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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa IA Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2007 dell'anno 2020 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Virgilio n. 13 presso lo studio dell'Avv. Laura Cardinale che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
in Palermo Via Sammartino n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Bisconti e
Pag. 1 IA TO NI che la rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
) , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ) e ( ) C.F._3 Controparte_4 C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Diodoro Siculo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Lorena Geraci che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
, nata a [...]- USA) il 12.05.1968, residente Controparte_5
in Misilmeri via L. 22 nella qualità di erede di Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1
instaurato il presente giudizio contro i signori CP_1 [...]
, e nei confronti di CP_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
spiegando le seguenti domande:
[...]
Pag. 2 “Ritenere e dichiarare, previa declaratoria del nesso causale tra l'incarico affidato alla
in ordine alla vendita Parte_1
dell'immobile, sito in Ficarazzi (PA), nella Via Padre La Rocca N. 43 e la compravendita
conclusa tra i coniugi e (alienanti) e i Sigg.ri Controparte_6 CP_1
e (acquirenti) il diritto della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Società al pagamento della provvigione dovuta pari per gli alienanti ad € 3.257,40, Iva
inclusa (o la diversa somma che verrà ritenuta dovuta dal magi- strato adito), anche in
solido e per gli acquirenti pari ad € 3.257,40 Iva inclusa (o la diversa somma che verrà
ritenuta dovuta dal magistrato adito) anche in solido;
Conseguentemente condannare i Sigg.ri e a corrispondere alla CP_6 CP_1
la complessiva somma di € Parte_1
3.257,40 (o la diversa somma che verrà ritenuta dovuta dal magistrato adito) a titolo di
provvigione venditore, oltre gli interessi maturati e maturanti sino al soddisfo e
condannare i Sigg.ri e anche Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
in solido, a corrispondere alla medesima Società la complessiva somma di 3.257,40 (o la
diversa somma che verrà ritenuta dovuta dal magistrato adito) a titolo di provvigione
acquirente, oltre gli interessi maturati e maturanti sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A sostegno delle spiegate domande la Società, premettendo di avere ricevuto,
nel dicembre del 2018, dai coniugi e l'incarico di vendere CP_6 CP_1
Pag. 3 l'appartamento di loro proprietà sito in Via Padre La Rocca n. 43, Parte_1
piano primo in Catasto al foglio 1 particella 1291 sub. 24, rappresentava di averlo fatto visitare in data 08.02.2019 al signor Controparte_4
successivamente veniva a conoscenza che l'immobile era stato venduto dai proprietari in data 12.09.2019, con atto in Notar di Palermo, ai Persona_1
signori e , quest'ultima figlia del signor Controparte_2 Controparte_3
, con parziale pagamento del prezzo a mezzo assegno di Controparte_4
conto corrente a questi intestato.
La società, pertanto, in considerazione della circostanza che l'acquirente era la figlia del soggetto che aveva visitato l'immobile, riteneva Controparte_3
sussistente il nesso causale della sua attività di intermediazione, avanzando le relative richieste di pagamento a titolo di provvigione ad entrambe le parti contraenti della compravendita immobiliare, nonché al signor CP_4
[...]
Si costituivano in giudizio i coniugi e ( parte venditrice) CP_6 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, rilevando di aver verbalmente conferito incarico di mediazione immobiliare a diverse società, tra cui la senza alcun vincolo di esclusiva, concordando espressamente il Parte_1
riconoscimento di una provvigione nella misura dell'1% in caso di vendita dell'immobile per merito della loro intermediazione e l'esclusione di
Pag. 4 qualsivoglia pretesa provvigione nel caso di conclusione dell'affare a seguito di contatto diretto tra il venditore e i potenziali acquirenti.
A riprova dell'assunto, precisavano di aver apposto all'immobile un cartello di vendita nel quale era stato indicato il proprio numero di telefono, senza alcun riferimento ai recapiti delle contattate agenzie e, per tale motivo erano stati contattati personalmente dal signor Controparte_2
Rilevando il difetto di forma scritta dell'incarico, in subordine chiedevano accertarsi e dichiararsi che l'importo dovuto dovesse essere determinato in €
890,00 in applicazione della previsione della misura dell'1% sul prezzo di vendita, di cui agli usi negoziali provinciali depositati presso la Camera di
Commercio.
Si costituivano i signori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
contestando le domande di parte attrice, di cui chiedevano il rigetto
[...]
rilevando, quanto alla posizione del che questi aveva effettivamente CP_4
proceduto alla sola visita dell'immobile oggetto del presente giudizio e,
successivamente di essersi determinato ad acquistare un altro immobile (di cui depositava il relativo atto) con l'intermediazione di altra agenzia;
quanto agli altri convenuti, rilevavano che ogni contatto, quale la visita dell'immobile e la corresponsione di un assegno con proposta di acquisto, era intervenuto direttamente con la parte venditrice signor e che avevano appreso solo CP_6
Pag. 5 verbalmente da parte venditrice che questa aveva conferito incarico orale a tutte le agenzie immobiliari di e di aver pubblicizzato in autonomia la Parte_1
vendita.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. il processo veniva dichiarato interrotto atteso il decesso del signor avvenuto il 27.09.2021 e Controparte_6
dopo la riassunzione, assunti i mezzi di prova ammessi, all'udienza del
27.06.2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della signora
[...]
ritualmente citata e non costituitasi in giudizio. CP_5
Sempre in via preliminare, si rileva che non merita accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla non spettanza del diritto ad alcun compenso in capo alla società attrice per asserito difetto di iscrizione all'albo atteso che quest'ultima, in seno alla memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., ha indicato il numero di iscrizione della signora nella qualità di socio Parte_1
accomandatario della coincidente con Parte_1
quello indicato nel modulo di visita prestampato, assolvendo, pertanto, l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Pag. 6 Per constante orientamento della Suprema Corte, infatti, “L'onere della prova in
giudizio dell'iscrizione nell'albo dei mediatori può essere assolto anche mediante la
prova per testimoni o per presunzioni e, a tal fine, può valere il modulo di proposta di
acquisto predisposto dal mediatore, dal quale risulti la suddetta iscrizione” (Cassazione
civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359; Cassazione civile, Sez. III, 14/05/2013 n. 11539;
Cassazione civile, sez. II, 19/07/2021, n. 20556; Cassazione civile, sez. III,
15/06/2023, n. 29056).
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che “In tema di
mediazione, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività prestata,
l'onere della prova dell'iscrizione all'albo dei mediatori così come previsto nella L. n. 39
del 1989, può essere assolto, anche mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel
ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio,
non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni” (Sez. 3, Sent. n.
26292 del 2007).
Con riferimento ai collaboratori della società, considerando che non è evincibile dagli atti il soggetto che ha materialmente accompagnato i potenziali acquirenti nel corso della visita dell'immobile, in quanto il signor come Persona_2
tale identificato non è stato escusso in sede istruttoria a seguito della rinuncia della parte che lo aveva indicato come teste sulla detta circostanza, rinuncia accettata dalle altre parti costituite, si rileva che “In caso di esercizio dell'attività di
Pag. 7 mediazione immobiliare da parte di una società, basta che i requisiti per l'iscrizione nel
ruolo siano posseduti dal legale rappresentante della stessa ovvero da colui che è
preposto a tale ramo di attività.” (Corte di Cassazione Sez.VI Civile – 2, ordinanza n. 19115/15).
Ne consegue che, anche ove fosse stato accertato che l'accompagnatore nel corso della visita fosse stato un collaboratore o dipendente della società, seppur non iscritto nel ruolo, la circostanza non avrebbe assunto alcuna rilevanza ai fini del diritto al compenso, giacché “per gli ausiliari della società di mediazione è prescritta
l'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnati allo
svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a
rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, ed impegnativi
per l'ente da cui dipendono;
essa non è invece richiesta per quei dipendenti della società
che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in
funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti" (Cassazione civile, sez. III, 17/06/2002, n.
8697).
Svolte le superiori premesse, rilevato che il conferimento dell'incarico all'agente mediatore al fine del sorgere del diritto al compenso non necessiti di forma scritta, come ribadito da Corte di cassazione, Sez. II Civile, con l'ordinanza 27
gennaio – 12 marzo 2021, n. 7029, secondo cui “il diritto dell'agente immobiliare al
pagamento della provvigione, maturi anche nel caso in cui non gli sia stato conferito
Pag. 8 alcun incarico” deve procedersi all'esame delle risultanze istruttorie per determinare la ricorrenza dei presupposti necessari per il riconoscimento, o meno, del detto diritto.
A tale fine, giova ribadire come secondo la giurisprudenza di legittimità “Il
diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione
dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi
che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico
diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un
processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la
"messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire,
attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (Corte di
Cassazione Sez. II Civile, ordinanza 27 gennaio – 12 marzo 2021, n. 7029) atteso che “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza
di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un
venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore
avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014).
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, “sempre che la
prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della
Pag. 9 sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso,
secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n.
9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
In aderenza all'esposto orientamento, il sorgere del diritto del mediatore alla provvigione è ricondotto alla ricorrenza del nesso causale tra la conclusione dell'affare e la svolta l'attività intermediatrice “non occorrendo un nesso eziologico
diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è
sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della
trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti
complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare
l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i
principi della causalità adeguata” (Cass. n. 869 del 2018; conf. Cass. n. 25851 del
2014).
Ciò precisato, occorre valutare la ricorrenza o meno del predetto nesso causale in relazione alla posizione dei contraenti della compravendita, nonché del signor Controparte_4
Preliminarmente deve essere esaminata la posizione della parte venditrice signori e il primo deceduto nelle more del giudizio, ma CP_6 CP_1
successivamente alla stipulazione del contratto di compravendita dell'immobile sito in in via Padre La Rocca n. 45 al piano 1 foglio 1 particella 1291 Parte_1
Pag. 10 sub 24 e per la vendita del quale è stata avanzata domanda di pagamento della provvigione immobiliare.
Per le motivazioni innanzi esposte deve contestualmente rapportarsi l'eventuale opera di intermediazione svolta da parte attrice anche con riferimento ai soggetti acquirenti.
Per quanto non sia in contestazione che il signor ha conferito incarico CP_6
verbale a più agenzie immobiliari, tra le quali anche a parte attrice, con consegna delle chiavi dell'immobile come sopra identificato, (circostanza confermata anche dalla stessa signora , legale rappresentante della Parte_1
, che ha anche precisato che il detto incarico non era in esclusiva) è Parte_1
documentalmente provato dall'atto di compravendita in Notar del Per_1
12.09.2019 che la venditrice ha concluso la vendita dell'immobile alienandolo a soggetti diversi dal signor , ossia ai signori Controparte_4 CP_2
e .
[...] Controparte_3
La pretesa rivolta ai predetti (effettivi) acquirenti viene fondata, da parte attrice,
sul preteso nesso causale che ritiene discendente dal rapporto intercorrente tra il signor – che ebbe a visionare l'immobile – e sua figlia Controparte_4
, parte acquirente del predetto bene e per aver il primo Controparte_3
espressamente dichiarato che la visita era finalizzata all'acquisto da parte della propria figlia e del di lei compagno, nonché dall'emissione di un assegno a
Pag. 11 firma in favore di parte venditrice per l'importo di €. Controparte_4
2.000,00.
Dalle risultanze istruttorie, tuttavia, è emerso che dell'attività della di Parte_1
visita al predetto immobile sia stato destinatario solo il signor CP_4
(il quale ha proceduto all'acquisto di altro e distinto immobile,
[...]
appartenente a differenti proprietari), non avendo trovato conferma la dichiarazione della di averlo fatto visionare anche al signor Parte_1
e alla signora . Controparte_2 Controparte_3
Parte attrice, peraltro, pur dichiarando, in risposta all'articolato n. 8 della memoria dell'Avv. NI di aver esibito a parte proprietaria la “scheda visita
quando abbiamo capito che i sigg. e avevano interesse ad CP_4 CP_2
acquistare l'immobile” non ha allegato alcuna prova documentale, non potendo,
pertanto, ritenersi provata la circostanza e quindi lo svolgimento di attività,
anche solo di visita del bene, in favore dei predetti signori
[...]
. Controparte_7
Invece, i testi hanno concordato nel dichiarare che il signor ebbe a CP_2
contattare personalmente il signor (teste – capitolato 6) CP_6 Tes_1
dopo aver visionato le fotografie dell'immobile sul sito “Subito.it” (testi e ) nonché che vi era stata Testimone_2 Testimone_3
Pag. 12 l'intermediazione della agenzia MA Immobiliare (teste Tes_2
.
[...]
Anche l'emissione dell'assegno emesso dal sig. a titolo di Controparte_4
caparra in favore del signor , per l'immobile che sarebbe stato Controparte_6
successivamente acquistato dalla figlia, non depone al fine di ritenere che la signora abbia – seppur indirettamente – beneficiato dei Controparte_3
precedenti contatti tra il padre e la ai fine del sorgere del diritto al Parte_1
compenso provvigionale in capo a parte attrice.
Inoltre, è emerso che la signora ebbe a visitare l'immobile con Controparte_3
l'intermediazione di altra agenzia immobiliare, la MA Immobiliare S.A.S.,
come dichiarato dall'agente e dal signor;
della Testimone_4 Testimone_3
intermediazione immobiliare della predetta agenzia MA Immobiliare è dato atto anche in seno all'atto di compravendita.
Da quanto innanzi, deve ritenersi che parte attrice non abbia espletato alcuna attività di intermediazione in favore del signor atteso che la Controparte_8
vendita dell'immobile in favore dei signori e Controparte_3 CP_2
è stata conclusa senza alcuna intermediazione o attività della
[...]
, dalla quale il signor possa aver tratto, anche indirettamente, Parte_1 CP_6
beneficio o vantaggio, tale da far ritenere ricorrente il nesso di causalità
richiesto dalla vigente normativa.
Pag. 13 Per i detti motivi non può ritenersi ricorrente alcun nesso causale, anche con riferimento alla domanda svolta nei confronti degli effettivi acquirenti dell'immobile, essendo ulteriormente emerso dalle risultanze istruttorie che alcun vantaggio o beneficio hanno tratto dai contatti precedentemente intervenuti pur per il medesimo immobile, tra parte attrice ed il signor
. Controparte_4
Quanto alla posizione della signora deve ritenersi che la stessa CP_1
era del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra il di lei marito e la;
in Parte_1
tal senso depone la contraddittorietà tra la isolata dichiarazione resa della signora secondo la quale “Quando mi sono recata a casa del signor Parte_1
c'era presente la moglie e le dichiarazioni testimoniali CP_6 CP_1
rese dai signori e tra loro concordanti, in Testimone_3 Testimone_2
ordine alla estraneità della convenuta alla determinazione del marito di procedere alla vendita dell'immobile e di cui aveva avuto conoscenza solo pochi giorni prima della stipula dell'atto di compravendita.
Deve, inoltre, valutarsi, ai sensi dell'articolo 232 c.p.c., la mancata comparizione della signora alla fissata udienza per rendere l'interrogatorio CP_1
formale, che possono far ritenere come ammessi i capitolati formulati nella memoria istruttoria n. 2 di parte convenuta (avv. Geraci).
Pag. 14 Alla luce di quanto esposto questo Tribunale ritiene che alcuna pretesa a titolo di compenso provvigionale per attività di mediazione o intermediazione immobiliare possa essere riconosciuta alla con conseguente Parte_1
rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti dei signori e per l'acquisto in favore dei signori Controparte_8 CP_1
e , nonché nei confronti di questi ultimi in Controparte_2 Controparte_3
qualità di parte acquirente.
Da ultimo, deve procedersi all'esame della fondatezza della medesima domanda di condanna al pagamento della provvigione venditore avanzata nei confronti del signor . Controparte_4
E' emerso dalle risultanze istruttorie e documentali, che lo stesso, pur avendo proceduto alla visita di due immobili siti in via Padre La Rocca n. 45 Parte_1
entrambi di proprietà e – precisamente quelli posti al piano CP_6 CP_1
terra e piano I – con l'intermediazione di un agente immobiliare , ha Parte_1
proceduto all'acquisto di altro e distinto immobile, da potere di diverso proprietario, signori e . Pt_2 Pt_3
Il teste ha così dichiarato “17) confermo il capitolo è vero è che in Testimone_5
data 09.02.2019, accompagnavo a visionare un appartamento sito Controparte_4
in via Padre della Rocca 43 piano terra;
ricordo che c'era presente un agente Parte_1
immobiliare ma non ricordo di quale agenzia;
18) confermo ed è vero è che in data
Pag. 15 09.02.19 consigliavo al di astenersi dall'acquisto, in quanto Controparte_4
l'appartamento era da ristrutturare;
19) confermo che l'agente immobiliare presente ci
invitava alla visione di ulteriore appartamento sito al piano primo dello stesso immobile;
quel giorno abbiamo visto due appartamenti;
20) confermo il capitolo è vero che
l'appartamento sito in via Padre della Rocca 43 piano primo aveva bisogno di opere di
ristrutturazione; 21) confermo il capitolo ho consigliato a di Controparte_4
astenersi dall'acquisto; so che mio cognato ha acquistato casa ma non era nessuna di
quelle che abbiamo visionato quel giorno;
”
Concordemente, anche il teste signor ha confermato che il Testimone_3
proprio padre, odierno convenuto, aveva proceduto alla visita di tre appartamenti “è vero è che nel febbraio 2019 mio padre visionava Controparte_4
tre immobili nella palazzina sita in Via Padre della Rocca 43 per acquistarli” Parte_1
procedendo all'acquisto di quello di proprietà come Parte_4
evincibile dal rogito prodotto in atti, nel quale la compravendita ha ad oggetto immobile differente da quello per cui è giudizio.
Ne consegue che alcun compenso provvigionale, con riferimento all'immobile acquistato dal convenuto , può essere riconosciuto a parte Controparte_4
attrice, non avendo svolto alcuna attività di intermediazione finalizzata e collegata a detto – differente - immobile.
Pag. 16 Alla luce di quanto innanzi complessivamente valutato ed esposto, la domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate in €
2.552,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dei signori e ed €. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
2.552,00 in favore della signora CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
- rigetta la domanda di parte attrice per quanto esposto in parte motiva;
- condanna la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge in favore dei signori Controparte_2 Controparte_3
e , in solido tra loro e in € 2.552,00 per compensi oltre spese Controparte_4
generali, IVA e CPA come per legge in favore della signora CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 1 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Cusenza
Pag. 17 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa IA Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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