Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8050 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15595/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15595 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, pubblicato il 0-OMISSIS-sul sito https://asn21.cineca.it/pubblico/miur/esito/12%252FD2/2/3 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha negato all'Avv. -OMISSIS- l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia – settore concorsuale 12/D2 “Diritto Tributario” - richiesta con domanda -OMISSIS- nell'ambito della “Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario”, indetta con Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 553 del 26.02.2021;
- dell'atto, di cui non si conoscono gli estremi, pubblicato in data 0-OMISSIS-sul sito https://asn21.cineca.it/pubblico/miur/esito/12%252FD2/2/3 con il quale la Commissione nazionale per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 12/D2 – Diritto Tributario, nominata con Decreto Direttoriale n. 1599 del 08.07.2021, composta dalla Prof.ssa Clelia Buccico, dal Prof. Giacinto Della Cananea, dal Prof. Giuseppe Corasaniti, dalla Prof.ssa Margherita Interlandi, e dal Prof. Gaetano Ragucci, e costituita presso l'Università di Pisa, ha espresso giudizio negativo all'abilitazione scientifica nazionale dell'Avv. -OMISSIS-;
- del giudizio collegiale della predetta Commissione e dei giudizi individuali espressi dai singoli Commissari e pubblicati sul sito https://asn21.cineca.it/pubblico/miur/esito/12%252FD2/2/3 il 06.10.2022;
- del verbale n. 1 del 05.07.2022 relativo alla riunione nella quale la predetta Commissione ha valutato i titoli e le pubblicazioni dei candidati, nella parte riguardante l'Avv. -OMISSIS-;
- del verbale n. 4 del 07.09.2022 relativo alla riunione nella quale la predetta Commissione ha valutato le pubblicazioni del candidato Avv. -OMISSIS-;
- del verbale n. 7 del 28.09.2022 relativo alla riunione nella quale la predetta Commissione ha concluso le valutazioni dei titoli e le pubblicazioni dei candidati, nella parte riguardante l'Avv. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente e sempre nei limiti delle parti riguardanti l'Avv. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Vista la dichiarazione del ricorrente depositata in data 5 gennaio 2026 con la quale il medesimo ha rinunziato al ricorso in epigrafe a spese compensate, con l’assenso della difesa erariale;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto della volontà manifestata dalla parte ricorrente e dichiarare estinto il giudizio, con compensazione delle spese attesa la non opposizione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto ex artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Giovanni Caputi, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | CC AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.