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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5200/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20517561 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ricorre avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 20517561 del 2024, notificato il 02/04/2024, dell'importo complessivo di € 397,30 per IMU Comune di Paternò anno 2016.
A sostegno del ricorso, eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico a quello impugnato.
Si è costituita AREA spa, concessionario per riscossione del Comune di PAternò, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, infatti, è possibile verificare che il mancato pagamento del tributo IMU 2016 contestato con l'avviso di accertamento esecutivo n. 2370 venne notificato al ricorrente in data 04/11/2021, risultando dalla relata che lo stesso si rifiutò di ricevere la notifica.
Di seguito, la stessa Area S.r.l. emetteva il sollecito di pagamento ex L. n. 160/2019 n. 18587685 e la relativa notifica si perfezionava nei confronti del contribuente in data 07/11/2023 per compiuta giacenza.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
La accertata regolarità della notifica dell'atto presupposto a quello oggetto di impugnazione rende dunque inammissibile il ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5200/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20517561 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1 ricorre avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 20517561 del 2024, notificato il 02/04/2024, dell'importo complessivo di € 397,30 per IMU Comune di Paternò anno 2016.
A sostegno del ricorso, eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico a quello impugnato.
Si è costituita AREA spa, concessionario per riscossione del Comune di PAternò, chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, infatti, è possibile verificare che il mancato pagamento del tributo IMU 2016 contestato con l'avviso di accertamento esecutivo n. 2370 venne notificato al ricorrente in data 04/11/2021, risultando dalla relata che lo stesso si rifiutò di ricevere la notifica.
Di seguito, la stessa Area S.r.l. emetteva il sollecito di pagamento ex L. n. 160/2019 n. 18587685 e la relativa notifica si perfezionava nei confronti del contribuente in data 07/11/2023 per compiuta giacenza.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
La accertata regolarità della notifica dell'atto presupposto a quello oggetto di impugnazione rende dunque inammissibile il ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovuti, a favore della parte resistente. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa