del 17/07/1992 n. 260069 - Min. Finanze si legge che “E' inapplicabile l'art. 22 del
D.P.R. n. 131 del 1986 agli atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati in data anteriore al quinquennio enunciati in provvedimenti giudiziari con identità di parti tra gli atti, atteso che l'art. 76 nel richiamare l'art. 15, lettera e), limita la registrazione d'ufficio oltre i termini di decadenza al caso di uso di cui all'art.
6. E' inapplicabile la registrazione d'ufficio di cui all'art. 15, lettera b), agli atti di data anteriore al quinquennio, allegati all'atto di citazione ed inviati dal cancelliere ai sensi dell'art. 6, 5 comma 6, atteso il mancato richiamo nell'art. 76 che disciplina la decadenza della azione della finanza della sopracitata lettera b) dell'art. 15.”
La questione relativa all'errato calcolo degli interessi è assorbita, dovendosi applicare sulla condanna al pagamento di somme di cui alla sentenza sopra citata del Tribunale di CC l'imposta di registro in misura fissa.
Infine, poiché trattasi di sentenza del Tribunale di CC depositata il 9.9.24, non può trovare applicazione l'art 58 II comma del DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123 ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 ai sensi dell'art 205 ) che prevede: “ 2. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 20, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.”
La decorrenza della norma non consente l'applicazione ad atti anteriormente formatisi, non sussistendo alcuna violazione dell'art 3 Cost., poiché si tratta di situazioni temporalmente diverse.
In conclusione, quindi, il ricorso proposto da Ricorrente_1 è totalmente fondato, con conseguente totale annullamento dell'avviso di liquidazione che lo riguarda, mentre il ricorso proposto da CO RL ( già Società_1 s.a.s ) è solo parzialmente fondato, nel senso che la condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nella sentenza n 593/2024 pubblicata il 09.09.2024 del Tribunale civile di CC è sottoposta ad imposta di registro in misura fissa, e non già proporzionale, con restituzione degli atti all'ufficio per la quantificazione della relativa imposta. Per il resto il ricorso proposto dalla società è fondato.
Dalla soccombenza deriva la condanna dell'ufficio al pagamento della totalità delle spese di lite a favore di Ricorrente_1 e di tre quarti delle spese di lite ( attesa la parziale soccombenza ) a favore della CO s.r.l.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato 2024/003/SC/000000593/0/003 emesso nei confronti di Ricorrente_1 e condanna l'ufficio a rifondere a Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 2.100,00 oltre spese generali, oneri accessori e cut;
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla CO s.r.l. , stabilisce che la sentenza di condanna n 593/2024 pubblicata il 9.9.24 del Tribunale civile di CC è sottoposta all'imposta di registro in misura fissa, mandando all'ufficio per la liquidazione, annullando per il resto l'atto impugnato 2024/003/SC/000000593/0/004. Condanna l'ufficio a rifondere alla CO s.r.l. 3/4 delle spese di lite che liquida già in tale quota in € 1.600,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO SALVATORE, Presidente e Relatore
CIARLITTO GRAZIA, Giudice
FIAMINGO FILIPPO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 107/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
CO Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CC - C.so Promessi Sposi, 27/c 23900 CC LC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024/003/SC/000000593/0 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis:
- accogliere i motivi di ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato notificato in via solidale ai ricorrenti
- condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge.
Parte resistente:
Rigettare il ricorso presentato dalla controparte, per i motivi esposti in narrativa;
Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e la CO S.R.L., già Società_1 S.A.S., proponevano un unico ricorso contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO avverso gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro n. 2024/003/SC/000000593/0/003 e n 2024/003/SC/000000593/0/004, notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 03 luglio 2025 a Ricorrente_1 e in data 07 luglio 2025 alla CO SRL, con cui era stato intimato in via solidale al Ricorrente_1 e alla CO RL il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 31.860,00, di cui euro 21.060,00 a titolo di imposta di registro (oltre interessi) ed euro 10.800,00 a titolo di sanzioni. Le parti ricorrenti chiedevano l'annullamento degli atti impugnati sulla base delle seguenti argomentazioni:
con delibera in data 18.10.2007 l'assemblea dei soci della Società_1 aveva deliberato un prestito per la durata di anni 12 a favore della socia Nominativo_1 per un importo pari a euro 300.000,00 con un tasso di interesse del 2% fisso annuo da pagarsi in unica soluzione al momento della restituzione dell'importo individuato nella data del 31.10.2019;
alla scadenza del termine pattuito la Nominativo_1 non aveva provveduto alla restituzione della somma ricevuta dalla società, ragion per cui la Società_1 AS aveva citato in giudizio la stessa Nominativo_1 davanti al Tribunale civile di CC per ottenere la sua condanna alla restituzione dei 300.000,00 euro, oltre gli interessi del 2% annuo;
si era costituito in giudizio Ricorrente_1, terzo chiamato in causa dall'attrice Nominativo_1;
il Tribunale di CC con sentenza depositata il 9 settembre 2024 aveva condannato la convenuta Nominativo_1 a pagare all'attrice Società_1 s.a.s. euro 300.000,00 oltre interessi convenzionali del 2% mentre aveva rigettato le domande proposte dalla convenuta Nominativo_1 contro il terzo chiamato Ricorrente_1; l'Ufficio, poi, aveva notificato a Ricorrente_1 e alla CO RL ( già Società_1
), obbligati in solido, gli impugnati avvisi di liquidazione, con cui aveva liquidato l'imposta di registro relativa:
a) alla citata sentenza che aveva condannato la Nominativo_1 alla restituzione del finanziamento di 300.000 euro ricevuto nel 2007;
b) al finanziamento erogato dalla Società_1 S.A.S. alla Nominativo_1, finanziamento enunciato nella citata sentenza;
l'Ufficio, inoltre, aveva applicato le sanzioni relative all'omessa registrazione della delibera di finanziamento del 2007;
in realtà il Ricorrente_1 era totalmente estraneo al finanziamento erogato dalla società alla socia Nominativo_1 e, quindi, alla pretesa erariale, tanto che le domande proposte contro di lui dall'attrice Nominativo_1 erano state interamente disattese dal Tribunale di CC;
gli avvisi di liquidazione impugnati erano illegittimi in quanto del tutto privi di motivazione;
inoltre, sebbene l'Ufficio avesse determinato l'imposta di registro al 3% sul finanziamento di € 300.000,00, si trattava di un'operazione soggetta ad Iva, seppure esente Iva, che, in ossequio al principio di alternatività
Iva/imposta di registro, non poteva essere sottoposta ad imposta di registro in misura proporzionale;
invero, ai sensi dell'art 3 comma 2 n 3 e dell'art 10 comma 1 n 1 DPR 633/1972, erano esenti da Iva le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento;
l'atto di finanziamento, esente da IVA, era soggetto all'imposta di registro in misura fissa ( per € 200,00 ) ex art 40 del DPR 131/86, solo in caso d'uso, a norma dell'art 5 del DPR 131/86;
nel caso di specie, però, non vi era stato alcun caso d'uso, di guisa che non erano neppure dovute l'imposta di registro in misura fissa e le relative sanzioni;
in ogni caso, trattandosi di una delibera assembleare del 18.10.2007, l'ufficio era decaduto dal potere di accertamento, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art 76 TUIR, avendovi dovuto provvedere entro l' 8.10.12;
anche la sentenza di condanna alla restituzione della somma di € 300.000,00 oltre interessi era soggetta alla imposta di registro in misura fissa ( cioè € 200,00 ) ai sensi dell'art 40 del DPR 131/1986, trattandosi di pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva;
invero la creditrice CO RL ( già Società_1 AS ) era un soggetto Iva e l'adempimento reclamato, cioè la concessione di un prestito ( ex artt 3 e 6 DPR 633/1972 ), era una operazione Iva, ancorché in regime di esenzione;
in via subordinata l'Ufficio, nel calcolare gli interessi in € 120.000,00, aveva richiamato genericamente il
“ 2% annuo, dal 2007 al 2024” senza specificare il termine iniziale e quello finale;
inoltre, se si applicava al capitale di € 300.000,00 il tasso di interessi convenzionale del 2% annuo dal
5.11.2007 ( data di erogazione del finanziamento ) fino alla data di pubblicazione della sentenza del 9.9.24, il risultato era di € 101.145,21 e non già di € 120.000,00 come invece calcolato dall'Ufficio;
infine, ai sensi dell'art 57 comma 1.1 del DPR 131/86, introdotto dal d.l.vo n 139 del 18.10.2024, applicabile, ai sensi dell'art 9 comma 3 del d. l.vo 139/2024, agli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dall'1.1.25, l'ufficio doveva prioritariamente richiedere il pagamento dell'imposta di registro alla parte soccombente condannata al pagamento di somme, nel caso di specie la Nominativo_1, e, solo in caso di mancata riscossione, poteva agire nei confronti degli altri coobbligati;
nel caso di specie l'ufficio invece aveva chiesto il pagamento in via solidale ed immediato e non già sussidiario alla CO RL e al Ricorrente_1;
la novella sopra citata doveva applicarsi, secondo una interpretazione costituzionalmente rispettosa dell'art
3 Cost, anche ai rapporti pendenti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di CC, chiedendo il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti argomentazioni:
il Ricorrente_1 era tenuto al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, TUIR in quanto “ parte in causa “ ( “Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile, salvo quanto previsto dal comma 1.1. “ );
la Suprema Corte aveva precisato che la solidarietà opera anche in caso di litisconsorzio facoltativo ( cfr.
Cass ordinanza n. 14543 del 24 maggio 2024 );
l'atto impugnato era sufficientemente motivato;
il finanziamento effettuato dalla Società_1 s.a.s. alla socia accomandante Nominativo_1 con delibera del 18.10.2007 era un mutuo tra privati, in quanto estraneo all'attività tipica della società mutuante ( risultante dall'oggetto sociale ), e, quindi, era un'operazione a contenuto patrimoniale fuori campo Iva e soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale al 3% ex art 8 lettera b della Tariffa parte prima TUIR;
inoltre i ricorrenti non avevano provato ( tramite fatturazione, indicazione nei registri, etc ) che il finanziamento in parola fosse soggetto ad Iva, sebbene in esenzione;
non si era verificata l'eccepita decadenza dall'azione di accertamento ex art 76 TUIR, atteso che, secondo il tenore letterale della norma, il termine di cinque anni decorre dal “ giorno in cui…si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio…” che, nel caso di specie era la registrazione della sentenza civile e non già la delibera di concessione del finanziamento ( delibera che non era stata registrata ), tanto è vero che l'ufficio aveva applicato, ex art 69 TUIR, anche la sanzione per l'omessa registrazione dell'atto, a cui i contraenti erano tenuti;
non vi era stato alcun errore nel calcolo degli interessi;
invero l'importo degli interessi era stato quantificato in € 102.000,00, considerando un certo margine di tempo (31 ottobre 2024) in più dalla data di pubblicazione della pronuncia, per tenere conto del momento dell'effettivo soddisfo dall'emissione della sentenza ma, per mero errore materiale, era stata invertito l'ordine dei numeri della cifra calcolata, trasformando la somma di € 102.000,00 in € 120.000,00;
l'errore di battitura non aveva però inciso sulla esatta determinazione dell'imposta di registro in riferimento agli interessi, che era stata correttamente indicata in € 3.060,00 e cioè il 3% (aliquota proporzionale imposta di registro) calcolato sulla base imponibile pari a € 102.000,00 (interessi mutuo);
infine il comma 1.1. dell'art 57 TUIR, introdotto dal d. l.vo 139/24 ed applicabile “ agli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dal 1.1.25”, non poteva essere applicato nel caso di specie, riguardante una sentenza pubblicata il 9.9.24.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa datata 22.12.25 con la quale ribadiva le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondato il primo motivo del ricorso relativo all' estraneità di Ricorrente_1 dal rapporto tributario dedotto in causa.
Invero “In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P. R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza e, in particolare, sulla parte convenuta nel giudizio civile nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l'accertata estraneità a detto rapporto.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 21700 del 29/07/2021; N. 21134 del 2014 Rv. 632570 - 01 ).
Inoltre “ In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno presto parte al procedimento unico, essendo oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei. (Fattispecie relativa alla registrazione di una sentenza emessa in una causa in materia societaria, in cui la S.C. ha ritenuto non obbligato al pagamento dell'imposta il creditore cambiario di uno degli attori, intervenuto in via adesiva in giudizio al solo scopo di veder rafforzata la garanzia patrimoniale del suo debitore).” ( cfr. Cass Sentenza n. 14305 del 19/06/2009 (Rv. 608879 - 01); N. 16917 del 2007 Rv. 599812 – 01 ).
Nella stessa ordinanza n 14543 del 24.5.24 della S.C. citata dall'ufficio, si legge che “ … l'obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l'indice della capacità contributiva colpita dall'imposta), dovendosi, invece, avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell'imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell'identità delle questioni, ben può permanere l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n.1710). Pertanto, l'imposta di registro non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in esso racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Cass., Sez.
5, 8 ottobre 2014, n. 21134; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n.1710; Cass. 19.06.2020, n. 12009; Cass. 18.02.2021, n.n. 4328 e 4329; Cass.10.06.2021, n. 16232; Cass.29.07.2021, n. 21700).”
Nel caso di specie le domande proposte dalla convenuta Nominativo_1 contro il terzo chiamato Ricorrente_1 ( coniuge separato della stessa Nom_1 ) sono state interamente disattese dal Tribunale di CC con la sentenza pronunciata il 21.08.24 e pubblicata il 9.9.24. Inoltre le domande proposte dalla convenuta
Nominativo_1 nei confronti del terzo chiamato e suo ex marito Ricorrente_1 riguardavano vicende diverse rispetto al finanziamento in parola, legate ad un successivo acquisto immobiliare, rispetto al quale la Nominativo_1 riteneva che Ricorrente_1 dovesse restituirle delle somme di denaro.
E' invece infondato il secondo motivo del ricorso, relativo all'assenza di motivazione dell'atto impugnato.
Invero “ In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022 (Rv. 664341 - 01).
Nel caso di specie gli atti impugnati, emessi nei confronti di soggetti che erano stati parti del giudizio civile davanti al Tribunale di CC, contengono tutti gli elementi minimi necessari alla motivazione, tanto è vero che i ricorrenti hanno potuto argomentare una completa difesa
Sono invece fondati i motivi del ricorso circa l'alternatività Iva/imposta registro.
Invero la S. C. ha statuito che “ In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lett. b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette ad IVA, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali l'art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti ad IVA, non scontano l'imposta proporzionale di registro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto intrinsecamente connessi, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale ex art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, dieci finanziamenti fruttiferi disposti dall'assemblea dei soci della contribuente rientranti nel campo di applicazione IVA ancorché esenti ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972)” ( cfr. Cass. Sentenza n. 29385 del 13/11/2019 (Rv. 655737 – 01).
Inoltre “ In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo gli artt. 5, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, e 1, lettera b), dell'allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d'uso, e scontano l'imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, fra cui le "prestazioni di servizi", nelle quali la legge sull'IVA (art. 3, comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633del 1972) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall'imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi "operazioni di finanziamento", tuttavia, essendo in astratto soggetti all'IVA, non sono soggetti all'imposta proporzionale di registro.” ( cfr. Cass. Sentenza n. 24268 del 27/11/2015; Cass Sentenza n. 9403 del 20/04/2007 ).
Il finanziamento erogato nel 2007 dalla società Società_1 alla socia accomandante Nom_1 è un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione dell'IVA (in particolare esente ex art. 10, co. 1, n. 1, DPR 633/72). Di conseguenza sia la delibera di finanziamento sia la sentenza di condanna alla restituzione devono scontare l'imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività IVA/Registro (art. 40 TUIR).
Il finanziamento erogato nel 2007 dalla Società_1 s.a.s. alla Nominativo_1 costituisce una prestazione di servizi concernenti operazioni di finanziamento resa da un soggetto passivo IVA (Società_1 SAS) nell'esercizio di impresa. Tale operazione, pur essendo esente ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 1 del D.P.R. 633/72, rientra nel campo di applicazione dell'IVA (art. 3, co. 2, n. 3, DPR 633/72).
Il finanziamento in oggetto non è un “mutuo tra privati” fuori campo IVA, e pertanto assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale, come sostenuto dall'ufficio, atteso che la mutuante Società_1 SAS ora CO S.R.L. è una società soggetto passivo IVA. Inoltre i commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 stabiliscono per le società commerciali (fra cui la S.a.s.) una presunzione assoluta di commercialità e quindi a nulla rileva che il finanziamento in oggetto non rientrerebbe nell'oggetto sociale della mutuante.
Non rileva, poi, che la società non abbia prodotto alcuna prova di aver assolto l'IVA, sebbene in esenzione
(fatturazione, indicazione nei registri etc…). Infatti, a prescindere dall'obbligatorietà della fattura ( o della certificazione dei corrispettivi) per le operazioni esenti, occorre evidenziare come, trattandosi di un'operazione del 2007, ossia risalente a 18 anni fa, non sussiste l'obbligo di conservazione dei documenti e delle scritture contabili, sancito dall'art. 2220 c.c.
Poiché l'operazione di finanziamento è soggetta ad IVA, anche la sentenza che condanna la mutuataria a restituire il mutuo, oltre gli interessi convenzionali, alla mutuante sconta l'imposta fissa di registro e non già quella proporzionale. Infatti la Nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte I, TUR stabilisce che gli atti di cui al comma 1, lett. b) (fra cui le sentenze di condanna al pagamento di somme) “non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art 40 del testo unico." Invero l'art 40 TUIR stabilisce al primo comma come
“ Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'i.v.a., l'imposta si applica in misura fissa “.
Inoltre, con riferimento alla delibera di finanziamento ( e non già alla sentenza sopra citata del Tribunale di
CC ) l'Ufficio è decaduto dall'azione di accertamento e liquidazione ex art 75 TUIR, essendo decorso il termine quinquennale previsto da detta norma, trattandosi di un finanziamento del 2007.
Infatti la S. C. ha statuito che “ In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d. P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il "caso d'uso" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.” ( cfr. Cass. Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021 ). Detta sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto: “ in tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine (quinquennale) di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.p.r. n. 131 del 1986, e con riferimento al dies a quo costituito dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d'uso previsto dall'art. 6 dello stesso d.p.r. cit.”
Anche nella Risoluzione del 17/07/1992 n. 260069 - Min. Finanze si legge che “E' inapplicabile l'art. 22 del
D.P.R. n. 131 del 1986 agli atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati in data anteriore al quinquennio enunciati in provvedimenti giudiziari con identità di parti tra gli atti, atteso che l'art. 76 nel richiamare l'art. 15, lettera e), limita la registrazione d'ufficio oltre i termini di decadenza al caso di uso di cui all'art.
6. E' inapplicabile la registrazione d'ufficio di cui all'art. 15, lettera b), agli atti di data anteriore al quinquennio, allegati all'atto di citazione ed inviati dal cancelliere ai sensi dell'art. 6, 5 comma 6, atteso il mancato richiamo nell'art. 76 che disciplina la decadenza della azione della finanza della sopracitata lettera b) dell'art. 15.”
La questione relativa all'errato calcolo degli interessi è assorbita, dovendosi applicare sulla condanna al pagamento di somme di cui alla sentenza sopra citata del Tribunale di CC l'imposta di registro in misura fissa.
Infine, poiché trattasi di sentenza del Tribunale di CC depositata il 9.9.24, non può trovare applicazione l'art 58 II comma del DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123 ( Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 ai sensi dell'art 205 ) che prevede: “ 2. Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 20, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.”
La decorrenza della norma non consente l'applicazione ad atti anteriormente formatisi, non sussistendo alcuna violazione dell'art 3 Cost., poiché si tratta di situazioni temporalmente diverse.
In conclusione, quindi, il ricorso proposto da Ricorrente_1 è totalmente fondato, con conseguente totale annullamento dell'avviso di liquidazione che lo riguarda, mentre il ricorso proposto da CO RL ( già Società_1 s.a.s ) è solo parzialmente fondato, nel senso che la condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nella sentenza n 593/2024 pubblicata il 09.09.2024 del Tribunale civile di CC è sottoposta ad imposta di registro in misura fissa, e non già proporzionale, con restituzione degli atti all'ufficio per la quantificazione della relativa imposta. Per il resto il ricorso proposto dalla società è fondato.
Dalla soccombenza deriva la condanna dell'ufficio al pagamento della totalità delle spese di lite a favore di Ricorrente_1 e di tre quarti delle spese di lite ( attesa la parziale soccombenza ) a favore della CO s.r.l.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato 2024/003/SC/000000593/0/003 emesso nei confronti di Ricorrente_1 e condanna l'ufficio a rifondere a Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in € 2.100,00 oltre spese generali, oneri accessori e cut;
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla CO s.r.l. , stabilisce che la sentenza di condanna n 593/2024 pubblicata il 9.9.24 del Tribunale civile di CC è sottoposta all'imposta di registro in misura fissa, mandando all'ufficio per la liquidazione, annullando per il resto l'atto impugnato 2024/003/SC/000000593/0/004. Condanna l'ufficio a rifondere alla CO s.r.l. 3/4 delle spese di lite che liquida già in tale quota in € 1.600,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.