Art. 1.
Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana, si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana, si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.