TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7779/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ON GU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 7779/2023 R.G.,
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. ALOISIO ANDREA;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 17.11.2023, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
6730/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 12.07.2023, con la quale ha rigettato l'opposizione da costui proposta avverso il verbale di contestazione n. 4054/2023, elevato dalla Polizia Locale del
Comune di per violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale, preliminarmente ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi di gravame e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 13.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, tuttavia, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità. Nel dettaglio, il ha evidenziato come il gravame sia una mera Controparte_1
riproposizione degli originari motivi di opposizione.
1 La doglianza non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 04/11/2020, n. 24464).
Orbene, nella specie, l'appellante ha lamentato “la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c.: non è stato motivato il punto decisivo della controversia, relativo ai punti dai n. 1 al punto n. 10 del ricorso di primo grado in questa sede di appello riportato e trascritto integralmente” (cfr. p. 15 dell'atto di appello).
Ciò chiarito, e prima di esaminare nel merito il gravame, giova, ancora in via preliminare, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, nel censurare la legittimità della prima decisione, il ha sostanzialmente trasfuso Pt_1
nei motivi di appello gli originari motivi di opposizione;
nel dettaglio, con il sesto motivo di gravame ha lamentato il fatto che l'apparecchiatura utilizzate per la rilevazione dell'infrazione sia priva di regolare omologazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva
2 approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti,
l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto CP_1
Prot. n. 5298, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.10.2011); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposti, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del sesto motivo di appello, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa ON GU, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 6730/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 12.07.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6730/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 12.07.2023, annulla il verbale di contestazione n. 4054/2023, elevato dalla
Polizia Locale del Comune di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa ON GU
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa ON GU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 7779/2023 R.G.,
TRA
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. ALOISIO ANDREA;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
SICILIANI TIZIANA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato il 17.11.2023, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
6730/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 12.07.2023, con la quale ha rigettato l'opposizione da costui proposta avverso il verbale di contestazione n. 4054/2023, elevato dalla Polizia Locale del
Comune di per violazione dell'art. 142 comma 9 C.d.S. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale, preliminarmente ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi di gravame e, nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 13.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, tuttavia, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità. Nel dettaglio, il ha evidenziato come il gravame sia una mera Controparte_1
riproposizione degli originari motivi di opposizione.
1 La doglianza non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che “Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ordinanza, 04/11/2020, n. 24464).
Orbene, nella specie, l'appellante ha lamentato “la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ex art. 339, c.p.c.: non è stato motivato il punto decisivo della controversia, relativo ai punti dai n. 1 al punto n. 10 del ricorso di primo grado in questa sede di appello riportato e trascritto integralmente” (cfr. p. 15 dell'atto di appello).
Ciò chiarito, e prima di esaminare nel merito il gravame, giova, ancora in via preliminare, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, nel censurare la legittimità della prima decisione, il ha sostanzialmente trasfuso Pt_1
nei motivi di appello gli originari motivi di opposizione;
nel dettaglio, con il sesto motivo di gravame ha lamentato il fatto che l'apparecchiatura utilizzate per la rilevazione dell'infrazione sia priva di regolare omologazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale - sebbene chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva
2 approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti,
l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto CP_1
Prot. n. 5298, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.10.2011); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione;
ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposti, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del sesto motivo di appello, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 16/07/2024, n. 19534).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa ON GU, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 6730/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 12.07.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6730/2023, emessa dal Giudice di pace di Lecce il 12.07.2023, annulla il verbale di contestazione n. 4054/2023, elevato dalla
Polizia Locale del Comune di CP_1
b) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 13.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa ON GU
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
3