Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di particolare lievità) non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2001, n. 12716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12716 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLO FATTORI - Presidente - del 09/01/2001
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANFRANCO TATOZZI - Consigliere - N. 9
3. Dott. BENITO ROMANO DE GRAZIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI FEDERICO - Consigliere - N. 49752/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA della Corte d'appello di Palermo;
avverso la sentenza della Pretura circondariale di Palermo del 18 novembre 1998, in procedimento a carico di:
DI BE ER nato in [...] il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Losapio. Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero che conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti.
La Corte rileva.
1. Con la sentenza sopra indicata, procedendosi con il rito di cui all'art. 444 c.p.p., a ER Di LA fu applicata la pena richiesta concordemente dalle parti a definizione dell'accusa di sottrazione di energia elettrica ex artt. 624, 625 n. 2 e 62 n. 6 c.p.. Il giudice ritenne di escludere la contestazione della continuazione nel reato (art. 81 cpv. c.p.) rilevando come il fatto in addebito dovesse ritenersi unitario non potendosi ipotizzare una serie continua di reati ogni qual volta un interruttore dell'impianto di illuminazione domestica o un utensile installato in casa venga attivato.
2. Con il ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Palermo denunzia violazione di legge (art. 81 cpv. c.p.), per avere il giudice a quo non correttamente escluso la continuazione nel reato. Secondo il deducente, il fatto di furtiva sottrazione di energia elettrica fornita in una privata dimora integra una serie di reati, di episodi di furto, ogni volta che, comunque, energia venga attinta dalla rete generale.
3. Osserva il Collegio che il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, una volta che sia stato abusivamente realizzato l'allacciamento alla rete ENEL al di fuori di un contratto di fornitura e, quindi, senza o contro il consenso del proprietario, il flusso di energia elettrica si realizza automaticamente e continuamente, posto che, come osserva il giudice censurato, le esigenze di una abitazione privata, con i suoi impianti di illuminazione e con i suoi tanti elettrodomestici (alcuni dei quali entrano in funzione ad intervalli ed automaticamente, assorbendo e consumando energia al di fuori della stessa percezione dell'utilizzatore), non consentono di poter individuare i momenti di compimento di un fatto di appropriazione e quelli di inizio di un eventuale altro fatto;
la stessa rete elettrica, se di una certa estensione, causa un, sia pur lieve, assorbimento, i conduttori fungendo da resistenze.
In definitiva, nelle abitazioni di oggi il flusso di energia elettrica è continuativo e, nell'ipotesi di illecito allacciamento, la consumazione del reato è da ritenersi protratta per tutto il tempo in cui la cosa venga abitata.
Solo con l'allontanamento degli abitanti (per ferie fuori sede, per abbandono della cosa, o altrimenti) il prelievo di energia elettrica può ritenersi cessato, sicché, in ipotesi di rientro dopo un ragionevole lasso di tempo, può ipotizzarsi l'inizio della consumazione di un nuovo episodio di reato, eventualmente collegabile al precedente sotto il vincolo della continuazione. A maggior ragione una tale ipotesi si verifica quando, accertato il fatto furtivo e adottate le misure necessarie ad impedirne l'ulteriore consumazione, taluno forzi le difese predisposte dall'ente proprietario dell'energia e inizi una nuova sottrazione.
Ma sin tanto che, nella contestualità di tempo,
l'appropriazione di energia avviene in continuità, non può parlarsi di tanti e tanti reati, nella completezza di tutti gli elementi, senza rischiare di cadere nel grottesco (centinaia e forse migliaia di reati nelle ventiquattr'ore, ogni volta che una lampadina sia accesa, un frigorifero entri in funzione, il ferro da stiro riscaldi, e via di seguito).
Pertanto, il Collegio ritiene che non possa seguirsi la regola estraibile dalla decisione di questa Corte (Sez. 5^, 16 giugno 1993, Calaiò, CED n. 194883) che ha ritenuto ipotizzabile l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di particolare lievità) per il reato di furto di energia elettrica in utenza domestica perché il prelievo avverrebbe azionando di volta in volta gli interruttori "dandosi luogo, in tal modo, a tanti furti distinti ciascuno dei quali avente ad oggetto soltanto l'energia consumata mediante il singolo prelievo".
Rimane al prudente apprezzamento del giudice graduare la pena anche in relazione al tempo in cui il fatto di furto si è protratto oltre che all'entità del danno prodotto, operando tra i piuttosto ampi margini del minimo e dal massimo di pena.
4. Ne segue che il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 611, 615 c.p.p. R I G E T T A
il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001