Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2025, proposto da LA RG, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.517 del 24 ottobre 2024 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 il dott. IL MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.517 del 24 ottobre 2024, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Pescara condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Sig.ra LA RG della somma di €2.126,60, per le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, segnalando di essersi attivata per il pagamento.
Il legale della parte ricorrente comunicava l’avvenuta effettuazione di detto pagamento, richiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere e insistendo nondimeno per la condanna del Soggetto pubblico alla refusione delle spese di lite, per soccombenza virtuale.
Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto comunicato in ultimo dal legale della parte ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e vengono distratte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso n.353/2025 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €500,00 (Cinquecento/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL SS, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL MA | OL SS |
IL SEGRETARIO