TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2933/2023 Oggetto: APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA NO in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. richiamato dall'art. 350 bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Silvana Rinallo,
APPELLANTE
nei confronti di:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cf;
PI ; con P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale a Milano, in Piazza Tre Torri n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Immordino;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'atto di appello di avverso la sentenza n.543/2023 emessa in Parte_1 data 02.05.2023 dal Giudice di Pace di Agrigento, nel giudizio n.3067/2022 RGAC, che ha respinto la domanda spiegata;
osservato in particolar modo che emerge dagli atti di causa che con atto di citazione del
05.09.2022, notificato il 07.09.2022, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento la compagnia con la Controparte_1 1 quale aveva stipulato un contratto di assicurazioni denominato “Semplice con ”, CP_1 polizza assicurativa n.750201668, per la copertura di vari rischi;
dunque, premettendo di aver subito in data 06.01.2022 un evento sinistroso a causa del quale le era stato confezionato un apparecchio gessato, riteneva che l'evento rientrasse nella fattispecie della c.d. 'immobilizzazione' prevista dal contratto di assicurazione, chiedendo pertanto la condanna di al pagamento della somma Controparte_1 di € 3.250,00 a titolo di indennità;
considerato che
con l'appello la ha, in sostanza, contestato la sentenza di primo Pt_1 grado ritenendo erronea l'interpretazione del giudice di pace in relazione alla definizione di immobilizzazione, sul presupposto che il trauma distorsivo subito dalla stessa non rientrasse nell'elenco delle “lesioni Cluster”;
l'appellante ha dunque chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, di ritenere e dichiarare di aver diritto, a seguito dell'evento sinistroso verificatosi il
06.01.2022, ad una indennità pari da €.130,00 al giorno per l'immobilizzazione dell'arto sx con apparecchio gessato confezionato rimosso da personale medico, per come previsto dalle condizioni di contratto di assicurazione “Semplice con ” concluso tra le parti;
CP_1 conseguentemente condannare , al pagamento, in suo favore Controparte_1 della somma di €.3.250,00, oltre gli interessi e rivalutazione;
rilevato che si è costituita contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato;
che il procedimento, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
è stato trattenuto in decisione all'udienza odierna, fissata in modalità cartolare;
ritenuta la correttezza della sentenza impugnata, seppur con necessità di una parziale correzione della motivazione;
invero, dal tenore letterale del contratto non si evince che l'esclusione della garanzia derivi dalla mancata previsione, nell'elenco delle 'lesioni Cluster', del trauma patito dall'appellata; difatti, alla voce “S4a.2 delle condizioni di assicurazione – Determinazione dell'indennizzo – Criteri di indennizzabilità”, (pag. 17), l'immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici è definita come quella realizzata mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti in gesso espressamente modellato o in altri materiali similari, applicati e rimossi da personale medico. Essa può altresì consistere anche nell'immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di varia natura, fissatori esterni o stecche digitali, purché idonei a perseguire le medesime finalità terapeutiche del gesso modellato e la cui applicazione, prescritta da uno specialista ortopedico, si renda necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari ovvero rotture complete o parziali (…); considerato dunque che dal tenore letterale della clausola contrattuale che definisce l'immobilizzazione e in virtù dell'utilizzo dell'avverbio “anche”, il diritto all'indennizzo è
2 riconosciuto per il solo fatto che all'assicurato sia stato applicato un apparecchio di immobilizzazione gessato o in materiali similari, indipendentemente dalla sussistenza di una frattura ossea;
ciò detto, va rammentato in punto di diritto, con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza”( v. tra le tante Cass. ordinanza n. 1558 del 23/01/2018); osservato che nel caso in esame, come si evince dal Referto Consulenza del Presidio
Ospedaliero di Licata del 7.1.2022, veniva diagnosticato alla un trauma distorsivo Pt_1
t-t sx e si provvedeva ad immobilizzare l'arto con “bendaggio alla colla di zinco”; nel contratto di cui è causa, dopo la definizione di immobilizzazione, sempre a pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione, si precisa chiaramente che <non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa….
b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”…>>; sebbene emerga dagli atti che, dopo circa tre giorni, la si è recata nuovamente Pt_1 presso il Reparto di Ortopedia dell'Ambulatorio del P.O. di Licata lamentando una imprecisata “intolleranza al bendaggio” e che, in tale occasione, le veniva applicata una
“doccia gessata a stivaletto”, non è revocabile in dubbio che detta successiva applicazione non fosse dettata da una reale necessità clinica, bensì costituisse una mera risposta a una soggettiva sensazione di disagio riferita dalla paziente;
che, in definitiva, quale indicazione terapeutica in relazione al trauma patito dalla era stato ritenuto adeguato e proporzionato un mero bendaggio “alla colla di Pt_1 zinco”, mezzo di immobilizzazione non valido ai fini dell'efficacia assicurativa;
mentre è evidente che l'applicazione del gesso è stata disposta non per finalità di cura ma, esclusivamente, in conseguenza di una dichiarata intolleranza dell'assicurata che, tuttavia, non si è oggettivizzata in manifestazioni cutanee né, tantomeno, in comprovate esigenze mediche correlate alla lesione originariamente patita o in una riconsiderazione della natura e gravità della stessa.
L'appello va dunque rigettato non operando la garanzia assicurativa per la lesione di cui è causa;
le spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, (valore fino a € 5200,00 con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, ai minimi di legge per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto), seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ogni altra istanza ed
[...] Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'appello spiegato e NN l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano in complessivi € 852,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
Dichiara la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato .
Agrigento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
IA NO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA NO in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. richiamato dall'art. 350 bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2933 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Silvana Rinallo,
APPELLANTE
nei confronti di:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cf;
PI ; con P.IVA_1 P.IVA_2 sede legale a Milano, in Piazza Tre Torri n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Immordino;
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto l'atto di appello di avverso la sentenza n.543/2023 emessa in Parte_1 data 02.05.2023 dal Giudice di Pace di Agrigento, nel giudizio n.3067/2022 RGAC, che ha respinto la domanda spiegata;
osservato in particolar modo che emerge dagli atti di causa che con atto di citazione del
05.09.2022, notificato il 07.09.2022, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1
l'Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento la compagnia con la Controparte_1 1 quale aveva stipulato un contratto di assicurazioni denominato “Semplice con ”, CP_1 polizza assicurativa n.750201668, per la copertura di vari rischi;
dunque, premettendo di aver subito in data 06.01.2022 un evento sinistroso a causa del quale le era stato confezionato un apparecchio gessato, riteneva che l'evento rientrasse nella fattispecie della c.d. 'immobilizzazione' prevista dal contratto di assicurazione, chiedendo pertanto la condanna di al pagamento della somma Controparte_1 di € 3.250,00 a titolo di indennità;
considerato che
con l'appello la ha, in sostanza, contestato la sentenza di primo Pt_1 grado ritenendo erronea l'interpretazione del giudice di pace in relazione alla definizione di immobilizzazione, sul presupposto che il trauma distorsivo subito dalla stessa non rientrasse nell'elenco delle “lesioni Cluster”;
l'appellante ha dunque chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, di ritenere e dichiarare di aver diritto, a seguito dell'evento sinistroso verificatosi il
06.01.2022, ad una indennità pari da €.130,00 al giorno per l'immobilizzazione dell'arto sx con apparecchio gessato confezionato rimosso da personale medico, per come previsto dalle condizioni di contratto di assicurazione “Semplice con ” concluso tra le parti;
CP_1 conseguentemente condannare , al pagamento, in suo favore Controparte_1 della somma di €.3.250,00, oltre gli interessi e rivalutazione;
rilevato che si è costituita contestando le avverse pretese e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato;
che il procedimento, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
è stato trattenuto in decisione all'udienza odierna, fissata in modalità cartolare;
ritenuta la correttezza della sentenza impugnata, seppur con necessità di una parziale correzione della motivazione;
invero, dal tenore letterale del contratto non si evince che l'esclusione della garanzia derivi dalla mancata previsione, nell'elenco delle 'lesioni Cluster', del trauma patito dall'appellata; difatti, alla voce “S4a.2 delle condizioni di assicurazione – Determinazione dell'indennizzo – Criteri di indennizzabilità”, (pag. 17), l'immobilizzazione di arti, apparati e distretti anatomici è definita come quella realizzata mediante apparecchi ortopedici immobilizzanti in gesso espressamente modellato o in altri materiali similari, applicati e rimossi da personale medico. Essa può altresì consistere anche nell'immobilizzazione mediante tutori ortopedici esterni di varia natura, fissatori esterni o stecche digitali, purché idonei a perseguire le medesime finalità terapeutiche del gesso modellato e la cui applicazione, prescritta da uno specialista ortopedico, si renda necessaria a seguito di fratture ossee, lesioni capsulari ovvero rotture complete o parziali (…); considerato dunque che dal tenore letterale della clausola contrattuale che definisce l'immobilizzazione e in virtù dell'utilizzo dell'avverbio “anche”, il diritto all'indennizzo è
2 riconosciuto per il solo fatto che all'assicurato sia stato applicato un apparecchio di immobilizzazione gessato o in materiali similari, indipendentemente dalla sussistenza di una frattura ossea;
ciò detto, va rammentato in punto di diritto, con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza”( v. tra le tante Cass. ordinanza n. 1558 del 23/01/2018); osservato che nel caso in esame, come si evince dal Referto Consulenza del Presidio
Ospedaliero di Licata del 7.1.2022, veniva diagnosticato alla un trauma distorsivo Pt_1
t-t sx e si provvedeva ad immobilizzare l'arto con “bendaggio alla colla di zinco”; nel contratto di cui è causa, dopo la definizione di immobilizzazione, sempre a pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione, si precisa chiaramente che <non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa….
b) i bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”…>>; sebbene emerga dagli atti che, dopo circa tre giorni, la si è recata nuovamente Pt_1 presso il Reparto di Ortopedia dell'Ambulatorio del P.O. di Licata lamentando una imprecisata “intolleranza al bendaggio” e che, in tale occasione, le veniva applicata una
“doccia gessata a stivaletto”, non è revocabile in dubbio che detta successiva applicazione non fosse dettata da una reale necessità clinica, bensì costituisse una mera risposta a una soggettiva sensazione di disagio riferita dalla paziente;
che, in definitiva, quale indicazione terapeutica in relazione al trauma patito dalla era stato ritenuto adeguato e proporzionato un mero bendaggio “alla colla di Pt_1 zinco”, mezzo di immobilizzazione non valido ai fini dell'efficacia assicurativa;
mentre è evidente che l'applicazione del gesso è stata disposta non per finalità di cura ma, esclusivamente, in conseguenza di una dichiarata intolleranza dell'assicurata che, tuttavia, non si è oggettivizzata in manifestazioni cutanee né, tantomeno, in comprovate esigenze mediche correlate alla lesione originariamente patita o in una riconsiderazione della natura e gravità della stessa.
L'appello va dunque rigettato non operando la garanzia assicurativa per la lesione di cui è causa;
le spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, (valore fino a € 5200,00 con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, ai minimi di legge per l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto), seguono come di consueto la soccombenza.
p.q.m.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ogni altra istanza ed
[...] Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RESPINGE l'appello spiegato e NN l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano in complessivi € 852,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
Dichiara la sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del DPR
115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato .
Agrigento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
IA NO
4