Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1499
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

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In tema di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, perché una società in accomandita semplice possa acquisire tale qualità, occorre che i soci accomandatari siano tutti in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano e che nessuno di essi sia socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. Invece non rileva - ne' come condizione ulteriore, ne' autonomamente come presupposto per un modello alternativo e concorrente di società artigiana in accomandita semplice - il fatto che la maggioranza dei soci, accomandatari ed accomandanti, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1499
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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