CASS
Sentenza 27 dicembre 2023
Sentenza 27 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/12/2023, n. 51432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51432 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di NÒ SC, nato a [...], il [...], avverso la sentenza in data 03/02/2023 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputato la memoria dell'avv. SC Damiano Muzzopappa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 16 dicembre 2019 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato SC NÒ alle pene di legge per il reato dell'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Con il primo l'imputato deduce la violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase di appello;
con il secondo lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51432 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/09/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che determina l'assorbimento del secondo. Ed invero, risulta agli atti che l'imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello né nel domicilio dichiarato o eletto, né in carcere ove è detenuto né presso la sua residenza. Risulta quindi integrata una delle nullità assolute dell'art. 179 cod. proc. pen. Né è possibile ritenere sanato tale vizio per effetto della presenza del difensore di fiducia in udienza che nulla aveva eccepito, come sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, perché la sanatoria è ammessa laddove vi sia una notifica sia pure irregolare e si raggiunga comunque lo scopo della prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario (tra le più recenti, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810-01), mentre, nel caso in esame, non solo non vi è prova della notifica ma neanche della conoscenza effettiva del processo, tanto non potendosi desumere con certezza dalla nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di appello, in assenza di elementi di correlazione precisi e univoci. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso Così deciso, il 13 settembre 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputato la memoria dell'avv. SC Damiano Muzzopappa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 16 dicembre 2019 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato SC NÒ alle pene di legge per il reato dell'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989. 2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Con il primo l'imputato deduce la violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase di appello;
con il secondo lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 51432 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 13/09/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che determina l'assorbimento del secondo. Ed invero, risulta agli atti che l'imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello né nel domicilio dichiarato o eletto, né in carcere ove è detenuto né presso la sua residenza. Risulta quindi integrata una delle nullità assolute dell'art. 179 cod. proc. pen. Né è possibile ritenere sanato tale vizio per effetto della presenza del difensore di fiducia in udienza che nulla aveva eccepito, come sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, perché la sanatoria è ammessa laddove vi sia una notifica sia pure irregolare e si raggiunga comunque lo scopo della prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario (tra le più recenti, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810-01), mentre, nel caso in esame, non solo non vi è prova della notifica ma neanche della conoscenza effettiva del processo, tanto non potendosi desumere con certezza dalla nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di appello, in assenza di elementi di correlazione precisi e univoci. S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso Così deciso, il 13 settembre 2023