Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2001, n. 12716
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno di particolare lievità) non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2001, n. 12716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12716
    Data del deposito : 9 gennaio 2001

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