Legge 23 dicembre 1997, n. 454

Commentari6

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  • 1"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (aggiornata al 2024)
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 gennaio 2024

  • 2Decreto Genova: il testo coordinato in Gazzetta UfficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2018

  • 3Legge Finanziaria 2006 (266/2005)
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 dicembre 2005

    Lo scorso 22 dicembre l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva la finanziaria 2006. L'art. 1 comma 612 prevede l'entrata in vigore al 1 gennaio 2006. Ecco in sintesi le principali misure della manovra 2006: – assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli dal secondo in su nati o adottati nel 2006. E' previsto un tetto di reddito di 50.000 euro annui; – le spese sostenute per mandare i figli all'asilo saranno detraibili per il 19% fino ad un massimo di 632 euro annui per ogni figlio; – tagliati dell'1% i contributi sociali a favore dei datori di lavoro; – nascita della Banca del Sud; – indennizzo per le vittime delle frodi finanziarie; – …

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  • 4Legge finanziaria 2006 pubblicata sulla Gazzetta UfficialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 dicembre 2005

  • 5Testo del ''collegato mercati''- Titoli II - IIIAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2001
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Giurisprudenza29

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  • 1Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2458
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati: 1)dott. Donatella Casablanca____________ Presidente 2)dott. Eliana Romeo _________________ Consigliere rel. 3)dott. Maria Vittoria Valente ____________ Consigliere All'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 ha deliberato la seguente SENTENZA Nel procedimento n.1795/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 640/2022 emessa in data 25 gennaio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra (c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura posta in separato atto con il ricorso …
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    • indennità di preavviso·
    • differenze retributive·
    • appello principale·
    • CCNL FISE·
    • principio tempus regit actum·
    • inquadramento lavorativo·
    • mezzi d'opera·
    • appello incidentale·
    • prova testimoniale·
    • art. 54 codice della strada

  • 2Trib. Treviso, sentenza 16/04/2025, n. 572
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO Sezione 1^ Civile Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2357 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da: con l'Avv. Stefano L'Erario Parte_1 RICORRENTE CONTRO , con la dott.ssa M. Priano Controparte_1 RESISTENTE OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Annullare o comunque dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione CP_2 0043514 del 5/9/2023 e di conseguenza anche il verbale della sezione Polizia Stradale di n. 1019360 del 13.1.2020. …
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    • iscrizione albo autotrasportatori·
    • opposizione ordinanza ingiunzione·
    • motivazione succinta ordinanza·
    • visto MCTC·
    • comodato d'uso veicolo·
    • principio di specialità·
    • spese di lite·
    • art. 46 L. 298/1974·
    • trasporto abusivo·
    • tardività procedimento amministrativo

  • 3Trib. Roma, sentenza 01/02/2024, n. 1902
    Provvedimento: N. R.G. 34016/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Lucia De Bernardin; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 34016 /2020 PROMOSSA DA , (C.F. ), domiciliato in Via Paladino, 32 Parte_1 C.F._1 70027 Palo del Colle ITALIA; rappresentato e difeso dall'avv. RASO FRANCESCO giusta procura in atti. ATTORE CONTRO Controparte_1 C.F. ), [...] P.IVA_1 domiciliato in VIA PORTOGHESI ROMA; rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ROMA CONVENUTO CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Oggetto del presente procedimento è …
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    • art. 105 d.lgs. 112/1998·
    • responsabilità pubblica amministrazione·
    • difetto di giurisdizione·
    • competenza territoriale·
    • albo nazionale autotrasportatori·
    • danno da lesione incolpevole affidamento·
    • prescrizione diritto risarcimento·
    • legittimazione passiva·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 4Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/11/2023, n. 603
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 242/2019 R.G.L. promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliato in Acquedolci Parte_1 C.F._1 (Me), via Cicerone n. 8 presso lo studio dell'Avv. Emidio Riolo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Brolo (Me), via Dante n. 3 presso lo studio …
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    • inquadramento professionale·
    • C.C.N.L. servizi ambientali·
    • art. 2729 c.c.·
    • differenze retributive·
    • subentro appalto·
    • compensazione spese·
    • scatti di anzianità·
    • mansioni superiori·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • onere della prova

  • 5Trib. Brindisi, sentenza 20/09/2023, n. 1364
    Provvedimento: Tribunale Ordinario di Brindisi Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro N.R.G. 580/2022 Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 20/09/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da , rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERNARDI Parte_1 BRIGITTE e PORTALURI ALESSANDRA ricorrente contro , rappresentato e difeso dall' Avv.to CANETTI UMBERTO Controparte_1 Resistente , rappresentato e difeso dall' Avv.to FABIOLA LEONE CP_2 Resistente OGGETTO: categoria e qualifica RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato, adiva l'intestato Parte_1 Tribunale di Brindisi, al fine di ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: …
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    • art. 6 CCNL·
    • inquadramento professionale·
    • costipatore·
    • accordo sindacale·
    • CCNL di categoria·
    • art. 2103 c.c.·
    • mansioni superiori·
    • onere della prova·
    • compattatore·
    • cambio di appalto
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
    e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato). 1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle imprese monoveicolari ottenendo in tal modo una riduzione di capacita' di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.
    2. Ai fini della presente legge si intende:
    a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attivita' di cui all' articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ; c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;)) d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all' articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ; e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V titolo Vl, capo I o del libro V, Titolo X capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio,il semirimorchio con o senza i veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.
    3. Per il conseguimento di maggiori piu' adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonche' per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle seguenti finalita':
    a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive; b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive; c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive; d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unita' di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.
    4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 , al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
    a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione; b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali; c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE; d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alla normativa comunitaria; e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; g) il comitato centrale cura le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 ; h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all' articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162 , versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e dalla presente legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.
    5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298 , in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
    6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.
    7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.
  • Art. 2. (Investimenti innovativi e formazione
    professionale). (( 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
    a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a); b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
    c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 , e per consentire una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato e' limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a); d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita' dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a); e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). )) 2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate ((o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001)) , possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:
    a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni; b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;)) c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c), mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo; d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate ((fino al 25 per cento del costo totale.)) Sono ammesse anticipazioni.
    3. , possono essere concessi alla medesima impresa anche per piu' operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in essere.
    4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
    a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e); b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo l9 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, e dando priorita' ai veicoli a minore impatto di inquinamento; c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalita' ed il trasporto combinato; d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1; e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27)) .
    5. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita' che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo 8 prospettera' al richiedente tale possibilita' e indichera' la parte di investimento che mediante la presente legge potra' essere finanziata. Analogamente si procedera' ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.
    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27)) .
  • Art. 3. (Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori
    monoveicolari ed alla riduzione volontaria
    dell'offerta di trasporto). 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacita' di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attivita' di autotrasporto.
    2. La liquidazione dei contributi e' subordinata congiuntamente:
    a) alla cessazione definitiva dell'attivita' sia direttamente che indirettamente; b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all' articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 . La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avra' effetto per dieci anni e inibira' all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
    3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:
    a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita' un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge; b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attivita' e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo; c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all' articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
    4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del periodo di attivita'. I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
    5. Il contributo e' riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilita' di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed e' erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27)) .
    7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27)) .
    8. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27)) .
    9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27)) .