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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229018740444000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha iscritto al ruolo ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Campania dell'anno 2019 Parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle menzionate nell'intimazione ed ha eccepito, di conseguenza, la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, era ormai decorso il termine di legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia per le Entrate – SS, documentando la notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
All'udienza del 17.06.2024, questo Giudice, dava atto della dichiarazione del procuratore costituito dell'intervenuto decesso del ricorrente e della richiesta di interruzione del giudizio, di conseguenza dichiarava l'interruzione del giudizio.
All'udienza odierna, si dava atto della mancata riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la mancata riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi, a seguito della morte del ricorrente dichiarata in atti dal procuratore costituito unitamente alla richiesta di interruzione del giudizio, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 305 cpc, l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio
Nulla per le spese
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120229018740444000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha iscritto al ruolo ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento per il mancato pagamento della Tassa Automobilistica Regione Campania dell'anno 2019 Parte ricorrente ha dedotto di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle menzionate nell'intimazione ed ha eccepito, di conseguenza, la prescrizione del credito portato dalla stessa perché, non essendo stato notificato alcun atto prodromico, era ormai decorso il termine di legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia per le Entrate – SS, documentando la notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
All'udienza del 17.06.2024, questo Giudice, dava atto della dichiarazione del procuratore costituito dell'intervenuto decesso del ricorrente e della richiesta di interruzione del giudizio, di conseguenza dichiarava l'interruzione del giudizio.
All'udienza odierna, si dava atto della mancata riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la mancata riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi, a seguito della morte del ricorrente dichiarata in atti dal procuratore costituito unitamente alla richiesta di interruzione del giudizio, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 305 cpc, l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio
Nulla per le spese