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Articolo 2 della Legge 26 giugno 1959, n. 415
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Legge 26 giugno 1959, n. 415
Articolo 2 della Legge 26 giugno 1959, n. 415
Versione
30 giugno 1959
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 30 giugno 1959
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