Articolo 1 della Legge 21 luglio 1950, n. 818
Articolo 2
Versione
26 ottobre 1950
Art. 1.
Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana, si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1950