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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 806/2022
Riunito al 2472/22 e al 1103/22
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa NC UZ, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 806/1103/2472 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Giovanni Lentini (PEC: e RI Email_1
CO (PEC: , giusta procura allegata in Email_2 citazione;
- ATTRICE-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Genna (PEC: , giusta procura Email_3 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.7.2024;
- CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità contrattuale-eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/09/2025
FATTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 08/04/2022 “ ha convenuto Parte_1
in giudizio “la ” e, premettendo di essere proprietaria di uno Controparte_1
stabilimento industriale sito in Petrosino;
che in data 12/10/2021 in seguito a un grosso furto di cavi elettrici subito (come da denuncia di pari data allegata in atti) rinnovava il contratto di vigilanza con la convenuta;
che la mattina del 25/01/2022 scopriva un furto di cavi elettrici all'interno dello stabilimento;
che nel pomeriggio dello stesso giorno avveniva un secondo furto;
che il furto non sarebbe avvenuto se la società di vigilanza avesse eseguito il servizio commissionato con la dovuta diligenza;
che il danno economico subito dall'attrice è stato quantificato in € 110.835,85, oltre Iva, ed in € 32.970,00 quali costi necessari al ripristino in sicurezza dell'impianto, oltre Iva, ha chiesto al Tribunale di accertare il grave inadempimento della società convenuta in relazione ai furti subiti in data 25.1.2022 e condannare quest'ultima al risarcimento di danni subiti ex artt. 1218 e 1223.c.c.
L'attrice a fondamento della propria domanda ha assunto che, prevedendo il contratto con la convenuta un servizio di vigilanza h 24 dello stabilimento, una vigilanza attenta CP_1
non avrebbe consentito il su menzionato furto rendendosi pertanto inadempiente con conseguente obbligo risarcitorio nella misura corrispondente al valore dei beni sottratti e al costo dell'opera necessaria al ripristino.
Lamentava in particolare che il furto in esame, per la dimensione dei cavi sottratti, non sarebbe avvenuto se la società convenuta avesse eseguito il servizio commissionato con la dovuta diligenza.
Ritualmente costituitasi la società convenuta contestava tutto quanto dedotto da parte attrice deducendo che il contratto di vigilanza stipulato tra le parti è un contratto di servizi che comporta obbligazione di mezzi e non di risultati, essendo l'istituto di vigilanza obbligato a svolgere diligentemente il lavoro pattuito ma non ad assicurare l'assenza di furti e che grava sul cliente provare il nesso causale tra l'eventuale inadempimento contrattuale della convenuta e il danno subito dal contraente. Pt_1
Deduceva che compito della convenuta era la vigilanza h24 su tre turni dello stabilimento e nello specifico una vigilanza, con auto di servizio e guardia giurata, davanti al cavidotto, composto da numerosi pozzetti dai quali, in occasione di un precedente furto, erano stati sottratti grossi cavi elettrici e che tale prestazione veniva diligentemente eseguita dalla società
[...]
che lo stabilimento era privo di illuminazione e perimetrato da una recinzione con CP_1 varchi in più punti, con rete abbattuta e segnalate all'attrice che non aveva mai provveduto a sistemare.
Ha contestato le foto prodotte in quanto prive di rilevanza probatoria e dedotto la mancanza di prova circa l'effettiva presenza dei cavi oggetto di furto all'interno dello stabilimento.
Ha altresì contestato la quantificazione dei danni prodotta dall'attrice e di avere sporto querela nei confronti di per il delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p. Pt_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento dell'attrice al contratto di vigilanza e la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute a titolo di compensi per il servizio di vigilanza svolto per il mese di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, per un totale dovuto complessivamente pari ad € 17.195,52, oltre interessi moratori.
Deduceva, infatti, che l'attrice non era mai stata puntuale nei pagamenti per il servizio di vigilanza espletato dalla società e che quest'ultima, di fronte alle plurime promesse CP_1
di pagamento, decideva di proseguire il servizio fino ad addivenire ad un piano di rientro ma che, tuttavia, rimaneva inadempiente per gli importi di cui sopra.
Veniva disposta la riunione al presente procedimento di quelli successivamente instaurati tra le parti ed iscritti al n. R.G. 1103/2022 e al n. R.G. 2472/2022.
E, infatti, in data 23/05/2022 depositava atto di citazione in opposizione, iscritto al Parte_1
n. R.G. 1103/2022, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 251/2022 (R.G. 839/2022), emesso dal
Tribunale di Marsala in data 27/04/2022 in favore della società cooperativa con cui CP_1
si ingiungeva ad il pagamento della somma di € 24.899,70, oltre spese. Parte_1 Parte_1
si opponeva all'ingiunzione eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al furto avvenuto nello stabilimento da sorvegliare in data 25/01/2025.
Domanda anche la risoluzione del contratto per grave inadempimento della creditrice opposta.
In data 01/12/2022 depositava atto di citazione in opposizione, iscritto al n. Parte_1
2472/2022, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 627/2022 (R.G. 1780/2022), emesso dal Tribunale di Marsala in data 04/10/2022 in favore della società cooperativa con cui le si CP_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 33.199,60, oltre interessi e spese. Anche con il suddetto atto di opposizione la società contestava la debenza dell'importo ingiunto, Parte_1 eccependo l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al furto avvenuto nello stabilimento in data 25/01/2025 e chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La società attrice lamenta il grave inadempimento contrattuale della società di Parte_1
vigilanza convenuta, rilevando che una vigilanza h24 attenta non avrebbe consentito il furto lamentato anche in considerazione che l'ammanco deve essersi svolto per un arco di tempo di
36 ore continuative antecedenti la giornata del 25 gennaio, giorno della scoperta del furto, senza tenere conto dell'impiego di mezzi pesanti necessari per trasportare la refurtiva. Ha pertanto dedotto che la convenuta non ha eseguito i controlli previsti nel contratto pattuito tra le parti.
Orbene, in base ai principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni nascenti da contratto e responsabilità contrattuale, posto che è pacifica tra le parti l'esistenza di un contratto di vigilanza nel periodo in cui si è verificato il furto contestato, parte attrice, avrebbe dovuto dimostrare che il furto lamentato sia dipeso dalla omessa o inesatta vigilanza da parte dei dipendenti della società convenuta e che, dunque, l'inadempimento contestato, ove non si fosse verificato, sarebbe stato idoneo a sventare il furto.
Tale principio risulta affermato dalla Suprema Corte già con la sentenza n. 142/1984 secondo cui “Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa”).
Occorre rammentare a tal riguardo che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, jus receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c.” (da ultimo Cass., n. 4163/2024).
Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento e i danni conseguenza.
2. Ciò premesso, dagli elementi probatori acquisiti al processo deve ritenersi non assolto adeguatamente l'onere probatorio gravante sulla parte attrice per quanto concerne innanzitutto la prova del nesso causale – sia pure da valutarsi secondo il parametro del più probabile che non – fra la prestazione, allegata come non adempiuta e l'evento delittuoso subito.
E, invero, la società convenuta ha efficacemente smentito la prospettazione della parte attrice circa il suo inesatto adempimento alle obbligazioni assunte in contratto.
Dalle prove testimoniali assunte risulta infatti provato che il servizio di vigilanza è stato svolto regolarmente. Nessuno dei vigilanti in servizio, sia la notte tra il 24 e il 25 gennaio 2022, in cui sarebbe avvenuto il primo furto contestato, e la giornata del 25 gennaio, in cui sarebbe avvenuto il secondo furto, ha visto movimenti di persone e mezzi all'interno dello stabilimento.
Il teste , responsabile operativo della società di vigilanza, all'udienza del Testimone_1
23/11/2023 ha confermato che la società dal 12 ottobre 2021 e sino al 26 gennaio CP_1
2022 ha eseguito la vigilanza h 24 su tre turni giornalieri, uno di guardia armata (dalle ore 23.00 alle ore 7.00) e due di security (dalle ore 7.00 alle ore 15.00 e dalle 15.00 alle 23.00), impiegando una guardia e un'auto di servizio costantemente posizionata all'inizio della stradella ove erano presenti i pozzetti su cui occorreva vigilare. Il suddetto teste ha dichiarato: “io ogni giorno faccio l'ispezione e verifico che gli operatori sono sui luoghi, che hanno la divisa, che sono svegli e poi documento queste circostanze alla questura;
per ogni turno c'era una guardia giurata posizionata davanti ai pozzetti con la macchina ed i fari accesi puntati sulla fila dei pozzetti oggetto di controllo e vigilanza;
….. preciso che ad un certo punto abbiamo sostituito la security con la guardia armata, sia di giorno che di notte, perché era considerata un'area a rischio”.
Il teste alla successiva udienza del 07/12/2023, confermava che ad ogni turno di Tes_1
guardia veniva chiuso il cancello dello stabilimento a chiave dall'interno per tutta la durata dello stesso. Lo stesso ha dichiarato: “avevamo la catena con lucchetto di un solo cancello, dove entravamo, dell'altro cancello non abbiamo mai avuto chiavi;
si metteva la catena con il lucchetto, non potevamo lasciare aperto perché nel posto dove noi ci mettevamo, cioè dove
c'erano i pozzetti, era molto distante dal cancello e quindi chiudevamo perché non si vedeva niente e chiunque poteva entrare. Lì era il posto che lui ci aveva detto potesse essere a rischio, negli altri posti c'erano fesserie, cose di poco conto, era proprio quel posto che dovevamo vigilare, perché lui ci aveva detto che lì c'erano cavi di rame”.
Il teste inoltre ha confermato che non c'è stata nessuna intrusione di persone e mezzi di trasporto nello stabilimento oggetto di vigilanza nelle giornate del 23, 24 e 25 gennaio 2025. Ha infatti riferito: “La struttura era chiusa, c'eravamo solamente noi ed entrava lo con Per_1
qualche operaio”.
Circa le modalità in cui veniva esplicato il servizio di vigilanza, il teste , Testimone_2
anch'egli guardia giurata presso La all'udienza dell'11 settembre 2025 ha riferito di CP_1
avere svolto turni per il servizio di vigilanza tra il 12 ottobre 2021 e il 26 Gennaio 2022, sia diurna che notturna, presso lo stabilimento di e ha dichiarato: “Facevo vigilanza ai Pt_1
pozzetti, ogni ora facevamo il giro della recinzione e mettevamo la macchina nella stradina dove si trovano i tombini, essendo al buio dovevamo accendere i fari della macchina;
l'auto era rivolta verso i pozzetti”.
Ha ancora precisato: “Ogni 10 minuti accendevamo la macchina per illuminare i pozzetti, non essendoci illuminazione, facevamo il giro a piedi per controllare i pozzetti;
non ho mai visto asportare cavi o altro di quello indicato nel capitolo;
avevamo avuto segnalazione di fare il controllo di alcuni pozzetti in cui c'era stato il furto prima;
non ho visto nessuno asportare cavi né quant'altro indicato nel capitolo”.
Orbene, l'assunto attoreo secondo cui la convenuta non avrebbe adempiuto all'obbligo giuridico di impedire l'evento non è dunque stato dimostrato stante che tale obbligazione di risultato non rientra negli obblighi contrattuali assunti dall'istituto di vigilanza convenuta (così
Cass. n. 4163/2024).
L'esattezza dell'adempimento va infatti valutata esclusivamente rispetto allo svolgimento dei turni di vigilanza con l'attenzione richiesta per tale tipo di servizio e, soltanto alla stregua di tali parametri, può essere vagliata l'eventuale responsabilità contrattuale della società, che nel caso di specie non risulta provata.
Anche il teste , dipendente dalla convenuta e di turno di vigilanza dalle ore Testimone_3
23.00 del 24 gennaio 2022 alle ore 7.00 del 25 gennaio 2022, sentito all'udienza dell'11 settembre 2025 ha dichiarato: “Quando iniziavo il turno, chiudevo il cancello con la catena e il lucchetto e io rimanevo all'interno; facevamo dei turni di perlustrazione, avevamo dei punti più sensibili dove stavamo;
tenevamo la macchina accesa, ogni tanto la spegnevo per salvaguardare la mia macchina, in alcuni casi usavo le torce;
io ho fatto il turno in quei giorni
….. avevo passato la notte quasi tutta con i fari accesi, ho fatto il giro con la torcia e al cambio turno ho lasciato tutto regolare;
non c'era nessuna anomalia durante il mio turno, altrimenti avrei segnalato alla centrale operativa;
i pozzetti erano tutti perfettamente chiusi, i cancelli erano sempre chiusi;
abbiamo fatto regolare passaggio di consegne senza segnalazioni di anomalie particolari”.
A chiarimento del giudice ha riferito: “Avevamo avuto segnalazione di fare il controllo di alcuni pozzetti in cui c'era stato il furto prima;
non ho visto nessuno asportare cavi né quant'altro indicato nel capitolo”.
Dalle prove testimoniali espletate è emerso in realtà che lo stabilimento di proprietà dell'attrice era privo di adeguata illuminazione e con la recinzione metallica, che perimetra l'impianto, aperta o danneggiata in più punti.
Il teste ha confermato che l'intero complesso dello stabilimento era Testimone_1
completamente al buio con la recinzione fatiscente con varchi e rotture, segnalati alla proprietà e mai riparati. Ha riferito di aver suggerito anche l'installazione di telecamere ma che Pt_1
non aveva provveduto, comportamento addebitabile unicamente alla parte attrice, avendo i testimoni dichiarato di aver segnalato la circostanza ad la quale peraltro era Parte_1
consapevole di ciò avendo subito un primo furto di rilevante portata poco tempo prima che aveva anche compromesso in parte la recinzione.
Il suddetto teste ha dichiarato: “C'erano pure dei varchi, in alcuni punti la rete era abbattuta
e rotta, si può dire che in alcuni punti è come se non ci fosse stata rete;
l'ho fatto presente all'atto di prendere servizio, ma non è stato riparato niente. Per avere il monitoraggio più completo avevo chiesto allo di installare queste telecamere ad infrarossi in modo da Pt_2
mettere l'azienda in sicurezza, ma lo anche se concordava, non ha mai provveduto in Pt_2
tal senso”.
All'udienza del 24/02/2025, sentito a prova contraria, ha anche precisato: “Lo stabilimento è recintato però la rete è rotta in più punti, lo abbiamo detto a ma non è stata Pt_2
ripristinata, punti in cui possono accedere a piedi persone ma non con mezzi. Preciso che io sono stato chiamato di sera e l'ultimo pozzetto l'ho visto quando era buio. Preciso che non
c'era luce dentro l'azienda. Abbiamo visto il pozzetto con i fari della macchina e con la torcia”.
Il teste ha confermato che lo stabilimento era completamente al buio. Lo stesso Testimone_2
ha riferito: “c'era una recinzione ma ricordo di aver chiamato il proprietario perché c'erano varchi, alcuni varchi li ho riparati io perché se aspettavamo il proprietario, non veniva, lui mandava il manutentore;
la rete si poteva scavalcare tranquillamente;
era una rete metallica”.
Il teste ha dichiarato: “Noi accendevamo i fari ogni 10 minuti, potevano essere anche un quarto
d'ora ma no mettevamo l'orario nell'orologio; quando facevamo il giro a piedi lo facevamo con la torcia;
sempre con questa tempistica, 10 minuti, un quarto d'ora” (verbale dell'11/09/2025).
Anche il teste ha confermato che lo stabilimento era completamente al buio. Testimone_3
Circa la recinzione ha riferito: “C'era una recinzione fatiscente metallica;
c'erano parti in cui era tagliata, caduta, abbiamo fatto segnalazioni per ripristinarla ma senza risultato;
qualche buchetto qua e là è stato sistemato ma non è stata mai ripristinata tutta, io parlavo con Tes_1
il mio responsabile, a cui riferivo quello che non andava”. Il teste, in servizio nella notte del 25 gennaio, ha riferito: “Io avevo passato la notte quasi tutta con i fari accesi, ho fatto il giro con la torcia e al cambio turno ho lasciato tutto regolare”.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, delle cui attendibilità non è dato dubitare in quanto coerenti tra loro e prive di contraddizioni, deve perciò escludersi un inadempimento ascrivibile alla società convenuta.
Deve infatti evidenziarsi che nessuno dei testi di parte attrice escussi ha smentito quanto dichiarato dai testimoni di parte convenuta. Tali dichiarazioni testimoniali sono perfettamente utilizzabili né può essere esaminata l'eccezione di incapacità a testimoniare in quanto sollevata dall'attrice tardivamente in comparsa conclusionale.
Difetta in sostanza la prova non solo dell'inadempimento della parte convenuta agli obblighi contrattuali ma soprattutto del rapporto di causalità tra asserito inadempimento e furto.
3. Anzi, la stessa dinamica del furto, per come descritta in citazione, nonostante sia stata ampiamente contestata e messa in discussione dalla parte convenuta, è rimasta non dimostrata.
Non vi è infatti alcuna prova certa che dei ladri si siano introdotti all'interno dello stabilimento oggetto di sorveglianza e che sia stato commesso un furto proprio nei giorni in cui è stata svolta attività di vigilanza da parte dei dipendenti della Guardia società cooperativa.
Ciò che risulta provato è che mancavano dei cavi ma non è dato sapere se tale mancanza sia dipesa effettivamente da un furto o da altra causa o se tale mancanza sia dipesa dal primo rilevante furto che aveva già subito poco prima di quello contestato alla società Parte_1
convenuta atteso che l'attrice non ha mai dedotto, né tantomeno provato, di aver provveduto al ripristino dei cavi sottratti in rilevante quantità nel 2021.
Non può dunque affermarsi, neanche in termini di ragionevole probabilità che la condotta contestata alla Guardia sia stata idonea (con nesso causale) a provocare il verificarsi dell'evento dannoso o che, al contrario, ove questa avesse tenuto il comportamento prospettato come omesso avrebbe impedito il verificarsi del furto contestato.
Il nesso causale tra l'inadempimento e il verificarsi di un evento dannoso è strutturato dal legislatore in termini di "conseguenza immediata e diretta" del secondo rispetto al primo (art. 1223 c.c.). Giova altresì evidenziare che la stessa consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso del processo - in disparte la considerazione del suo carattere esplorativo su aspetti che sarebbe stato onere della parte attrice dimostrare in modo adeguato, ha reso ancora più dubbia la stessa verificazione del furto contestato con le dinamiche descritte in citazione.
Il Tribunale ha infatti chiesto al consulente tecnico d'ufficio nominato di “verificare se il tempo indicato dall'attrice per il compimento del secondo e terzo furto per cui è causa sia un tempo adeguato a consentire il taglio, l'estrazione, il trasporto di una quantità di cavi pari a 250 m, indicati come oggetto dei furti contestati, in spezzoni da 25 m circa. È stato altresì chiesto al
CTU di verificare se i cavidotti abbiano subito danni e in caso di risposta negativa di dire se sia possibile che i furti in questione possano avvenire senza provocare danni ai cavidotti e senza che la vigilanza se ne accorga”.
Il CTU nominato all'esito delle sue indagini, ha concluso che “Questa Persona_2
tipologia di cavo ha un raggio minimo di curvatura che oscilla tra 6 e 10 volte il diametro esterno, quindi è compreso tra 18 e 30 cm. Per raggio minimo di curvatura di un cavo si intende
l'ampiezza minima dell'arco che un cavo può supportare sottoposto a notevole torsione senza danneggiarsi o ridurre la sua durata. Tale caratteristica insieme al peso di 60 kg non rendono facilmente sfilabile un cavo posato all'interno del cavidotto. Inoltre, la forza di attrito esercitata durante il trascinamento è molto elevata in quanto esternamente i cavi e i cavidotti sono in materiale plastico e gommoso e presentano un coefficiente di attrito elevato. Per tirare un tratto di cavo di 25 m che strofina dentro un cavidotto è necessario vincere una forza di attrito pari a 600-1200 N (Newton). Considerando che la forza che un uomo medio ha sulle braccia è di circa 200 N, chi ha trafugato i cavi ha dovuto sicuramente utilizzare un mezzo meccanico oppure era necessaria la presenza contemporanea di 3 fino a 6 persone per estrarre
i cavi. Inoltre, per la modalità di estrazione e la tipologia di pozzetto non era possibile, durante il trascinamento, non danneggiare i cavidotti presenti e lo stesso pozzetto. Dalle foto depositate però non si evince nessun danneggiamento dei pozzetti e dei cavidotti oggetto di furto. Si ritiene inoltre insufficiente il tempo di tre ore per poter estrarre 10 tratti di linea di 60 kg ciascuno senza utilizzare un mezzo e avendo pure il tempo di lasciare lo stabilimento inosservati”. Il predetto CTU ha chiarito che “Il cavo tranciato di lunghezza 25 m circa e pesante 60 kg, per essere estratto dal cavidotto, deve essere tirato in modo da vincere una forza di attrito tra 600-
1200 N. Tale estrazione può avvenire legando il cavo a un mezzo meccanico oppure con
l'ausilio di 3 fino a 6 uomini che tirano la corda alla quale è legato per sfilare il conduttore.
Come è facilmente intuibile, tale tecnica non può essere attuabile in un luogo sorvegliato 24h come previsto dal contratto di sorveglianza”.
Orbene, dalle conclusioni a cui è giunto il perito viene messa in discussione la stessa verosimiglianza della prospettazione di parte attrice circa la dinamica del furto, posto che, avendo la convenuta dimostrato tramite le prove testimoniali assunte di aver espletato regolarmente il servizio di vigilanza nei giorni interessati dal presunto furto, non sarebbe stata possibile una sottrazione di cavi di quelle dimensioni in quel lasso temporale.
4. Oltre a difettare la prova della stessa verificazione del furto contestato e del nesso di causalità tra l'asserito e non provato inadempimento della società convenuta e il danno prospettato in citazione, la domanda attorea risulta infondata anche sotto il profilo del quantum debeatur non potendosi condannare la convenuta ad un risarcimento del danno di cui non sia stato provato con certezza l'ammontare del pregiudizio subito.
E, invero, per come sopra chiarito, l'attrice non ha dimostrato di aver provveduto al ripristino dei cavi dopo il primo furto subito nel mese di ottobre 2021.
Non risulta infatti dimostrato il quantitativo di cavi rubati in data 11/10/2021 e quelli asseritamente mancanti per effetto del furto del 25/01/2025.
Il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato a tal riguardo che “La quantità di cavo oggetto del primo furto non può essere stimata senza analizzare il progetto per il dimensionamento delle linee principali redatto dall'Ing. e il progetto di ampliamento dell'Ing. Da Per_3 Per_4
tali elaborati è possibile estrapolare le lunghezze e le sezioni delle dorsali principali di distribuzione dell'energia e supporre la posa dei conduttori all'interno dei cavidotti che interessano i pozzetti oggetto di furto”.
Il CTU si è limitato infatti a formulare delle mere ipotesi sulla base dei progetti a sua disposizione senza che sia stata raggiunta la certezza del quantitativo di cavi effettivamente oggetto del primo furto del mese di ottobre 2021. L'attrice, infatti, non ha provveduto a cristallizzare la situazione dei luoghi all'epoca del primo furto in modo da accertare con sufficiente grado di certezza il quantitativo di cavi trafugato nel mese di ottobre 2021 in modo da distinguerlo dal secondo furto contestato alla convenuta. Né
è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare quale fosse la situazione dei cavi antecedentemente ai furti contestati.
Il consulente tecnico d'ufficio ha peraltro trovato nel corso del sopralluogo una situazione modificata anche rispetto alle foto prodotte in giudizio dalla parte attrice, avendo riferito che
“Rispetto all'ultimo furto subito il 25/02/2022 la situazione è mutata in quanto da un confronto tra le foto effettuate durante il sopralluogo e quelle depositate si può riscontrare una diminuzione di cavi all'interno dei pozzetti ispezionati. In particolare, ciò è evidente confrontando la foto del pozzetto n. 1”.
L'esatto quantitativo di cavi che sarebbe stato trafugato durante il primo furto del 2021, pur costituendo aspetto decisivo ai fini della dimostrazione del danno lamentato e imputato alla convenuta, è rimasto indimostrato nel presente giudizio.
Né possono ritenersi prova le risultanze della Ctp di parte attrice, costituendo la relazione di parte una mera allegazione difensiva e non un dato oggettivo.
In assenza di elementi probatori certi di riscontro non può nemmeno essere assunta come prova quanto affermato dal CTU nella relazione peritale depositata.
Il CTU, infatti, si è limitato sul punto a fare delle mere supposizioni partendo da una premessa, non affatto dimostrata, che il quantitativo di cavi trafugato nel corso del primo furto fosse proprio quello indicato dalla stessa parte attrice in citazione e nella sua relazione tecnica di parte.
A ciò occorre aggiungere che il CTU ha dichiarato di“Non potere accertare se il secondo e terzo furto abbiano riguardato, in tutto o in parte, pozzetti o cavi diversi rispetto a quelli oggetto del primo furto. Gli unici documenti che permettono di individuare i pozzetti e i cavi oggetto del secondo e terzo furto sono la denuncia e la relazione del CTP di parte attrice Ing.
. Tale relazione specifica che il secondo furto ha interessato i cavidotti tra il pozzetto Per_5
4 e il pozzetto 10 e tra il pozzetto 5 e il pozzetto 17. Inoltre, visto che i pozzetti interessati, come riportato nella denuncia e nella relazione del CTP di parte attrice, sono diversi da quelli oggetto del primo furto, non è possibile effettuare nessun confronto…… Dalle foto agli atti non si può stabilire l'effettivo numero di cavi trafugati ma si può affermare che la lunghezza indicata e le sezioni sono conformi con quanto progettato, installato e certificato con dichiarazione di conformità. La valutazione del danno subito in relazione al primo furto può essere computata valutando il costo del cavo unipolare rubato e il prezzo per il ripristino della situazione iniziale prima del furto”.
Né la lunga e complessa istruttoria orale svolta ha fugato i dubbi circa la fondatezza della prospettazione attorea.
Il teste , sentito a prova contraria all'udienza del 24/02/2025 sul capitolo 18) Testimone_4
ha riferito: “Io sono stato chiamato in secondo servizio da il quale diceva che erano Pt_2
stati rubati tutti i cavi, lo ha mandato via una famiglia di colore che aveva sistemato Pt_2
nell'abitazione all'ingresso dello stabilimento. Lo mi ha fatto vedere i pozzetti presenti Pt_2
dall'ingresso del cancello principale sino a metà, dall'inizio fino a circa la metà lui mi ha fatto vedere, aprendo i pozzetti, che erano vuoti senza cavi”….“Ricordo di aver visto gli ultimi pozzetti, indicati da non so se siano il numero 8 e 9 della planimetria esibitami, ma Pt_2
ricordo che erano gli ultimi pozzetti dove ho visto anche la corda. Non ricordo se questi pozzetti erano svuotati, i pozzetti erano chiusi. Preciso che c'era stato in precedenza un altro furto quindi non so se questi pozzetti erano stati svuotati nel precedente furto. Per aprire questi pozzetti ci vuole una chiave adatta. Preciso che al momento del primo furto quando sono stato chiamato, io avevo controllato i pozzetti fino alla metà partendo dall'ingresso. Gli ultimi pozzetti erano chiusi, non li aveva aperti. Lui però mi aveva detto che negli ultimi Pt_2
pozzetti c'erano ancora i cavi tanto che al momento del primo furto erano chiusi. ha Pt_2
chiesto alla Guardia di fare perciò vigilanza sugli ultimi pozzetti dove diceva che Pt_2
c'erano ancora i cavi. Io però non ho controllato se effettivamente questi ultimi pozzetti erano con i cavi subito dopo il primo furto. Preciso che quando al momento del secondo furto Pt_2
mi ha fatto vedere gli ultimi pozzetti, questi erano semi vuoti. C'erano ancora circa due-tre cavi. Preciso che in un pozzetto passano una decina o quindicina di cavi circa. Io ho verificato esattamente l'ultimo pozzetto dove c'era la corda. Probabile che sia il numero 9, ma dalla planimetria non si vedono numeri. Io non ho controllato gli altri pozzetti precedenti. Ma preciso che, tutt'al più, il secondo furto può avere riguardato gli ultimi due pozzetti che sono una quindicina di metri, perché quelli precedenti erano stati già interessati dal primo furto”.
Il teste, al quale sono state esibite le foto 6 e 7, allegate alla citazione, ha dichiarato: “Non riconosco queste foto, mi pare che i pozzetti dello stabilimento erano quadrati mentre queste botole in foto sono rotonde. L'azienda peraltro è piena di botole perché è una distilleria.
Preciso che io sono stato chiamato di sera e l'ultimo pozzetto l'ho visto quando era buio.
Preciso che non c'era luce dentro l'azienda. Abbiamo visto il pozzetto con i fari della macchina
e con la torcia”.
Il teste ha dichiarato: “Preciso che prima avevo fatto altre lavorazioni ma Testimone_5
non era attinente a quei pozzetti, a Gennaio 2025 era la prima volta che ho ispezionato quei pozzetti”. Il teste ha inoltre riferito: “Io ho controllato i pozzetti vicino al depuratore dove siamo stati chiamati ad intervenire, io mi sono accorto che in alcuni pozzetti i cavi risultavano recisi, perché io ritengo che è impossibile che questi cavi vengano tolti senza essere tagliati rispetto ai cavi che partono dalla cabina di trasformazione. Io di mio ne ho aperti 3 o 4 sempre della zona depuratore”.
L'assoluta incertezza in ordine all'esatto quantitativo di cavi rubati con il furto prospettato in citazione, in ordine all'esatto ammontare del danno lamentato, essendo incontestato il fatto che l'attrice aveva già subito nel 2021 un furto, senza che sia stata data prova del numero di cavi sottratti in quell'occasione e del successivo avvenuto ripristino del danno in precedenza subito, non potendosi affatto escludere che in realtà i cavi mancanti fossero proprio quelli già rubati nel 2021, conduce al rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta in citazione.
5. Al rigetto della domanda attorea, consegue anche il rigetto delle due opposizioni proposte dalla società avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore de Parte_1 Controparte_1
nonché delle domande di risoluzione del contratto avanzate nei giudizi riuniti.
[...]
La società convenuta opposta ha infatti dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione e di aver diritto a ricevere il compenso per le prestazioni rese nella misura indicata nei decreti ingiuntivi opposti che vanno pertanto confermati. La società attrice non ha contestato il proprio riconoscimento del debito, nè il piano di rientro pattuito con La Guardia, né la quantificazione dei compensi per come richiesti nelle due ingiunzioni di pagamento opposte.
6. Deve essere infine accolta anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta nel giudizio principale per gli ulteriori compensi non versati (rispetto a quelli oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti) e, precisamente, € 4.000,00 a titolo di saldo per il servizio di vigilanza relativo al mese di novembre 2021 (cfr. doc. 10); € 7.261,44 a titolo di compensi per il servizio di vigilanza relativo al mese di dicembre 2021 (cfr. doc. 11); € 5.934,08 a titolo di compensi per il servizio di vigilanza svolto nel mese di gennaio 2022, sino al 26.01.2022 (cfr. doc. 12) per un totale dovuto pari ad € 17.195,52 oltre interessi moratori al tasso ex D. Lgs
231/2002 dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione (11.7.2022) sino al saldo.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della attrice, nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM
10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia, della sua complessità, con riferimento al valore delle cause riunite
(da determinarsi per come dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato in calce ai ricorsi monitori, nella citazione e nella comparsa riconvenzionale da euro 52.000,00 a
260.000,00) per tutte le fasi del processo.
8. Le spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido, nei rapporti con il CTU, e a carico della parte attrice, nei rapporti interni tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di Controparte_1
;
[...]
2) conferma il Decreto Ingiuntivo n. 251/2022 e il Decreto Ingiuntivo n. 627/2022 opposti dalla parte attrice nei giudizi riuniti 2472/22 e al 1103/22 e li dichiara esecutivi;
3) accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta in comparsa di risposta nel giudizio principale RG. 806/2022 e, per l'effetto, condanna la società attrice Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
dell'importo ulteriore (rispetto a quello ingiunto con i decreti ingiuntivi sopra indicati) di € 17.195,52, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale (11.7.2022) sino al saldo;
4) condanna la società attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1
tempore, le spese di lite che liquida in complessivi euro 14.367,00 di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 264,00 per spese vive documentate (cfr. ricevuta telematica di pagamento), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido, nei rapporti con il CTU, e a carico di parte attrice nei rapporti interni tra le Parte_1
parti.
Marsala, 28.12.2025
Il Giudice
NC UZ
Riunito al 2472/22 e al 1103/22
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa NC UZ, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 806/1103/2472 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Giovanni Lentini (PEC: e RI Email_1
CO (PEC: , giusta procura allegata in Email_2 citazione;
- ATTRICE-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Genna (PEC: , giusta procura Email_3 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.7.2024;
- CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità contrattuale-eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.;
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/09/2025
FATTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 08/04/2022 “ ha convenuto Parte_1
in giudizio “la ” e, premettendo di essere proprietaria di uno Controparte_1
stabilimento industriale sito in Petrosino;
che in data 12/10/2021 in seguito a un grosso furto di cavi elettrici subito (come da denuncia di pari data allegata in atti) rinnovava il contratto di vigilanza con la convenuta;
che la mattina del 25/01/2022 scopriva un furto di cavi elettrici all'interno dello stabilimento;
che nel pomeriggio dello stesso giorno avveniva un secondo furto;
che il furto non sarebbe avvenuto se la società di vigilanza avesse eseguito il servizio commissionato con la dovuta diligenza;
che il danno economico subito dall'attrice è stato quantificato in € 110.835,85, oltre Iva, ed in € 32.970,00 quali costi necessari al ripristino in sicurezza dell'impianto, oltre Iva, ha chiesto al Tribunale di accertare il grave inadempimento della società convenuta in relazione ai furti subiti in data 25.1.2022 e condannare quest'ultima al risarcimento di danni subiti ex artt. 1218 e 1223.c.c.
L'attrice a fondamento della propria domanda ha assunto che, prevedendo il contratto con la convenuta un servizio di vigilanza h 24 dello stabilimento, una vigilanza attenta CP_1
non avrebbe consentito il su menzionato furto rendendosi pertanto inadempiente con conseguente obbligo risarcitorio nella misura corrispondente al valore dei beni sottratti e al costo dell'opera necessaria al ripristino.
Lamentava in particolare che il furto in esame, per la dimensione dei cavi sottratti, non sarebbe avvenuto se la società convenuta avesse eseguito il servizio commissionato con la dovuta diligenza.
Ritualmente costituitasi la società convenuta contestava tutto quanto dedotto da parte attrice deducendo che il contratto di vigilanza stipulato tra le parti è un contratto di servizi che comporta obbligazione di mezzi e non di risultati, essendo l'istituto di vigilanza obbligato a svolgere diligentemente il lavoro pattuito ma non ad assicurare l'assenza di furti e che grava sul cliente provare il nesso causale tra l'eventuale inadempimento contrattuale della convenuta e il danno subito dal contraente. Pt_1
Deduceva che compito della convenuta era la vigilanza h24 su tre turni dello stabilimento e nello specifico una vigilanza, con auto di servizio e guardia giurata, davanti al cavidotto, composto da numerosi pozzetti dai quali, in occasione di un precedente furto, erano stati sottratti grossi cavi elettrici e che tale prestazione veniva diligentemente eseguita dalla società
[...]
che lo stabilimento era privo di illuminazione e perimetrato da una recinzione con CP_1 varchi in più punti, con rete abbattuta e segnalate all'attrice che non aveva mai provveduto a sistemare.
Ha contestato le foto prodotte in quanto prive di rilevanza probatoria e dedotto la mancanza di prova circa l'effettiva presenza dei cavi oggetto di furto all'interno dello stabilimento.
Ha altresì contestato la quantificazione dei danni prodotta dall'attrice e di avere sporto querela nei confronti di per il delitto di simulazione di reato ex art. 367 c.p. Pt_1
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento dell'attrice al contratto di vigilanza e la condanna della stessa al pagamento delle somme dovute a titolo di compensi per il servizio di vigilanza svolto per il mese di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022, per un totale dovuto complessivamente pari ad € 17.195,52, oltre interessi moratori.
Deduceva, infatti, che l'attrice non era mai stata puntuale nei pagamenti per il servizio di vigilanza espletato dalla società e che quest'ultima, di fronte alle plurime promesse CP_1
di pagamento, decideva di proseguire il servizio fino ad addivenire ad un piano di rientro ma che, tuttavia, rimaneva inadempiente per gli importi di cui sopra.
Veniva disposta la riunione al presente procedimento di quelli successivamente instaurati tra le parti ed iscritti al n. R.G. 1103/2022 e al n. R.G. 2472/2022.
E, infatti, in data 23/05/2022 depositava atto di citazione in opposizione, iscritto al Parte_1
n. R.G. 1103/2022, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 251/2022 (R.G. 839/2022), emesso dal
Tribunale di Marsala in data 27/04/2022 in favore della società cooperativa con cui CP_1
si ingiungeva ad il pagamento della somma di € 24.899,70, oltre spese. Parte_1 Parte_1
si opponeva all'ingiunzione eccependo ex art. 1460 c.c. l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al furto avvenuto nello stabilimento da sorvegliare in data 25/01/2025.
Domanda anche la risoluzione del contratto per grave inadempimento della creditrice opposta.
In data 01/12/2022 depositava atto di citazione in opposizione, iscritto al n. Parte_1
2472/2022, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 627/2022 (R.G. 1780/2022), emesso dal Tribunale di Marsala in data 04/10/2022 in favore della società cooperativa con cui le si CP_1
ingiungeva il pagamento della somma di € 33.199,60, oltre interessi e spese. Anche con il suddetto atto di opposizione la società contestava la debenza dell'importo ingiunto, Parte_1 eccependo l'inadempimento contrattuale della convenuta in relazione al furto avvenuto nello stabilimento in data 25/01/2025 e chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La società attrice lamenta il grave inadempimento contrattuale della società di Parte_1
vigilanza convenuta, rilevando che una vigilanza h24 attenta non avrebbe consentito il furto lamentato anche in considerazione che l'ammanco deve essersi svolto per un arco di tempo di
36 ore continuative antecedenti la giornata del 25 gennaio, giorno della scoperta del furto, senza tenere conto dell'impiego di mezzi pesanti necessari per trasportare la refurtiva. Ha pertanto dedotto che la convenuta non ha eseguito i controlli previsti nel contratto pattuito tra le parti.
Orbene, in base ai principi generali dettati in materia di inadempimento delle obbligazioni nascenti da contratto e responsabilità contrattuale, posto che è pacifica tra le parti l'esistenza di un contratto di vigilanza nel periodo in cui si è verificato il furto contestato, parte attrice, avrebbe dovuto dimostrare che il furto lamentato sia dipeso dalla omessa o inesatta vigilanza da parte dei dipendenti della società convenuta e che, dunque, l'inadempimento contestato, ove non si fosse verificato, sarebbe stato idoneo a sventare il furto.
Tale principio risulta affermato dalla Suprema Corte già con la sentenza n. 142/1984 secondo cui “Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa”).
Occorre rammentare a tal riguardo che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, jus receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c.” (da ultimo Cass., n. 4163/2024).
Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento e i danni conseguenza.
2. Ciò premesso, dagli elementi probatori acquisiti al processo deve ritenersi non assolto adeguatamente l'onere probatorio gravante sulla parte attrice per quanto concerne innanzitutto la prova del nesso causale – sia pure da valutarsi secondo il parametro del più probabile che non – fra la prestazione, allegata come non adempiuta e l'evento delittuoso subito.
E, invero, la società convenuta ha efficacemente smentito la prospettazione della parte attrice circa il suo inesatto adempimento alle obbligazioni assunte in contratto.
Dalle prove testimoniali assunte risulta infatti provato che il servizio di vigilanza è stato svolto regolarmente. Nessuno dei vigilanti in servizio, sia la notte tra il 24 e il 25 gennaio 2022, in cui sarebbe avvenuto il primo furto contestato, e la giornata del 25 gennaio, in cui sarebbe avvenuto il secondo furto, ha visto movimenti di persone e mezzi all'interno dello stabilimento.
Il teste , responsabile operativo della società di vigilanza, all'udienza del Testimone_1
23/11/2023 ha confermato che la società dal 12 ottobre 2021 e sino al 26 gennaio CP_1
2022 ha eseguito la vigilanza h 24 su tre turni giornalieri, uno di guardia armata (dalle ore 23.00 alle ore 7.00) e due di security (dalle ore 7.00 alle ore 15.00 e dalle 15.00 alle 23.00), impiegando una guardia e un'auto di servizio costantemente posizionata all'inizio della stradella ove erano presenti i pozzetti su cui occorreva vigilare. Il suddetto teste ha dichiarato: “io ogni giorno faccio l'ispezione e verifico che gli operatori sono sui luoghi, che hanno la divisa, che sono svegli e poi documento queste circostanze alla questura;
per ogni turno c'era una guardia giurata posizionata davanti ai pozzetti con la macchina ed i fari accesi puntati sulla fila dei pozzetti oggetto di controllo e vigilanza;
….. preciso che ad un certo punto abbiamo sostituito la security con la guardia armata, sia di giorno che di notte, perché era considerata un'area a rischio”.
Il teste alla successiva udienza del 07/12/2023, confermava che ad ogni turno di Tes_1
guardia veniva chiuso il cancello dello stabilimento a chiave dall'interno per tutta la durata dello stesso. Lo stesso ha dichiarato: “avevamo la catena con lucchetto di un solo cancello, dove entravamo, dell'altro cancello non abbiamo mai avuto chiavi;
si metteva la catena con il lucchetto, non potevamo lasciare aperto perché nel posto dove noi ci mettevamo, cioè dove
c'erano i pozzetti, era molto distante dal cancello e quindi chiudevamo perché non si vedeva niente e chiunque poteva entrare. Lì era il posto che lui ci aveva detto potesse essere a rischio, negli altri posti c'erano fesserie, cose di poco conto, era proprio quel posto che dovevamo vigilare, perché lui ci aveva detto che lì c'erano cavi di rame”.
Il teste inoltre ha confermato che non c'è stata nessuna intrusione di persone e mezzi di trasporto nello stabilimento oggetto di vigilanza nelle giornate del 23, 24 e 25 gennaio 2025. Ha infatti riferito: “La struttura era chiusa, c'eravamo solamente noi ed entrava lo con Per_1
qualche operaio”.
Circa le modalità in cui veniva esplicato il servizio di vigilanza, il teste , Testimone_2
anch'egli guardia giurata presso La all'udienza dell'11 settembre 2025 ha riferito di CP_1
avere svolto turni per il servizio di vigilanza tra il 12 ottobre 2021 e il 26 Gennaio 2022, sia diurna che notturna, presso lo stabilimento di e ha dichiarato: “Facevo vigilanza ai Pt_1
pozzetti, ogni ora facevamo il giro della recinzione e mettevamo la macchina nella stradina dove si trovano i tombini, essendo al buio dovevamo accendere i fari della macchina;
l'auto era rivolta verso i pozzetti”.
Ha ancora precisato: “Ogni 10 minuti accendevamo la macchina per illuminare i pozzetti, non essendoci illuminazione, facevamo il giro a piedi per controllare i pozzetti;
non ho mai visto asportare cavi o altro di quello indicato nel capitolo;
avevamo avuto segnalazione di fare il controllo di alcuni pozzetti in cui c'era stato il furto prima;
non ho visto nessuno asportare cavi né quant'altro indicato nel capitolo”.
Orbene, l'assunto attoreo secondo cui la convenuta non avrebbe adempiuto all'obbligo giuridico di impedire l'evento non è dunque stato dimostrato stante che tale obbligazione di risultato non rientra negli obblighi contrattuali assunti dall'istituto di vigilanza convenuta (così
Cass. n. 4163/2024).
L'esattezza dell'adempimento va infatti valutata esclusivamente rispetto allo svolgimento dei turni di vigilanza con l'attenzione richiesta per tale tipo di servizio e, soltanto alla stregua di tali parametri, può essere vagliata l'eventuale responsabilità contrattuale della società, che nel caso di specie non risulta provata.
Anche il teste , dipendente dalla convenuta e di turno di vigilanza dalle ore Testimone_3
23.00 del 24 gennaio 2022 alle ore 7.00 del 25 gennaio 2022, sentito all'udienza dell'11 settembre 2025 ha dichiarato: “Quando iniziavo il turno, chiudevo il cancello con la catena e il lucchetto e io rimanevo all'interno; facevamo dei turni di perlustrazione, avevamo dei punti più sensibili dove stavamo;
tenevamo la macchina accesa, ogni tanto la spegnevo per salvaguardare la mia macchina, in alcuni casi usavo le torce;
io ho fatto il turno in quei giorni
….. avevo passato la notte quasi tutta con i fari accesi, ho fatto il giro con la torcia e al cambio turno ho lasciato tutto regolare;
non c'era nessuna anomalia durante il mio turno, altrimenti avrei segnalato alla centrale operativa;
i pozzetti erano tutti perfettamente chiusi, i cancelli erano sempre chiusi;
abbiamo fatto regolare passaggio di consegne senza segnalazioni di anomalie particolari”.
A chiarimento del giudice ha riferito: “Avevamo avuto segnalazione di fare il controllo di alcuni pozzetti in cui c'era stato il furto prima;
non ho visto nessuno asportare cavi né quant'altro indicato nel capitolo”.
Dalle prove testimoniali espletate è emerso in realtà che lo stabilimento di proprietà dell'attrice era privo di adeguata illuminazione e con la recinzione metallica, che perimetra l'impianto, aperta o danneggiata in più punti.
Il teste ha confermato che l'intero complesso dello stabilimento era Testimone_1
completamente al buio con la recinzione fatiscente con varchi e rotture, segnalati alla proprietà e mai riparati. Ha riferito di aver suggerito anche l'installazione di telecamere ma che Pt_1
non aveva provveduto, comportamento addebitabile unicamente alla parte attrice, avendo i testimoni dichiarato di aver segnalato la circostanza ad la quale peraltro era Parte_1
consapevole di ciò avendo subito un primo furto di rilevante portata poco tempo prima che aveva anche compromesso in parte la recinzione.
Il suddetto teste ha dichiarato: “C'erano pure dei varchi, in alcuni punti la rete era abbattuta
e rotta, si può dire che in alcuni punti è come se non ci fosse stata rete;
l'ho fatto presente all'atto di prendere servizio, ma non è stato riparato niente. Per avere il monitoraggio più completo avevo chiesto allo di installare queste telecamere ad infrarossi in modo da Pt_2
mettere l'azienda in sicurezza, ma lo anche se concordava, non ha mai provveduto in Pt_2
tal senso”.
All'udienza del 24/02/2025, sentito a prova contraria, ha anche precisato: “Lo stabilimento è recintato però la rete è rotta in più punti, lo abbiamo detto a ma non è stata Pt_2
ripristinata, punti in cui possono accedere a piedi persone ma non con mezzi. Preciso che io sono stato chiamato di sera e l'ultimo pozzetto l'ho visto quando era buio. Preciso che non
c'era luce dentro l'azienda. Abbiamo visto il pozzetto con i fari della macchina e con la torcia”.
Il teste ha confermato che lo stabilimento era completamente al buio. Lo stesso Testimone_2
ha riferito: “c'era una recinzione ma ricordo di aver chiamato il proprietario perché c'erano varchi, alcuni varchi li ho riparati io perché se aspettavamo il proprietario, non veniva, lui mandava il manutentore;
la rete si poteva scavalcare tranquillamente;
era una rete metallica”.
Il teste ha dichiarato: “Noi accendevamo i fari ogni 10 minuti, potevano essere anche un quarto
d'ora ma no mettevamo l'orario nell'orologio; quando facevamo il giro a piedi lo facevamo con la torcia;
sempre con questa tempistica, 10 minuti, un quarto d'ora” (verbale dell'11/09/2025).
Anche il teste ha confermato che lo stabilimento era completamente al buio. Testimone_3
Circa la recinzione ha riferito: “C'era una recinzione fatiscente metallica;
c'erano parti in cui era tagliata, caduta, abbiamo fatto segnalazioni per ripristinarla ma senza risultato;
qualche buchetto qua e là è stato sistemato ma non è stata mai ripristinata tutta, io parlavo con Tes_1
il mio responsabile, a cui riferivo quello che non andava”. Il teste, in servizio nella notte del 25 gennaio, ha riferito: “Io avevo passato la notte quasi tutta con i fari accesi, ho fatto il giro con la torcia e al cambio turno ho lasciato tutto regolare”.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, delle cui attendibilità non è dato dubitare in quanto coerenti tra loro e prive di contraddizioni, deve perciò escludersi un inadempimento ascrivibile alla società convenuta.
Deve infatti evidenziarsi che nessuno dei testi di parte attrice escussi ha smentito quanto dichiarato dai testimoni di parte convenuta. Tali dichiarazioni testimoniali sono perfettamente utilizzabili né può essere esaminata l'eccezione di incapacità a testimoniare in quanto sollevata dall'attrice tardivamente in comparsa conclusionale.
Difetta in sostanza la prova non solo dell'inadempimento della parte convenuta agli obblighi contrattuali ma soprattutto del rapporto di causalità tra asserito inadempimento e furto.
3. Anzi, la stessa dinamica del furto, per come descritta in citazione, nonostante sia stata ampiamente contestata e messa in discussione dalla parte convenuta, è rimasta non dimostrata.
Non vi è infatti alcuna prova certa che dei ladri si siano introdotti all'interno dello stabilimento oggetto di sorveglianza e che sia stato commesso un furto proprio nei giorni in cui è stata svolta attività di vigilanza da parte dei dipendenti della Guardia società cooperativa.
Ciò che risulta provato è che mancavano dei cavi ma non è dato sapere se tale mancanza sia dipesa effettivamente da un furto o da altra causa o se tale mancanza sia dipesa dal primo rilevante furto che aveva già subito poco prima di quello contestato alla società Parte_1
convenuta atteso che l'attrice non ha mai dedotto, né tantomeno provato, di aver provveduto al ripristino dei cavi sottratti in rilevante quantità nel 2021.
Non può dunque affermarsi, neanche in termini di ragionevole probabilità che la condotta contestata alla Guardia sia stata idonea (con nesso causale) a provocare il verificarsi dell'evento dannoso o che, al contrario, ove questa avesse tenuto il comportamento prospettato come omesso avrebbe impedito il verificarsi del furto contestato.
Il nesso causale tra l'inadempimento e il verificarsi di un evento dannoso è strutturato dal legislatore in termini di "conseguenza immediata e diretta" del secondo rispetto al primo (art. 1223 c.c.). Giova altresì evidenziare che la stessa consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso del processo - in disparte la considerazione del suo carattere esplorativo su aspetti che sarebbe stato onere della parte attrice dimostrare in modo adeguato, ha reso ancora più dubbia la stessa verificazione del furto contestato con le dinamiche descritte in citazione.
Il Tribunale ha infatti chiesto al consulente tecnico d'ufficio nominato di “verificare se il tempo indicato dall'attrice per il compimento del secondo e terzo furto per cui è causa sia un tempo adeguato a consentire il taglio, l'estrazione, il trasporto di una quantità di cavi pari a 250 m, indicati come oggetto dei furti contestati, in spezzoni da 25 m circa. È stato altresì chiesto al
CTU di verificare se i cavidotti abbiano subito danni e in caso di risposta negativa di dire se sia possibile che i furti in questione possano avvenire senza provocare danni ai cavidotti e senza che la vigilanza se ne accorga”.
Il CTU nominato all'esito delle sue indagini, ha concluso che “Questa Persona_2
tipologia di cavo ha un raggio minimo di curvatura che oscilla tra 6 e 10 volte il diametro esterno, quindi è compreso tra 18 e 30 cm. Per raggio minimo di curvatura di un cavo si intende
l'ampiezza minima dell'arco che un cavo può supportare sottoposto a notevole torsione senza danneggiarsi o ridurre la sua durata. Tale caratteristica insieme al peso di 60 kg non rendono facilmente sfilabile un cavo posato all'interno del cavidotto. Inoltre, la forza di attrito esercitata durante il trascinamento è molto elevata in quanto esternamente i cavi e i cavidotti sono in materiale plastico e gommoso e presentano un coefficiente di attrito elevato. Per tirare un tratto di cavo di 25 m che strofina dentro un cavidotto è necessario vincere una forza di attrito pari a 600-1200 N (Newton). Considerando che la forza che un uomo medio ha sulle braccia è di circa 200 N, chi ha trafugato i cavi ha dovuto sicuramente utilizzare un mezzo meccanico oppure era necessaria la presenza contemporanea di 3 fino a 6 persone per estrarre
i cavi. Inoltre, per la modalità di estrazione e la tipologia di pozzetto non era possibile, durante il trascinamento, non danneggiare i cavidotti presenti e lo stesso pozzetto. Dalle foto depositate però non si evince nessun danneggiamento dei pozzetti e dei cavidotti oggetto di furto. Si ritiene inoltre insufficiente il tempo di tre ore per poter estrarre 10 tratti di linea di 60 kg ciascuno senza utilizzare un mezzo e avendo pure il tempo di lasciare lo stabilimento inosservati”. Il predetto CTU ha chiarito che “Il cavo tranciato di lunghezza 25 m circa e pesante 60 kg, per essere estratto dal cavidotto, deve essere tirato in modo da vincere una forza di attrito tra 600-
1200 N. Tale estrazione può avvenire legando il cavo a un mezzo meccanico oppure con
l'ausilio di 3 fino a 6 uomini che tirano la corda alla quale è legato per sfilare il conduttore.
Come è facilmente intuibile, tale tecnica non può essere attuabile in un luogo sorvegliato 24h come previsto dal contratto di sorveglianza”.
Orbene, dalle conclusioni a cui è giunto il perito viene messa in discussione la stessa verosimiglianza della prospettazione di parte attrice circa la dinamica del furto, posto che, avendo la convenuta dimostrato tramite le prove testimoniali assunte di aver espletato regolarmente il servizio di vigilanza nei giorni interessati dal presunto furto, non sarebbe stata possibile una sottrazione di cavi di quelle dimensioni in quel lasso temporale.
4. Oltre a difettare la prova della stessa verificazione del furto contestato e del nesso di causalità tra l'asserito e non provato inadempimento della società convenuta e il danno prospettato in citazione, la domanda attorea risulta infondata anche sotto il profilo del quantum debeatur non potendosi condannare la convenuta ad un risarcimento del danno di cui non sia stato provato con certezza l'ammontare del pregiudizio subito.
E, invero, per come sopra chiarito, l'attrice non ha dimostrato di aver provveduto al ripristino dei cavi dopo il primo furto subito nel mese di ottobre 2021.
Non risulta infatti dimostrato il quantitativo di cavi rubati in data 11/10/2021 e quelli asseritamente mancanti per effetto del furto del 25/01/2025.
Il consulente tecnico d'ufficio ha spiegato a tal riguardo che “La quantità di cavo oggetto del primo furto non può essere stimata senza analizzare il progetto per il dimensionamento delle linee principali redatto dall'Ing. e il progetto di ampliamento dell'Ing. Da Per_3 Per_4
tali elaborati è possibile estrapolare le lunghezze e le sezioni delle dorsali principali di distribuzione dell'energia e supporre la posa dei conduttori all'interno dei cavidotti che interessano i pozzetti oggetto di furto”.
Il CTU si è limitato infatti a formulare delle mere ipotesi sulla base dei progetti a sua disposizione senza che sia stata raggiunta la certezza del quantitativo di cavi effettivamente oggetto del primo furto del mese di ottobre 2021. L'attrice, infatti, non ha provveduto a cristallizzare la situazione dei luoghi all'epoca del primo furto in modo da accertare con sufficiente grado di certezza il quantitativo di cavi trafugato nel mese di ottobre 2021 in modo da distinguerlo dal secondo furto contestato alla convenuta. Né
è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare quale fosse la situazione dei cavi antecedentemente ai furti contestati.
Il consulente tecnico d'ufficio ha peraltro trovato nel corso del sopralluogo una situazione modificata anche rispetto alle foto prodotte in giudizio dalla parte attrice, avendo riferito che
“Rispetto all'ultimo furto subito il 25/02/2022 la situazione è mutata in quanto da un confronto tra le foto effettuate durante il sopralluogo e quelle depositate si può riscontrare una diminuzione di cavi all'interno dei pozzetti ispezionati. In particolare, ciò è evidente confrontando la foto del pozzetto n. 1”.
L'esatto quantitativo di cavi che sarebbe stato trafugato durante il primo furto del 2021, pur costituendo aspetto decisivo ai fini della dimostrazione del danno lamentato e imputato alla convenuta, è rimasto indimostrato nel presente giudizio.
Né possono ritenersi prova le risultanze della Ctp di parte attrice, costituendo la relazione di parte una mera allegazione difensiva e non un dato oggettivo.
In assenza di elementi probatori certi di riscontro non può nemmeno essere assunta come prova quanto affermato dal CTU nella relazione peritale depositata.
Il CTU, infatti, si è limitato sul punto a fare delle mere supposizioni partendo da una premessa, non affatto dimostrata, che il quantitativo di cavi trafugato nel corso del primo furto fosse proprio quello indicato dalla stessa parte attrice in citazione e nella sua relazione tecnica di parte.
A ciò occorre aggiungere che il CTU ha dichiarato di“Non potere accertare se il secondo e terzo furto abbiano riguardato, in tutto o in parte, pozzetti o cavi diversi rispetto a quelli oggetto del primo furto. Gli unici documenti che permettono di individuare i pozzetti e i cavi oggetto del secondo e terzo furto sono la denuncia e la relazione del CTP di parte attrice Ing.
. Tale relazione specifica che il secondo furto ha interessato i cavidotti tra il pozzetto Per_5
4 e il pozzetto 10 e tra il pozzetto 5 e il pozzetto 17. Inoltre, visto che i pozzetti interessati, come riportato nella denuncia e nella relazione del CTP di parte attrice, sono diversi da quelli oggetto del primo furto, non è possibile effettuare nessun confronto…… Dalle foto agli atti non si può stabilire l'effettivo numero di cavi trafugati ma si può affermare che la lunghezza indicata e le sezioni sono conformi con quanto progettato, installato e certificato con dichiarazione di conformità. La valutazione del danno subito in relazione al primo furto può essere computata valutando il costo del cavo unipolare rubato e il prezzo per il ripristino della situazione iniziale prima del furto”.
Né la lunga e complessa istruttoria orale svolta ha fugato i dubbi circa la fondatezza della prospettazione attorea.
Il teste , sentito a prova contraria all'udienza del 24/02/2025 sul capitolo 18) Testimone_4
ha riferito: “Io sono stato chiamato in secondo servizio da il quale diceva che erano Pt_2
stati rubati tutti i cavi, lo ha mandato via una famiglia di colore che aveva sistemato Pt_2
nell'abitazione all'ingresso dello stabilimento. Lo mi ha fatto vedere i pozzetti presenti Pt_2
dall'ingresso del cancello principale sino a metà, dall'inizio fino a circa la metà lui mi ha fatto vedere, aprendo i pozzetti, che erano vuoti senza cavi”….“Ricordo di aver visto gli ultimi pozzetti, indicati da non so se siano il numero 8 e 9 della planimetria esibitami, ma Pt_2
ricordo che erano gli ultimi pozzetti dove ho visto anche la corda. Non ricordo se questi pozzetti erano svuotati, i pozzetti erano chiusi. Preciso che c'era stato in precedenza un altro furto quindi non so se questi pozzetti erano stati svuotati nel precedente furto. Per aprire questi pozzetti ci vuole una chiave adatta. Preciso che al momento del primo furto quando sono stato chiamato, io avevo controllato i pozzetti fino alla metà partendo dall'ingresso. Gli ultimi pozzetti erano chiusi, non li aveva aperti. Lui però mi aveva detto che negli ultimi Pt_2
pozzetti c'erano ancora i cavi tanto che al momento del primo furto erano chiusi. ha Pt_2
chiesto alla Guardia di fare perciò vigilanza sugli ultimi pozzetti dove diceva che Pt_2
c'erano ancora i cavi. Io però non ho controllato se effettivamente questi ultimi pozzetti erano con i cavi subito dopo il primo furto. Preciso che quando al momento del secondo furto Pt_2
mi ha fatto vedere gli ultimi pozzetti, questi erano semi vuoti. C'erano ancora circa due-tre cavi. Preciso che in un pozzetto passano una decina o quindicina di cavi circa. Io ho verificato esattamente l'ultimo pozzetto dove c'era la corda. Probabile che sia il numero 9, ma dalla planimetria non si vedono numeri. Io non ho controllato gli altri pozzetti precedenti. Ma preciso che, tutt'al più, il secondo furto può avere riguardato gli ultimi due pozzetti che sono una quindicina di metri, perché quelli precedenti erano stati già interessati dal primo furto”.
Il teste, al quale sono state esibite le foto 6 e 7, allegate alla citazione, ha dichiarato: “Non riconosco queste foto, mi pare che i pozzetti dello stabilimento erano quadrati mentre queste botole in foto sono rotonde. L'azienda peraltro è piena di botole perché è una distilleria.
Preciso che io sono stato chiamato di sera e l'ultimo pozzetto l'ho visto quando era buio.
Preciso che non c'era luce dentro l'azienda. Abbiamo visto il pozzetto con i fari della macchina
e con la torcia”.
Il teste ha dichiarato: “Preciso che prima avevo fatto altre lavorazioni ma Testimone_5
non era attinente a quei pozzetti, a Gennaio 2025 era la prima volta che ho ispezionato quei pozzetti”. Il teste ha inoltre riferito: “Io ho controllato i pozzetti vicino al depuratore dove siamo stati chiamati ad intervenire, io mi sono accorto che in alcuni pozzetti i cavi risultavano recisi, perché io ritengo che è impossibile che questi cavi vengano tolti senza essere tagliati rispetto ai cavi che partono dalla cabina di trasformazione. Io di mio ne ho aperti 3 o 4 sempre della zona depuratore”.
L'assoluta incertezza in ordine all'esatto quantitativo di cavi rubati con il furto prospettato in citazione, in ordine all'esatto ammontare del danno lamentato, essendo incontestato il fatto che l'attrice aveva già subito nel 2021 un furto, senza che sia stata data prova del numero di cavi sottratti in quell'occasione e del successivo avvenuto ripristino del danno in precedenza subito, non potendosi affatto escludere che in realtà i cavi mancanti fossero proprio quelli già rubati nel 2021, conduce al rigetto integrale della domanda risarcitoria proposta in citazione.
5. Al rigetto della domanda attorea, consegue anche il rigetto delle due opposizioni proposte dalla società avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore de Parte_1 Controparte_1
nonché delle domande di risoluzione del contratto avanzate nei giudizi riuniti.
[...]
La società convenuta opposta ha infatti dimostrato di aver adempiuto alla propria obbligazione e di aver diritto a ricevere il compenso per le prestazioni rese nella misura indicata nei decreti ingiuntivi opposti che vanno pertanto confermati. La società attrice non ha contestato il proprio riconoscimento del debito, nè il piano di rientro pattuito con La Guardia, né la quantificazione dei compensi per come richiesti nelle due ingiunzioni di pagamento opposte.
6. Deve essere infine accolta anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta nel giudizio principale per gli ulteriori compensi non versati (rispetto a quelli oggetto dei due decreti ingiuntivi opposti) e, precisamente, € 4.000,00 a titolo di saldo per il servizio di vigilanza relativo al mese di novembre 2021 (cfr. doc. 10); € 7.261,44 a titolo di compensi per il servizio di vigilanza relativo al mese di dicembre 2021 (cfr. doc. 11); € 5.934,08 a titolo di compensi per il servizio di vigilanza svolto nel mese di gennaio 2022, sino al 26.01.2022 (cfr. doc. 12) per un totale dovuto pari ad € 17.195,52 oltre interessi moratori al tasso ex D. Lgs
231/2002 dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale in comparsa di costituzione (11.7.2022) sino al saldo.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della attrice, nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM
10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia, della sua complessità, con riferimento al valore delle cause riunite
(da determinarsi per come dichiarato ai fini del pagamento del contributo unificato in calce ai ricorsi monitori, nella citazione e nella comparsa riconvenzionale da euro 52.000,00 a
260.000,00) per tutte le fasi del processo.
8. Le spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido, nei rapporti con il CTU, e a carico della parte attrice, nei rapporti interni tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti di Controparte_1
;
[...]
2) conferma il Decreto Ingiuntivo n. 251/2022 e il Decreto Ingiuntivo n. 627/2022 opposti dalla parte attrice nei giudizi riuniti 2472/22 e al 1103/22 e li dichiara esecutivi;
3) accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta in comparsa di risposta nel giudizio principale RG. 806/2022 e, per l'effetto, condanna la società attrice Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
dell'importo ulteriore (rispetto a quello ingiunto con i decreti ingiuntivi sopra indicati) di € 17.195,52, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 dalla data della proposizione della domanda riconvenzionale (11.7.2022) sino al saldo;
4) condanna la società attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1
tempore, le spese di lite che liquida in complessivi euro 14.367,00 di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro 264,00 per spese vive documentate (cfr. ricevuta telematica di pagamento), oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido, nei rapporti con il CTU, e a carico di parte attrice nei rapporti interni tra le Parte_1
parti.
Marsala, 28.12.2025
Il Giudice
NC UZ