Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9013 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 9013/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 2653/99 - Consigliere Cron. 20544 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: D'CO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato NESPEGA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEO RAFFAELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 1107 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 238/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 27/01/98 R.G.N. 940/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CICCOTTI per delega LEO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce del 2/8/91 D'IC Antonio con veniva in giudizio l'INPS per il riconoscimento in suo favore dell'assegno d'invalidità, oltre accessori. L'INPS contestava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Lecce, investito in sede di appello ad istanza del D'IC, con sentenza del 18/12/97 - 27/1/98, rigettava l'appello, precisando che il consulente nominato in secondo grado aveva accertato che l'appellante era affetto da esisti stabilizzati di frattura bilaterale delle branche ileopubiche e di perdita di sostanze molli dalla regione surale dx, in soggetto con scoliosi e note di spondiloartrosi diffusa. Si trattava di un quadro patologico modesto, che non rendeva l'appellante invalido nella misura richiesta dalla legge. Il giudizio del secondo consulente, conforme a quello già reso dall'altro consulente nominato in primo grado, doveva essere condiviso, perché esatto nella diagnosi e nella valutazione delle malattie. L'appello quindi doveva essere rigettato, Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione di D'IC, fondato su quattro motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, difetto di motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva motivato adeguatamente il proprio convincimento, non avendo preso in considerazione l'errore nel quale erano caduti entrambi i consulenti nel considerare il 1 ricorrente titolare della ditta per cui lavorava, per poi valutarne l'invalidità in relazione alla attività, mai esercitata, di coltivatore diretto;
inoltre, il Tribunale aveva ignorato le note difensive e la documentazione contributiva e medico - specialistica allegata alle stesse;
dalla relazione dell'Ospedale di Gagliano del Capo risultava che le malattie avevano una incidenza invalidante ben superiore ai limiti di legge e lo specialista ortopedico aveva evidenziato a carico del ricorrente “deambulazione claudicante lombalgia cronica ..difficoltà a mantenere a lungo l'ortostasi, sindrome vertiginosa con frequenti crisi", patologie che sicuramente rendevano invalido l'assicurato, taglia legna ambulante. La sentenza aveva recepito il parere del consulente senza motivazione, disattendendo anche una richiesta di rinnovo della indagine peritale, basata su certificazione sanitaria successiva alla visita del CTU. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 222 del 12/6/84, deduce il ricorrente che era errata la valutazione medico legale del consulente di ufficio riferita all'attività di coltivatore diretto mai esercitata dal ricorrente, con conseguente violazione dell'art. 1 L. n. 222/84, che impone una valutazione delle patologie "con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta dall'assicurato". Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione the dell'art. 112 CPC, deduce il ricorrente la risposta del consulente al quesito postogli era viziata di extrapetizione e ciò doveva essere tenuto 2 presente nella valutazione della richiesta di rinnovo della consulenza. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. CPC, deduce il ricorrente che il deposito di documentazione sanitaria nuova, successiva alla data di espletamento della indagine peritale, se non imponeva una nuova consulenza, obbligava il giudice ad una specifica motivazione per disattenderne la richiesta, anche in relazione ai principi di cui all'art. 149 citato. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. I quattro motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto sono vari aspetti della medesima censura. In proposito osserva il Collegio che la sentenza, pur succinta, indica chiaramente la ratio decidendi, avendo il giudice fatto riferimento alla fonte da cui trae il suo convincimento, e cioè alla consulenza espletata in secondo grado. Non sussiste l'errore denunciato in quanto dalla relazione di consulenza emerge che "il periziando ha dichiarato di avere svolto fino al 1979 l'attività di addetto al taglio e alla vendita di legname;
attualmente svolge attività di coltivatore diretto". L'accertamento della dedotta inidoneità fisica è stato quindi effettuato in relazione alla attività effettivamente svolta dall'assicurato e fuor di luogo sono tutte le critiche messe sul punto. In ordine a tutte le altre considerazioni svolte in ricorso va rilevato da una parte che il consulente di ufficio ha conto tenuto di tutte le affezioni e di tutta la documentazione sanitaria indicata e dall'altra che generiche sono le censure mosse, in quanto nel ricorso non si indica quale fosse la certificazione successiva alla visita 3 del CTU e per quale motivo la stessa imponeva un rinnovo della consulenza o una specifica motivazione per disattenderne la richiesta, né specifica in che cosa consista la extrapetizione. Tutti i motivi di censura sono quindi infondati, & generici ed il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, non essendosi costituito l'INPS.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese dil giudizio di cottagione. Tauche perché Roma 9 marzo 2001 Alaiorano IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. можно виборами. I 0 A % D 1 S IL CANCELLIERE 3 , S . 9 O A T Depositate in Cancelleria L T : R L , A N 3 LUG. 2001 O ' A B S L M 9 E L I E oggi, P 7 E R D P S D I 9 A I : IL CANCELLIERE N T S 1 T S G R 1 N O O O E C P S A I M G D I A A E A , R O D O T R T E I T T A S R I L N I G E L D S E E E R O D 4 . g $5