Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Foschea e Dario Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del decreto Cat.A11/Immigr./2023 prot. n. -OMISSIS-, con cui la Questura di Ragusa ha rigettato l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa EL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con decreto Cat.A11/Immigr./2023 prot. n. -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS-rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino tunisino, sig. -OMISSIS-, avendo egli posto in essere le seguenti condotte, che ne evidenzierebbero l’attuale e concreta pericolosità sociale:
“ 1. In data 23.02.2023 veniva segnalato per i reati di danneggiamento ai sensi dell’art. 635 c.p. e minaccia ai sensi dell’art. 612 c.p.;
2. In data 12.09.2023 veniva segnalato per minaccia ai sensi dell’art. 612 c.p.;
3. In data 12.01.2022 a seguito di un sinistro stradale, veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico risultandone positivo, inoltre lo stesso da accertamenti eseguiti risultava essere sprovvisto di patente di guida perché revocata ai sensi del 186 comma 2 bis, parte 2 e 186 comma 2 lett. b-c del c.d.s.;
4. In data 24.02.2022 veniva segnalato per il reato di procurato allarme presso l’autorità (aggravato) ai sensi dell’art. -OMISSIS-, accensioni ed esplosioni pericolose ex art. 703 c.p. ed art. 6 L. -OMISSIS-;
5. In data 06.04.2022 veniva segnalato per guida senza patente ai sensi dell’art. 116 comma 15 del c.d.s.;
6. In data 14.11.2020 veniva segnalato per guida sotto l’influenza dell’alcol ai sensi dell’art. 186 comma 2 parte b del c.d.s. nonché resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. ”.
Inoltre, “ il cittadino tunisino, dai carichi pendenti, risulta in attesa di udienza fissata in data 18.06.2024 per il reato di cui all’art. 635 c.p. ” ed “è solito frequentare soggetti pregiudicati ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione l. 241/90 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90 ;
II. Errore di fatto, carenza di istruttoria ed eccesso di potere - Difetto di motivazione ;
III. Violazione di legge (art. 5, co.5, D.Lgs. n. 268 del 1998) ;
IV. Difetto di istruttoria e di motivazione .
Nello specifico, il ricorrente lamenta:
- la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- il difetto d’istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione tenuto conto, nel formulare il giudizio di pericolosità, del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
DI
Il ricorso è fondato.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione:
- se è vero che “ il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero richiedente il titolo di soggiorno può essere desunto da qualunque condotta che denoti la sua pericolosità sociale per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato (ex plurimis, Cons. Stato 7990/2022), da valutare in concreto (ex plurimis, CGARS 242/2024) ”;
- nondimeno, “ l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dell’art.5, comma 5, del Dlgs n. 286/1998 ” (Tar Sicilia - Catania, Sez. IV, 13 giugno 2025, n. 1915), compiendo la necessaria comparazione tra le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e la situazione personale del richiedente il permesso di soggiorno (legami familiari, posizione lavorativa e integrazione sociale).
Nel caso di specie, limitandosi a richiamare i pregiudizi penali a carico del ricorrente, sintomatici di una propensione al crimine, l’Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Peraltro, a fronte della censurata mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione non ha fornito prova di aver correttamente notificato il preavviso di cui all’art. 10- bis della l. n. 241/1990, così precludendo all’interessato di presentare osservazioni in grado di orientare l’azione amministrativa.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ nel procedimento amministrativo il contraddittorio con le parti rappresenta una pietra angolare del provvedimento che non è più espressione unicamente dell’interesse pubblico bensì della relazione, dell’intersezione dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti. Ciò rileva non solo nella fase di avvio del procedimento ma tanto più nelle ipotesi in cui l’Amministrazione intende rigettare un’istanza avanzata dall’interessato.
8.4. La norma sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata da un privato contiene una ratio ulteriore di sistema: tutelare il diritto di difesa del privato nei confronti della pubblica amministrazione, favorendo lo scambio informativo tra le parti in un’ottica di eguaglianza ” (Consiglio di Stato sez. III, 14 aprile 2025, n. 3200).
Né possono assumere rilievo in questa sede le circostanze successive all’adozione del provvedimento impugnato (applicazione della misura degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico), di cui l’Amministrazione riferisce nella memoria difensiva del 12 gennaio 2026, non facendosi ad esse cenno nel provvedimento impugnato né essendo ammissibile un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento, posto che “ la motivazione del provvedimento amministrativo non può ... essere integrata nel corso del giudizio con la memoria difensiva, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, rappresentando l’obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa ” (Consiglio di Stato sez. V, 25 ottobre 2024, n. 8527).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, dovendo l’Amministrazione effettuare in sede di riesercizio del potere quella comparazione d’interessi nel caso di specie omessa, fermo restando che ciò non impone l’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo impregiudicato il potere discrezionale dell’Amministrazione nel riesame della posizione del ricorrente (anche alla luce dei fatti sopravvenuti).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EL CC, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EL CC | EP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.