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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI ES, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1376/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6 76121 Barlett
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 15 e pubblicata il 28/06/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS020100936 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS020101059 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienz Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 1376 / 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso è conseguente alla riassunzione del giudizio a seguito della Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione sez. Trib., n. 34223/2021, pronunciata in data 25.06.2021,
depositata il 15.11.2021 (doc. all. in atti), in materia di II.DD. ed IVA, con la quale è stata cassata
con rinvio, la sentenza n. 518/11/2015 , pronunciata dalla C.G.T. di secondo grado della Puglia,
di Bari del 06/02/2015, per il periodo di imposta anni 2006 e 2007.
L'Ufficio ha contestato alla società contribuente l'indebita utilizzazione di un deposito fiscale gestito virtualmente da altra società; ove entrambe le sentenze di merito hanno accolto le deduzioni della contribuente affermando il difetto di legittimazione in capo all'Agenzia delle Entrate, competente la ADM.
La Suprema Corte, all'appello della sentenza n. 518/11/2015, della Agenzia delle Entrate notificato in data 20.10.2016 con riguardo agli ex Soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1, della società “Società_1 ”, ha accolto il ricorso erariale, ritenendo che la questione vertente sulla legittimazione, o meno, dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'IVA all'importazione non ha natura di dazio ma di tributo.
La Cassazione ha evidenziato che le Corti a partire dall'anno 2016, le quali hanno rivalutato la vicenda per cui vi è causa rispetto all'orientamento precedente adottando una. interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che l'IVA all'importazione non ha natura di dazio doganale ma di tributo;
la competenza dell'Agenzia delle Dogane, invero, si configura esclusivamente quando vi è coincidenza tra l'immissione in libera pratica e la sua immissione in consumo e non invece quando la prima precede temporalmente seconda, (ex multis e di recente, Cass. 24.7.2019 n. 19987)
Per le ragioni esposte, accoglie il ricorso e cassata con rinvio, la sentenza impugnata per nuovo giudizio, anche per le spese, alla Corte di secondo grado in diversa composizione.
Tutto ciò premesso la fattispecie in esame ha origine dagli avvisi di accertamento TVS020100936 ( anno d'imposta 2006) e n. TVS020101059 (anno d'imposta 2007) con i quali l'Ufficio, sulla scorta del PVC redatto dalla GdF di Barletta in data 17.05.2011, recuperava a tassazione l'Iva non versata.
Alla base del recupero vi era la contestazione dell'indebito utilizzo, da parte della società ricorrente, del regime agevolativo connesso al deposito fiscale Iva, contestazione nascente da una indagine posta Società_2in essere nei confronti della srl, società che gestiva un deposito doganale ubicato all'interno del porto di Luogo_1.
La Commissione preliminarmente rilevava il difetto di competenza funzionale dell'AE alla emissione degli avvisi di accertamento opposti. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio, che chiedeva la riforma della sentenza appellata con conferma della legittimità degli atti impugnati. Resisteva la Società, insisteva sull'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate e concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 518/11/2015 rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'impugnata sentenza.
La Commissione riteneva che la tesi dell'ufficio in merito all'applicazione dell'art. 50 bis, n. 5 fosse errata e pertanto non condivisibile, atteso che la richiamata disposizione normativa attribuiva, in via generale, competenza funzionale all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercitava la vigilanza sull'impianto e solo in via residuale e previa intesa con i predetti uffici consentiva di eseguire controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati;
previe intese che nel caso di specie mancavano, ovvero non erano state documentate>>.
L'ufficio ricorreva dinanzi alla suprema Corte di Cassazione per motivi di :
- Violazione dell'art. 50-bis, comma5, del d.L N. 331 del1993, e 70 del d.P.R. 633 del 1972, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
- Violazione dell'art. 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Indi, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 34223/2021, dopo aver riconosciuto la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'Iva all'importazione, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione.
Con atto di riassunzione
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in data 12.05.2022 quali ex soci della Società_1 ., cessata in data 09.09.2016, notificavano alla Agenzia delle Entrate BAT, atto di riassunzione con istanza di trattazione in pubblica udienza.
Prospettando in sintesi, in fatto che, risulta pacifico ed incontroverso che l'Iva è stata assolta dalla società all'atto di estrazione della merce dal deposito Iva in regime di reverse charge, con emissione autofatture.
Invero, la Guardia di finanza ha accertato che dalle scritture tenute dalla ditta sottoposta ad ispezione emerso che, ha emesso le autofatture (ai sensi dell'art. 17, c. 3, del Dpr N. 633/1972) per l'estrazione della merce dal deposito Iva gestito dalla “Società_2 ”, ha annotato le citate autofatture, attraverso il meccanismo del “reverse charge”, sia sul registro Iva degli acquisti che delle fatture emesse con l'evidenziazione dell'imposta, determinando la “sterilizzazione” della stessa, ossia un'operazione “neutra” ai fini dell'IVA” ( PVC p.14 e 15.).
Prospettando l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento in oggetto n. TVS0201000936 e TVS02010159 per gli anni 2006 e 2007, confermando la sentenza della CTP di Bari n. 120/15/13 depositata il 28/06/2016 (doc. all. in atti); La Agenzia Entrate BAT ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, evidenzia che l'Ufficio, preso atto delle determinazioni giudiziarie relative agli avvisi di accertamento in esame, chiede la dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuta autotutela.
Alla odierna pubblica udienza dopo la introduzione del relatore la parte costituita si riporta alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che, a seguito della Ordinanza n. 22962/2016 di rinvio della Corte di Cassazione, è tenuta ad esaminare i motivi (come impugnato dall'Ufficio avverso la sentenza sfavorevole di I grado)
Invero, la Agenzia delle Entrate, BAT, a seguito della sentenza della CTP di Bari e successivo appello (doc. in atti),, che ha annullato con provvedimento protocollo n. 6142/2017 del 23.10.2017, notificato al contribuente in data17.07.2019 la Direzione Provinciale Barletta –Andria- Trani ha provveduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento n. TVS020100936 ( anno d'imposta 2006) e n. TVS020101059 (anno d'imposta 2007.
Il collegio dispone in conformità a quanto accertato, di venuta meno la materia del contendere che, pertanto, ricorre la cessazione della materia del contendere, per il venir meno delle ragioni sottostanti (all'introduzione di esso), in forza della normativa sopravvenuto annullamento in autotutela.
Tale pronuncia è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presupposto, infatti, di sopravvenuti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si dichiara la cessazione della materia del contendere. per il venir meno della stessa, con conferma della sentenza n. 120/15/13 depositata il 28/06/2016, di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 4 di Bari, , giudicando in sede di rinvio, preso atto della cessata materia del contendere derivante da annullamento in autotutela totale degli avvisi ut supra, impugnati, emesso dalla D.P BAT, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione della causa.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le parti dichiarano (doc. all. in atti), la condivisa compensazione delle stesse come da atto da entrambe sottoscritto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, (già Commissione Tributaria Regionale). Ricorrente_1 Ricorrente_2Sez. 4 , pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto e , nei confronti dell'appellata Agenzia Entrate BAT avverso sentenza n. 120/15/13 depositata il 28.06.2016, della CTP di Bari, cosi provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per totale annullamento degli atti impugnati.
- compensa la tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Così deciso in Bari, Addì 03.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Francesco Diliso
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI ES, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1376/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino 6 76121 Barlett
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 120/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 15 e pubblicata il 28/06/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS020100936 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS020101059 IVA-SCAMBI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienz Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - BARI R.G. Ricorsi n 1376 / 2022 Sezione 4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso è conseguente alla riassunzione del giudizio a seguito della Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione sez. Trib., n. 34223/2021, pronunciata in data 25.06.2021,
depositata il 15.11.2021 (doc. all. in atti), in materia di II.DD. ed IVA, con la quale è stata cassata
con rinvio, la sentenza n. 518/11/2015 , pronunciata dalla C.G.T. di secondo grado della Puglia,
di Bari del 06/02/2015, per il periodo di imposta anni 2006 e 2007.
L'Ufficio ha contestato alla società contribuente l'indebita utilizzazione di un deposito fiscale gestito virtualmente da altra società; ove entrambe le sentenze di merito hanno accolto le deduzioni della contribuente affermando il difetto di legittimazione in capo all'Agenzia delle Entrate, competente la ADM.
La Suprema Corte, all'appello della sentenza n. 518/11/2015, della Agenzia delle Entrate notificato in data 20.10.2016 con riguardo agli ex Soci Ricorrente_2 e Ricorrente_1, della società “Società_1 ”, ha accolto il ricorso erariale, ritenendo che la questione vertente sulla legittimazione, o meno, dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'IVA all'importazione non ha natura di dazio ma di tributo.
La Cassazione ha evidenziato che le Corti a partire dall'anno 2016, le quali hanno rivalutato la vicenda per cui vi è causa rispetto all'orientamento precedente adottando una. interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha stabilito che l'IVA all'importazione non ha natura di dazio doganale ma di tributo;
la competenza dell'Agenzia delle Dogane, invero, si configura esclusivamente quando vi è coincidenza tra l'immissione in libera pratica e la sua immissione in consumo e non invece quando la prima precede temporalmente seconda, (ex multis e di recente, Cass. 24.7.2019 n. 19987)
Per le ragioni esposte, accoglie il ricorso e cassata con rinvio, la sentenza impugnata per nuovo giudizio, anche per le spese, alla Corte di secondo grado in diversa composizione.
Tutto ciò premesso la fattispecie in esame ha origine dagli avvisi di accertamento TVS020100936 ( anno d'imposta 2006) e n. TVS020101059 (anno d'imposta 2007) con i quali l'Ufficio, sulla scorta del PVC redatto dalla GdF di Barletta in data 17.05.2011, recuperava a tassazione l'Iva non versata.
Alla base del recupero vi era la contestazione dell'indebito utilizzo, da parte della società ricorrente, del regime agevolativo connesso al deposito fiscale Iva, contestazione nascente da una indagine posta Società_2in essere nei confronti della srl, società che gestiva un deposito doganale ubicato all'interno del porto di Luogo_1.
La Commissione preliminarmente rilevava il difetto di competenza funzionale dell'AE alla emissione degli avvisi di accertamento opposti. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio, che chiedeva la riforma della sentenza appellata con conferma della legittimità degli atti impugnati. Resisteva la Società, insisteva sull'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate e concludeva per il rigetto del gravame, con vittoria di spese di giudizio.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 518/11/2015 rigettava l'appello dell'Ufficio e confermava l'impugnata sentenza.
La Commissione riteneva che la tesi dell'ufficio in merito all'applicazione dell'art. 50 bis, n. 5 fosse errata e pertanto non condivisibile, atteso che la richiamata disposizione normativa attribuiva, in via generale, competenza funzionale all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercitava la vigilanza sull'impianto e solo in via residuale e previa intesa con i predetti uffici consentiva di eseguire controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati;
previe intese che nel caso di specie mancavano, ovvero non erano state documentate>>.
L'ufficio ricorreva dinanzi alla suprema Corte di Cassazione per motivi di :
- Violazione dell'art. 50-bis, comma5, del d.L N. 331 del1993, e 70 del d.P.R. 633 del 1972, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
- Violazione dell'art. 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Indi, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 34223/2021, dopo aver riconosciuto la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate all'accertamento e al recupero dell'Iva all'importazione, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio alla CTR, in diversa composizione.
Con atto di riassunzione
Ricorrente_1 e Ricorrente_2, in data 12.05.2022 quali ex soci della Società_1 ., cessata in data 09.09.2016, notificavano alla Agenzia delle Entrate BAT, atto di riassunzione con istanza di trattazione in pubblica udienza.
Prospettando in sintesi, in fatto che, risulta pacifico ed incontroverso che l'Iva è stata assolta dalla società all'atto di estrazione della merce dal deposito Iva in regime di reverse charge, con emissione autofatture.
Invero, la Guardia di finanza ha accertato che dalle scritture tenute dalla ditta sottoposta ad ispezione emerso che, ha emesso le autofatture (ai sensi dell'art. 17, c. 3, del Dpr N. 633/1972) per l'estrazione della merce dal deposito Iva gestito dalla “Società_2 ”, ha annotato le citate autofatture, attraverso il meccanismo del “reverse charge”, sia sul registro Iva degli acquisti che delle fatture emesse con l'evidenziazione dell'imposta, determinando la “sterilizzazione” della stessa, ossia un'operazione “neutra” ai fini dell'IVA” ( PVC p.14 e 15.).
Prospettando l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento in oggetto n. TVS0201000936 e TVS02010159 per gli anni 2006 e 2007, confermando la sentenza della CTP di Bari n. 120/15/13 depositata il 28/06/2016 (doc. all. in atti); La Agenzia Entrate BAT ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, evidenzia che l'Ufficio, preso atto delle determinazioni giudiziarie relative agli avvisi di accertamento in esame, chiede la dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuta autotutela.
Alla odierna pubblica udienza dopo la introduzione del relatore la parte costituita si riporta alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che, a seguito della Ordinanza n. 22962/2016 di rinvio della Corte di Cassazione, è tenuta ad esaminare i motivi (come impugnato dall'Ufficio avverso la sentenza sfavorevole di I grado)
Invero, la Agenzia delle Entrate, BAT, a seguito della sentenza della CTP di Bari e successivo appello (doc. in atti),, che ha annullato con provvedimento protocollo n. 6142/2017 del 23.10.2017, notificato al contribuente in data17.07.2019 la Direzione Provinciale Barletta –Andria- Trani ha provveduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento n. TVS020100936 ( anno d'imposta 2006) e n. TVS020101059 (anno d'imposta 2007.
Il collegio dispone in conformità a quanto accertato, di venuta meno la materia del contendere che, pertanto, ricorre la cessazione della materia del contendere, per il venir meno delle ragioni sottostanti (all'introduzione di esso), in forza della normativa sopravvenuto annullamento in autotutela.
Tale pronuncia è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presupposto, infatti, di sopravvenuti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si dichiara la cessazione della materia del contendere. per il venir meno della stessa, con conferma della sentenza n. 120/15/13 depositata il 28/06/2016, di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 4 di Bari, , giudicando in sede di rinvio, preso atto della cessata materia del contendere derivante da annullamento in autotutela totale degli avvisi ut supra, impugnati, emesso dalla D.P BAT, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione della causa.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le parti dichiarano (doc. all. in atti), la condivisa compensazione delle stesse come da atto da entrambe sottoscritto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, (già Commissione Tributaria Regionale). Ricorrente_1 Ricorrente_2Sez. 4 , pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto e , nei confronti dell'appellata Agenzia Entrate BAT avverso sentenza n. 120/15/13 depositata il 28.06.2016, della CTP di Bari, cosi provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per totale annullamento degli atti impugnati.
- compensa la tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Così deciso in Bari, Addì 03.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Francesco Diliso