Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 15/04/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 88 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
Antonio D’AMATO Presidente Pierpaolo GRASSO Consigliere NA DE CORATO Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di conto iscritto al n. 38063 del registro di segreteria nei confronti di TO Bruna, nata a [...] il [...] (cod. fisc. TRNBRN61R4B180W), in qualità di presentatore del conto del consegnatario dei beni della AM di commercio di Brindisi, nel periodo anteriore all’accorpamento con la AM di commercio di AR (1/1/2024 - 29/2/2024), elettivamente domiciliata presso la sede di AR, al Viale Virgilio, n. 152 e all’indirizzo di posta elettronica certificata: cameradicommercio@pec.brta.camcom.it.
Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026 - relatore il Consigliere NA De RA e Segretario del Collegio la dott.ssa RI ES NO - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pierlorenzo Campa e l’agente contabile Bruna Torino che si riportano rispettivamente alle rassegnate conclusioni scritte Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
1.- Con relazione n. 540/2025, il Magistrato designato all’esame del conto giudiziale n. 21614 afferente alla gestione “del conto del consegnatario dei beni” della AM di commercio di Brindisi nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, formulava proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per l’irregolarità, senza addebito, del suddetto conto.
2.- Nel dettaglio e in sintesi, il Magistrato istruttore riferiva che: (i) il conto giudiziale all’esame attiene alla gestione dei beni della AM di commercio di Brindisi nel periodo infrannuale dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024, relativo all’ultima gestione precedente all’accorpamento con la AM di commercio di AR (disposto con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e divenuto operativo in data 29 febbraio 2024); (ii) il conto giudiziale all’esame, in quanto relativo all’ultima gestione precedente l’accorpamento de quo, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 147, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 174/2016 c.g.c. in materia di obbligo di iscrizione a ruolo d’udienza del relativo giudizio; (iii) il riscontro all’attività istruttoria è stato effettuato dal segretario generale dalla AM di commercio di Brindisi-AR, subentrata in tutti i rapporti attivi, passivi e processuali afferenti alle preesistenti camere di Brindisi e AR; (iv) il conto risulta presentato dall’agente contabile legittimato alla gestione de qua, in virtù della determina del segretario generale n. 64 del 29 febbraio 2016; (v) il conto ha evidenziato una consistenza finale di beni di valore pari ad € 1.842.80819, fornendo una rappresentazione della “…totalità dei beni costituenti le immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, risultando comprensivo di attrezzature, sistemi informatici, arredamenti in uso presso i singoli uffici, per i quali configurandosi a carico del consegnatario un mero debito di vigilanza, non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti…”; (vi) gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato che il consegnatario è risultato gravato - oltre che da debito di vigilanza - da debito di custodia, limitatamente ai beni collocati in magazzino configurandosi per quest’ultimi l’obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi degli artt. 11, comma 5 e 23, comma 6 del DPR n. 254/2002.
2.1- Il Magistrato istruttore, in considerazione della verificata circostanza che il conto all’esame fornisce una rappresentazione della totalità dei beni inventariati, non consentendo l’individuazione specifica di quelli per i quali sussiste un debito di custodia (i soli costituenti, come detto, oggetto del conto giudiziale su cui incardinare la giurisdizione di questa Corte), ha richiesto all’ente di produrre un elenco riepilogativo di ciascun bene.
L’ente ha riscontrato l’istanza istruttoria producendo n. 4 elenchi per ciascuno dei magazzini posti sotto la diretta responsabilità del consegnatario, specificando, inoltre, che risultano in carico n. 619 beni di valore complessivo pari ad € 381.463,01 soggetti a debito di custodia.
2.2- Alla luce di quanto suesposto, il Magistrato istruttore, dopo aver richiamato, in punto di diritto gli artt. 11, 12 e 23 del DPR n. 254/2002, ha concluso chiedendo che il Collegio si esprima con una declaratoria d’irregolarità, senza addebito del conto all’esame, “…pur in assenza di ammanchi a carico dell’agente contabile…”, in quanto trattasi di conto “…non rappresentativo della esclusiva gestione oggetto di giurisdizione…”.
3.- In data 19 febbraio 2026, sono pervenute le conclusioni del Procuratore regionale, rese ai sensi dell’art. 148 c.g.c., con cui si è chiesta una pronuncia d’irregolarità del conto n. 21614 afferente alla gestione del “conto del consegnatario dei beni” che qui ne occupa, in piena adesione alle motivazioni di cui alla relazione n. 540/2025 del Magistrato istruttore e confermate nel corso dell’odierna udienza di discussione.
4.- In data 24 febbraio 2026, sono state depositate le memorie della dott.ssa Torino Bruna, quale ut supra identificata, unitamente, in allegato al “conto della gestione del consegnatario dei beni della estinta camera di commercio di Brindisi (dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024)”, parificato dal segretario generale in data 17 febbraio 2026 che “…espone i soli beni soggetti a debito di custodia…” pari a complessivi € 13.600,65.
5.- Il Collegio, pur prendendo atto, che l’ente subentrato alla AM di commercio di Brindisi (a seguito dell’accorpamento con la AM di commercio di AR) si è attivato - sia in corso d’istruttoria, sia in prosieguo di tempo (da ultimo nel contesto della memoria difensiva depositata in prossimità dell’odierna udienza) - per far venir meno i rilievi critici formulati dal Magistrato istruttore, non può esimersi dall’evidenziare che, in ogni caso, le problematiche segnalate non possono condurre ad un giudizio di regolarità del conto de quo, ritenendo insuperabile la circostanza che il conto (originariamente) presentato non riguardava per qualità, quantità e valore soltanto i beni oggetto di “custodia” - sui quali si incardina, esclusivamente, l’obbligo di redigere il conto giudiziale e, conseguentemente la giurisdizione della Corte dei conti - bensì, anche altri beni sui quali sussiste un mero debito di vigilanza (come esplicitato dall’art. 12 del DPR 254/2002).
Ne deriva, quindi, in conformità a quanto richiesto dal Magistrato istruttore - e ferme restando le considerazioni espresse circa la sussistenza delle «…condizioni minime di procedibilità del giudizio di conto de quo, in quanto la rappresentazione “in eccesso” fornita dal conto giudiziale non è risultata preclusiva all’esame nel merito della gestione oggetto di giurisdizione… - che va dichiarata l’irregolarità del conto all’esame.
5.- Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, ritiene il Collegio che non v’è luogo a pronunzia sulle spese, attesa la peculiarità della fattispecie all’esame.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 38063 del registro di Segreteria, dichiara l’irregolarità (senza addebito) del conto presentato dal consegnatario dei beni della AM di commercio di Brindisi (ante accorpamento con la AM di commercio di AR), sottoscritto dalla dott.ssa Torino Bruna e riferito al periodo dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 e del 10 aprile 2026.
L’Estensore Il Presidente
(NA De RA) (Antonio D’Amato)
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 15 aprile 2026 Il Funzionario
(RI ES NO)
F.to digitalmente