Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2002, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEI0 074 8 /02 REPUBBLICA ITALIAÑA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Giuramente SEZIONE TERZA CIVILE decisorio - Deferimento- Modalifa, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6628/99 FIDUCCIA 'Dott. Gaetano Presidente e Relatore Cron.2018 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 08/10/01 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E' RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U BARTOLOMEI, presso lo studio dell'avvocato BRUNCO DIEGO, difeso dall'avvocato LO BRUTTO SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GR LO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11/99 del Giudice di pace di 2001 CANICATTI 20/01/1999, depositata il ', emessa il 1715 15/02/99; RG.106/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/01 dal Dott. FIDUCCIA GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore و Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per la revoca dell'ordinanaza di integrazione del contraddittorio;
accoglimento I e II motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL CO -con processo verbale dell'udienza 7.10.1998, notificato il 13.10.1998- conveniva in giu- dizio davanti al Giudice di Pace di Canicattì i coniugi GA UM e IA OT, chiedendone la condanna al- la restituzione della somma di L. 400.000, data loro in mutuo. Si costituiva il UM contestando la pretesa del CO. Rimaneva contumace la OT. Il Giudice di Pace con sentenza depositata il 15.2.1999 accoglieva la domanda del CO, condannando in solido i dati convenuti al pagamento della somma ri- chiesta con i relativi interessi. Contro questa sentenza il UM ha proposto ricorso per la sua cassazione con due motivi di censura. Il CO non si è costituito. La Corte di Cassazione con ordinanza del 1.2.2001 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei con- 2 . fronti di IA OT, condannata in solido con il ri- corrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve provvedersi al controllo della ricorrenza della situazione di litisconsorzio necessa- rio per IA OT, per cui questa Corte con ordinanza del 1.2.2001 ha disposto l'integrazione del contraddit- torio. Al riguardo, considerato che tale provvedimento ha trovato ragione nella condanna della OT in solido con il UM alla restituzione di una somma di denaro, va debitamente rilevato che, secondo il costante indi- rizzo di questa Corte (cfr. sent. 11.2.2000 n. 1519; sent. 22.5.1998 n. 5101; sent. 30.1.1995 n. 1078; sent. 28.9.1994 n. 7896), l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà litisconsorzio necessario nemmeno in sede di luogo a impugnazione e neppure sotto il profilo della dipenden- za di cause (anche perché l'indagine del rapporto del creditore con i debitori ha natura solo incidentale e strumentale rispetto alla domanda di pagamento), con la conseguente scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti del solo coob- bligato impugnante, mentre per il condebitore solidale non impugnante il giudice non è tenuto ad ordinare 3 l'integrazione del contraddittorio e la sentenza passa in giudicato nei suoi confronti (v. Cass. n. 1078/95 cit.). Ne deriva che nei confronti della OT, obbligata (condannata) in solido con il ricorrente UM al paga- mento pecuniario in favore del CO, non ricorre una situazione di litisconsorzio necessario in questa fase d'impugnazione, cui resta estranea, con la conseguenza che l'ordinanza di questa Corte, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, va revocata e che, ulteriormente non può quindi- rice- vere sanzione la documentata sua mancata esecuzione da parte del ricorrente, restando irrilevante l'omessa no- del tificazione gravame alla suddetta parte pretermessa ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. atteso l'avvenuto decorso del termine ex art. 325, 327 cod. proc. civ. Con il primo motivo del ricorso il UM si duole per violazione dell'art. 239 c.p.c. per la mancata no- tificazione personale del provvedimento del giudice di pace, che ne aveva disposto il giuramento decisorio. Il motivo non è fondato. Infatti, dall'esame degli atti processuali -consen- tito dalla denuncia di un "error in procedendo"- risul- ta che il provvedimento dispositivo del giuramento de- cisorio è stato notificato personalmente al UM in da- ta 16.12.1998, siccome disposto dal giudice: in tal senso è attestato dall'originale del provvedimento no- tificato "a mani" del predetto, inserito nel fascicolo d'ufficio. Con il secondo motivo il UM denuncia violazione dell'art. 233 c.p.c. per essere stato il giuramento de- cisorio disposto dal Giudice e non richiesto dalla par- te. Il motivo è fondato. Invero, · va rilevato che il giuramento decisorio per la cui mancata prestazione da parte dei convenuti il giudice di pace ha accolto la domanda del CO nei confronti dei coniugi UM-OT- risulta dal processo verbale dell'udienza del 16 dicembre 1998 definito non dalla parte attrice con dichiarazione fatta dalla stes- sa ovvero con un atto da essa sottoscritto, secondo le prescrizioni dell'art. 233 cod. proc. civ., bensì dispo- sto e formulato d'ufficio dal giudice: testualmente dal processo verbale della suddetta udienza "Il giudice di pace visto l'art. 233 c.p.c. deferisce al Signor UM GA e OT IA giuramento decisorio formulando la seguente domanda...". Orbene, in tale provvedimento non può che consta- tarsi la determinante violazione delle essenziali pre- scrizioni dell'art. 233 cit. in ordine alle modalità di 5 deferimento del giuramento decisorio, che costituisce un mezzo che l'ordinamento mette a disposizione esclu- sivamente dei litiganti per troncare, in tutto od in parti, la lite senza che, di conseguenza, possa rite- nersi ammissibile d'ufficio per un autonomo potere del giudice, che non è previsto dalla legge processuale (cfr. Cass.
5.3.1987 n. 2330). Pertanto, in accoglimento del suddetto motivo la sentenza del Giudice di Pace di Canicattì va cașata per la pronuncia nei confronti del UM e la causa va rin- viata ad altro Giudice di Pace della detta città, che si atterrà al principio enunciato per procedere ad un nuovo giudizio. Alla stregua dei principi ex art. 91 cod.proc.civ. ne segue la condanna del resistente CO alla rifusio- ne delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte revoca l'ordinanza emessa il 1°.2.2001; rigetta il 1° motivo del ricorso proposto da GA UM;
Accoglie il 2° motivo dello stesso ricorso e di conseguenza cassa la sentenza nei confronti di UM e rinvia ad altro Giudice di Pace di Canicattì. Condanna EL CO al pagamento delle spese pro- - DE°464,82- cessuali per L. 20000-€10,33 ' oltre L. X 900.000 per onorario di avvocato, in favore del ricorrente GA UM. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte di Cassazione il giorno otto ottobre 2001. IL PRESIDENTE - RELATORE Fiducia est.ей من كنم؟ IL CANCELLIERE 61 Gina Casoli Depositata in Cancelleria oggi, l 213.1.02 IL CANCELLIEREC1 Gina AS