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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
Sezione Lavoro e vertente tra: rappresentato e difeso dall' Avv. LUCA FORTUNATO Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' , nella Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante, proponendo opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento, nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n.rg. 4526/2024), il CTU nominato dal Giudice, dott. negava la sussistenza del requisito di cui all' art. 1 L. 18/80. Persona_1 Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione alla provvidenza negata.
Si è costituito in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU e deducendo, comunque, l'infondatezza della domanda nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stato riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento all'indennità di accompagnamento.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, l'indennità di accompagnamento spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2
e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Nel caso di specie, il CTU, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha riscontrato un quadro clinico caratterizzato da “Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Deficit visus (VODc 10/10; VOSc 7/10), in soggetto con arterite gigantocellulare, in terapia farmaco biologico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Osteoporosi e poliartrosi con difficoltà alla deambulazione”.
A fronte di tale complesso morboso, tuttavia, il CTU ha evidenziato come “in corso di visita medico legale, il Sig. si presentava in discrete condizioni di salute, con Parte_1 difficoltà deambulatoria con necessità di appoggi (deambula con 2 bastoni canadesi ma non è nella impossibilità di deambulare)” e come “Anche la visita Geriatrica effettuato in data 11.07.2024 presso ASL RM5 evidenzia deterioramento cognitivo di grado moderato e deficit ma non impossibilità alla deambulazione. Per la ipoacusia nel certificato ORL del
11.7.24 viene annotato che è portatrice di protesi acustica”, concludendo, pertanto,
l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla sopracitata norma.
Inoltre, a fronte delle note critiche prevenute dal CTP del ricorrente - concernenti, tra l'altro, la valutazione geriatrica multidimensionale e multifunzionale del 11.7.2024, già valutata dal
CTU – il CTU ha ulteriormente sottolineato che caso in esame “si obiettivavano discrete condizioni di salute ma soprattutto il periziando presentava difficoltà ma non impossibilità alla deambulazione e ai passaggi posturali autonomi. Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, come anche riportato dal CTP, la valutazione specialistica del luglio 2024 documentava un punteggio del MMSE pari a 23/30: secondo tale scala, quando il punteggio
è uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive.”, confermando, pertanto, le proprie già rassegnate conclusioni.
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP (n.rg. 4526/2024), liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP n. rg. 4526/2024, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1164 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
Sezione Lavoro e vertente tra: rappresentato e difeso dall' Avv. LUCA FORTUNATO Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' , nella Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante, proponendo opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento, nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 L. 18/80.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n.rg. 4526/2024), il CTU nominato dal Giudice, dott. negava la sussistenza del requisito di cui all' art. 1 L. 18/80. Persona_1 Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario necessario per la concessione alla provvidenza negata.
Si è costituito in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU e deducendo, comunque, l'infondatezza della domanda nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stato riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento all'indennità di accompagnamento.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, l'indennità di accompagnamento spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2
e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”.
Nel caso di specie, il CTU, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha riscontrato un quadro clinico caratterizzato da “Diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Deficit visus (VODc 10/10; VOSc 7/10), in soggetto con arterite gigantocellulare, in terapia farmaco biologico. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Osteoporosi e poliartrosi con difficoltà alla deambulazione”.
A fronte di tale complesso morboso, tuttavia, il CTU ha evidenziato come “in corso di visita medico legale, il Sig. si presentava in discrete condizioni di salute, con Parte_1 difficoltà deambulatoria con necessità di appoggi (deambula con 2 bastoni canadesi ma non è nella impossibilità di deambulare)” e come “Anche la visita Geriatrica effettuato in data 11.07.2024 presso ASL RM5 evidenzia deterioramento cognitivo di grado moderato e deficit ma non impossibilità alla deambulazione. Per la ipoacusia nel certificato ORL del
11.7.24 viene annotato che è portatrice di protesi acustica”, concludendo, pertanto,
l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla sopracitata norma.
Inoltre, a fronte delle note critiche prevenute dal CTP del ricorrente - concernenti, tra l'altro, la valutazione geriatrica multidimensionale e multifunzionale del 11.7.2024, già valutata dal
CTU – il CTU ha ulteriormente sottolineato che caso in esame “si obiettivavano discrete condizioni di salute ma soprattutto il periziando presentava difficoltà ma non impossibilità alla deambulazione e ai passaggi posturali autonomi. Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, come anche riportato dal CTP, la valutazione specialistica del luglio 2024 documentava un punteggio del MMSE pari a 23/30: secondo tale scala, quando il punteggio
è uguale o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive.”, confermando, pertanto, le proprie già rassegnate conclusioni.
Orbene, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP (n.rg. 4526/2024), liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP n. rg. 4526/2024, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
GI Busoli