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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2026, n. 19104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19104 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NC nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO, che ha concluso chiedendo, previa esclusione dell'aggravante della rilevante gravità del danno, in accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso, rideterminarsi la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, con rigetto nel resto;
udito l’avvocato GIOVANNI VILLARI nell’interesse della ricorrente NC CA, che ha illustrato i motivi di ricorso e quelli aggiunti e ne ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 14 novembre 2025, riformava in parte quella del Tribunale di Messina, riqualificando la bancarotta fraudolenta documentale in quella semplice, nonché riducendo la pena, e confermando nel resto la responsabilità penale di TT CA – nella qualità Penale Sent. Sez. 5 Num. 19104 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI NC Data Udienza: 27/02/2026 2 di liquidatrice della fallita Terramare S.r.l. - in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria distrattiva, nonché di bancarotta semplice ex artt. 224 e 217, comma 1, n. 4, l. fall. per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di TT CA consta di cinque motivi, ai quali si aggiungono ulteriori quattro motivi nuovi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte di appello, pur avendo riqualificato la condotta di bancarotta documentale da fraudolenta in semplice, illogicamente replicava al motivo di appello, che aveva denunciato la violazione della regola dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto aveva ritenuto fungibili le condotte di bancarotta documentale specifica e generica, poi contraddicendosi e operando la riqualificazione della condotta in bancarotta semplice. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente deduce anche violazione di legge, avendo la Corte di appello operato la riqualificazione in bancarotta documentale semplice senza alcuna valutazione in merito a quali scritture non fossero state tenuto o lo fossero state in modo irregolare nonché in ordine a quale prova vi fosse della colpa. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche denunciando travisamento, in relazione alle condotte distrattive. 4.1 In primo luogo, quanto alla qualificazione del rimborso finanziamento soci, contesta la ricorrente che la disciplina della postergazione ex art. 2467 cod. civ. possa trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il finanziamento operato da CA risultava essere a titolo di mutuo, cosicché la condotta doveva essere qualificata come bancarotta preferenziale. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la natura del versamento, non confrontandosi con gli elementi emergenti – dovendosi confrontare con la volontà delle parti contrattuali - quali le finalità pratiche perseguite per fronteggiare spese correnti, l’iscrizione in bilancio fra i debiti, ritenendo applicabile la regola civilistica e traendone erroneamente la natura distrattiva del rimborso, mentre lo stesso andava ricondotto alla natura preferenziale. Inoltre, la previsione del decreto liquidità del 8 aprile 2020 n. 23 escludeva l’applicabilità della regola della postergazione per le società a responsabilità limitata dal 9 aprile al 31 dicembre 2020. Tale doglianza viene ripresa anche dal secondo motivo aggiunto. 3 4.2 Quanto all’autoliquidazione del compenso, la Corte di appello si sarebbe rifatta ad un orientamento giurisprudenziale che richiede la delibera assembleare o la previsione statutaria, non confrontandosi con le pronunce di legittimità che chiedono al Giudice di verificare la congruità del compenso rispetto alla quantità e qualità dell’attività prestata. Difetterebbe ogni valutazione sulla congruità del compenso anche alla luce delle indicazioni provenienti dal perito, nominato dal Giudice dell’udienza preliminare, che aveva ritenuto la congruità dei compensi nella misura di 1500 euro al mese, senza tener conto della circostanza che l’assenza di una delibera era funzionale a poter valutare il compenso dovuto anno dopo anno, per renderlo proporzionato all’andamento della società. Ciò che escluderebbe la fraudolenza. Il quarto motivo aggiunto precisa ulteriormente la presente censura. 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in quanto la sentenza rappresenta la diminuzione totale dei debiti fra il 2018 e il 2020, salvo però ritenere l’aggravamento del dissesto da oltre 60mila euro nel 2018 a 314mila euro nel 2020. Il terzo motivo aggiunto integra la doglianza con riferimento all’immissione di liquidità proveniente dalla imputata e con la considerazione che l’aggravamento del dissesto deve essere effettivo. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere la Corte di appello ritenuto che le condotte distrattive ammontassero a 144mila euro - già in sé non integrante l’aggravante - in vero da ritenersi pari a 44mila euro, per quanto emerge dalla perizia. 7. Il quinto motivo lamenta motivazione apparente in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, avendo valorizzato la sentenza la volontà positiva della imputata di evitare il fallimento. 8. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono. 4 2. Il primo motivo è complessivamente infondato. La contestazione di bancarotta documentale - «sottraeva le scritture contabili obbligatorie in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari» - conduceva in primo grado alla qualificazione giuridica della condotta come bancarotta di tipo generico, avendo fatto prevalere il primo Giudice il dato dell’omesso aggiornamento delle scritture esistenti. La Corte di appello, invece, riqualifica la condotta in quella di bancarotta documentale specifica, pur concludendo che – per l’insussistenza del necessario dolo specifico - la condotta dovesse essere ricondotta a quella di bancarotta semplice documentale. La doglianza proposta con il primo motivo risulta infondata in quanto corretto è l’argomentare della Corte di appello. In primo luogo, la Corte territoriale correttamente rileva come anche la parziale omessa tenuta integri la condotta di bancarotta specifica. A riguardo basti richiamare quanto afferma Sez. 5 Gualandri che in motivazione afferma - a proposito della bancarotta documentale specifica, che implica la sussistenza del dolo specifico - che tale fattispecie può riguardare anche solo parte delle scritture contabili: «Anzitutto, perché l'omissione annotativa integri la fattispecie alternativamente prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, è necessaria la sussistenza del dolo specifico. In presenza di questa condizione, afferente all'elemento soggettivo del reato, non è necessario che detta omissione annotativa sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tutte le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico. Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte..." le scritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e dei libri contabili e non in una loro tenuta lacunosa, connotata da omissioni annotative […]. Si è, inoltre, spiegato, ad ulteriore individuazione del discrimine tra le due fattispecie delineate dalla disposizione di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, che la fraudolenta tenuta delle scritture, a dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, [...], Rv. 284677). Nel caso in esame, a differenza di quello che deduce la ricorrente, dalle sentenze di merito emergeva la prova che alcune scritture non erano state tenute dal terzo trimestre 2020 e fino al fallimento: in sostanza si verteva in tema di 5 omessa tenuta di parte delle scritture per un certo arco temporale, il che integra la condotta di bancarotta documentale specifica. Proseguiva in motivazione Sez. 5 Gualandri: « Qualora emerga, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo». Si tratta proprio della verifica effettuata dalla Corte di appello che opta per una delle due possibili condotte contestate alternativamente (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01), quella documentale specifica, che viene però abbandonata dalla Corte territoriale, in quanto non è comprovato il dolo specifico: cosicché la qualificazione vira verso la bancarotta documentale semplice. Or bene, la doglianza di vizio di motivazione mossa con il primo motivo di ricorso risulta infondata, in quanto la contraddittorietà riguarda due qualificazioni giuridiche – bancarotta fraudolenta generica e specifica - che vengono entrambe abbandonate per giungere alla bancarotta documentale semplice. È di tutta evidenza per un verso che la contraddittorietà ha valore se è in grado di disarticolare l’argomentazione impugnata (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 – 01), il che nel caso in esame non è rispetto alla ritenuta bancarotta ex art. 217 l. fall., dal che deriva che la ricorrente non ha un interesse concreto che sostenga il vizio di motivazione dedotto, tanto più che la Corte di appello accoglie la proposta di riqualificazione avanzata in via subordinata della difesa dell’imputata, con il primo motivo aggiunto in appello (riportato in sentenza al fol. 4). Quanto alla violazione di legge dedotta con il primo motivo aggiunto al ricorso, per un verso lo stesso è inammissibile, in quanto non ha alcuna connessione con i motivi dedotti con il ricorso per cassazione che non formulava alcuna specifica critica in ordine alla ritenuta bancarotta semplice documentale. Deve infatti ribadirsi che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, 6 Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). Per altro verso, e comunque, la Corte di appello rende conto – con motivazione non manifestamente illogica e corretta – di quali siano i periodi in cui le scritture non furono tenute e aggiornate, rifacendosi alla dichiarazione del perito (fol. 8), per altro riportata anche nella sentenza di primo grado con maggior grado di dettaglio (fol. 9). E anche quanto al coefficiente psicologico della colpa, la Corte di appello esclude che vi sia stato dolo specifico da parte di CA, dando atto che le scritture per altra parte erano state tenute e depositate, individuando la colpa nell’omessa tenuta per negligenza nel periodo finale dalla cessazione dell’attività sociale alla cancellazione (fol. 9). In sostanza non volontà di danneggiare i creditori ovvero avvantaggiare se stessa o altri, bensì mera negligenza per non aver tenuto le scritture fino alla cessazione anche formale dell’attività sociale: ciò in sintonia con il principio per il quale, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01). Ne consegue la complessiva infondatezza del primo motivo. 3. Anche il secondo motivo – con il quarto motivo aggiunto - è complessivamente infondato. A ben vedere la Corte di appello fa buon governo del principio per il quale integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata che rimborsi un finanziamento effettuato dal socio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita: lo stesso va equiparato ad un conferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispetto al pagamento degli altri creditori (Sez. 5, n. 7052 del 13/11/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289459 – 01; conf: N. 50188 del 2017 Rv. 271775 - 01, N. 29670 del 2024 Rv. 288014 – 01). La Corte di appello evidenzia come la situazione di crisi societaria fosse già maturata all’atto dei finanziamenti operati da CA nel 2018, 2019 e 2020, cioè dopo che per le perdite subite la società aveva azzerato il proprio capitale sociale. 7 Ne consegue che sussisteva – secondo la Corte di merito – lo squilibrio eccessivo fra indebitamento e patrimonio netto, con il che trovava applicazione l’art. 2467 cod. civ., cosicché non rileva la forma giuridica e la ragione del finanziamento in quanto, qualunque esse siano, lo stesso subisce la regola della postergazione che implica la non esigibilità del credito, il che esclude la possibilità di una riqualificazione in bancarotta preferenziale del rimborso. Anche la doglianza relativa alla vigenza della disciplina del cd. decreto liquidità è infondata: trova già una prima ragionevole risposta nella sentenza di primo grado (fol. 8), che chiarisce come tale disciplina interveniva per una parte del 2020, ma le dazioni distrattive erano già intervenute nel 2018 e nel 2019. La reiterazione del motivo in questa sede avviene in maniera generica. Infatti, l’art. 8 del d.l. n. 23 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, in vigore dal 9 aprile 2020, prevede che «Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile». Il motivo di ricorso non chiarisce se e quali finanziamenti siano intervenuti in tale limitato arco temporale – dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 e, si badi, il riferimento è ai finanziamenti non alle restituzioni - il che rende generico il motivo e, comunque, residuerebbero i finanziamenti degli anni 2018 e 2019 (cfr. fol. 7 della sentenza impugnata), cosicché la doglianza non ha valore disarticolante né è indicato l’interesse ad ottenere una pronuncia ‘parziale’. Quanto alla autoliquidazione del compenso, il presupposto della doglianza è relativo alla congruità del compenso medesimo. A riguardo però il motivo è generico, in quanto le ragioni della congruità non vengono specificate, se non ricorrendo al contenuto di una consulenza tecnica di ufficio – rectius perizia - che risulta richiamata ma non comprovata nella parte di interesse, cosicché si deduce un sostanziale travisamento senza fornire prova dello stesso, quanto alla quantificazione dell’importo di 1500 euro mensili. Va ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e 8 l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). D’altro canto, anche le sentenze richiamate dalla ricorrente risultano non pertinenti al caso di specie. Infatti, Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, [...], Rv. 288204 – 01, ha affermato che configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica. In sostanza andava dedotto e ritenuto che CA avesse svolto una ulteriore attività - rispetto a quella di amministrazione della società in sé - il che non è avvenuto. Quanto a Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, [...], Rv. 285115 – 01 richiede al giudice un accertamento che presuppone la verifica di congruità del compenso rispetto a una prestazione effettiva e alla intensità dell’impegno profuso. Ma, nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che la liquidazione del compenso è avvenuta in modo sommario, astratto e «del tutto ingiustificabile» esprimendo sostanzialmente un giudizio di incongruità del compenso che resiste alla doglianza della ricorrente, che non comprova il contrario, come in precedenza evidenziato. Ciò volendo accedere all’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, fermo restando che di segno opposto è quello - tranciante rispetto al motivo in esame - che richiede la necessità della quantificazione dell’importo del compenso in delibera assembleare o nello statuto, mancante nel caso della ricorrente (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415 – 01; fa riferimento a compensi solo genericamente indicati nello statuto e senza determinazione di essi con delibera assembleare, cosicché il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è determinato anche nel quantum, Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767). Ne consegue l’infondatezza complessiva del motivo. 9 3. Il terzo motivo risulta invece fondato. Osserva correttamente la ricorrente come la sentenza impugnata al fol. 10 abbia accertato per un verso che negli anni 2018-2020 vi sia stata «una progressiva totale diminuzione dei debiti», per effetto della mancata ricostituzione del capitale sociale o messa in liquidazione, e, al contempo, che si è avuto comunque un incremento dei debiti verso l’erario e gli istituti di previdenza. A ben vedere la motivazione - che fonda la responsabilità sull’andamento complessivo dei risultati di esercizio per gli anni 2019 e 2020 – non risulta specificare e quantificare analiticamente le ragioni dell’aggravamento del dissesto complessivo in conseguenza delle condotte di bancarotta semplice contestate e soprattutto appare connotata da un vizio di motivazione per contraddizione intrinseca, facendo riferimento ad un andamento di riduzione dei debiti salvo, però, ritenere l’aggravamento del dissesto. Va ricordato che in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5 , n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 – 01 ha annullato con rinvio la decisione di condanna che aveva concentrato l'attenzione sul debito tributario e sui costi operativi accresciutisi per effetto della mancata richiesta di fallimento, senza considerare la progressiva riduzione delle perdite, il modesto utile e il sensibile risparmio dei costi per interessi bancari, risultanti dai bilanci depositati negli anni oggetto della contestazione). Ne consegue che in sede di rinvio la Corte territoriale dovrà operare la valutazione alla luce del principio di diritto ora richiamato. 5. Il quarto motivo è inedito e, quindi, non consentito in quanto introdotto solo con i motivi aggiunti in appello e non con l’impugnazione principale. Va richiamato il principio per il quale in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per 10 l'impugnazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, Platamone e altro, Rv. 254301). D’altro canto, e comunque, corretta è la motivazione che si legge al fol. 11 della sentenza impugnata, commisurata alle condotte distrattive di rimborso dei finanziamenti e autoliquidazione dei compensi. La motivazione è in sintonia con il principio per il quale la valutazione del danno non va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 – 01). 6. Il quinto motivo, relativamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, risulta assorbito e conseguente rispetto alla decisione da assumere in sede di rinvio. 7. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 3 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Il ricorso nel resto va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR CA IC OM
udita la relazione svolta dal Consigliere NC CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO, che ha concluso chiedendo, previa esclusione dell'aggravante della rilevante gravità del danno, in accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso, rideterminarsi la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, con rigetto nel resto;
udito l’avvocato GIOVANNI VILLARI nell’interesse della ricorrente NC CA, che ha illustrato i motivi di ricorso e quelli aggiunti e ne ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 14 novembre 2025, riformava in parte quella del Tribunale di Messina, riqualificando la bancarotta fraudolenta documentale in quella semplice, nonché riducendo la pena, e confermando nel resto la responsabilità penale di TT CA – nella qualità Penale Sent. Sez. 5 Num. 19104 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI NC Data Udienza: 27/02/2026 2 di liquidatrice della fallita Terramare S.r.l. - in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta societaria distrattiva, nonché di bancarotta semplice ex artt. 224 e 217, comma 1, n. 4, l. fall. per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di TT CA consta di cinque motivi, ai quali si aggiungono ulteriori quattro motivi nuovi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte di appello, pur avendo riqualificato la condotta di bancarotta documentale da fraudolenta in semplice, illogicamente replicava al motivo di appello, che aveva denunciato la violazione della regola dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto aveva ritenuto fungibili le condotte di bancarotta documentale specifica e generica, poi contraddicendosi e operando la riqualificazione della condotta in bancarotta semplice. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente deduce anche violazione di legge, avendo la Corte di appello operato la riqualificazione in bancarotta documentale semplice senza alcuna valutazione in merito a quali scritture non fossero state tenuto o lo fossero state in modo irregolare nonché in ordine a quale prova vi fosse della colpa. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anche denunciando travisamento, in relazione alle condotte distrattive. 4.1 In primo luogo, quanto alla qualificazione del rimborso finanziamento soci, contesta la ricorrente che la disciplina della postergazione ex art. 2467 cod. civ. possa trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il finanziamento operato da CA risultava essere a titolo di mutuo, cosicché la condotta doveva essere qualificata come bancarotta preferenziale. La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la natura del versamento, non confrontandosi con gli elementi emergenti – dovendosi confrontare con la volontà delle parti contrattuali - quali le finalità pratiche perseguite per fronteggiare spese correnti, l’iscrizione in bilancio fra i debiti, ritenendo applicabile la regola civilistica e traendone erroneamente la natura distrattiva del rimborso, mentre lo stesso andava ricondotto alla natura preferenziale. Inoltre, la previsione del decreto liquidità del 8 aprile 2020 n. 23 escludeva l’applicabilità della regola della postergazione per le società a responsabilità limitata dal 9 aprile al 31 dicembre 2020. Tale doglianza viene ripresa anche dal secondo motivo aggiunto. 3 4.2 Quanto all’autoliquidazione del compenso, la Corte di appello si sarebbe rifatta ad un orientamento giurisprudenziale che richiede la delibera assembleare o la previsione statutaria, non confrontandosi con le pronunce di legittimità che chiedono al Giudice di verificare la congruità del compenso rispetto alla quantità e qualità dell’attività prestata. Difetterebbe ogni valutazione sulla congruità del compenso anche alla luce delle indicazioni provenienti dal perito, nominato dal Giudice dell’udienza preliminare, che aveva ritenuto la congruità dei compensi nella misura di 1500 euro al mese, senza tener conto della circostanza che l’assenza di una delibera era funzionale a poter valutare il compenso dovuto anno dopo anno, per renderlo proporzionato all’andamento della società. Ciò che escluderebbe la fraudolenza. Il quarto motivo aggiunto precisa ulteriormente la presente censura. 5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in quanto la sentenza rappresenta la diminuzione totale dei debiti fra il 2018 e il 2020, salvo però ritenere l’aggravamento del dissesto da oltre 60mila euro nel 2018 a 314mila euro nel 2020. Il terzo motivo aggiunto integra la doglianza con riferimento all’immissione di liquidità proveniente dalla imputata e con la considerazione che l’aggravamento del dissesto deve essere effettivo. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere la Corte di appello ritenuto che le condotte distrattive ammontassero a 144mila euro - già in sé non integrante l’aggravante - in vero da ritenersi pari a 44mila euro, per quanto emerge dalla perizia. 7. Il quinto motivo lamenta motivazione apparente in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, avendo valorizzato la sentenza la volontà positiva della imputata di evitare il fallimento. 8. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono. 4 2. Il primo motivo è complessivamente infondato. La contestazione di bancarotta documentale - «sottraeva le scritture contabili obbligatorie in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari» - conduceva in primo grado alla qualificazione giuridica della condotta come bancarotta di tipo generico, avendo fatto prevalere il primo Giudice il dato dell’omesso aggiornamento delle scritture esistenti. La Corte di appello, invece, riqualifica la condotta in quella di bancarotta documentale specifica, pur concludendo che – per l’insussistenza del necessario dolo specifico - la condotta dovesse essere ricondotta a quella di bancarotta semplice documentale. La doglianza proposta con il primo motivo risulta infondata in quanto corretto è l’argomentare della Corte di appello. In primo luogo, la Corte territoriale correttamente rileva come anche la parziale omessa tenuta integri la condotta di bancarotta specifica. A riguardo basti richiamare quanto afferma Sez. 5 Gualandri che in motivazione afferma - a proposito della bancarotta documentale specifica, che implica la sussistenza del dolo specifico - che tale fattispecie può riguardare anche solo parte delle scritture contabili: «Anzitutto, perché l'omissione annotativa integri la fattispecie alternativamente prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, è necessaria la sussistenza del dolo specifico. In presenza di questa condizione, afferente all'elemento soggettivo del reato, non è necessario che detta omissione annotativa sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tutte le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico. Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte..." le scritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e dei libri contabili e non in una loro tenuta lacunosa, connotata da omissioni annotative […]. Si è, inoltre, spiegato, ad ulteriore individuazione del discrimine tra le due fattispecie delineate dalla disposizione di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, che la fraudolenta tenuta delle scritture, a dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, [...], Rv. 284677). Nel caso in esame, a differenza di quello che deduce la ricorrente, dalle sentenze di merito emergeva la prova che alcune scritture non erano state tenute dal terzo trimestre 2020 e fino al fallimento: in sostanza si verteva in tema di 5 omessa tenuta di parte delle scritture per un certo arco temporale, il che integra la condotta di bancarotta documentale specifica. Proseguiva in motivazione Sez. 5 Gualandri: « Qualora emerga, sulla scorta di uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parte irregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile o complessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solo la contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazione della fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola delle condotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurare anche il relativo elemento soggettivo». Si tratta proprio della verifica effettuata dalla Corte di appello che opta per una delle due possibili condotte contestate alternativamente (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01), quella documentale specifica, che viene però abbandonata dalla Corte territoriale, in quanto non è comprovato il dolo specifico: cosicché la qualificazione vira verso la bancarotta documentale semplice. Or bene, la doglianza di vizio di motivazione mossa con il primo motivo di ricorso risulta infondata, in quanto la contraddittorietà riguarda due qualificazioni giuridiche – bancarotta fraudolenta generica e specifica - che vengono entrambe abbandonate per giungere alla bancarotta documentale semplice. È di tutta evidenza per un verso che la contraddittorietà ha valore se è in grado di disarticolare l’argomentazione impugnata (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 – 01), il che nel caso in esame non è rispetto alla ritenuta bancarotta ex art. 217 l. fall., dal che deriva che la ricorrente non ha un interesse concreto che sostenga il vizio di motivazione dedotto, tanto più che la Corte di appello accoglie la proposta di riqualificazione avanzata in via subordinata della difesa dell’imputata, con il primo motivo aggiunto in appello (riportato in sentenza al fol. 4). Quanto alla violazione di legge dedotta con il primo motivo aggiunto al ricorso, per un verso lo stesso è inammissibile, in quanto non ha alcuna connessione con i motivi dedotti con il ricorso per cassazione che non formulava alcuna specifica critica in ordine alla ritenuta bancarotta semplice documentale. Deve infatti ribadirsi che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, 6 Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). Per altro verso, e comunque, la Corte di appello rende conto – con motivazione non manifestamente illogica e corretta – di quali siano i periodi in cui le scritture non furono tenute e aggiornate, rifacendosi alla dichiarazione del perito (fol. 8), per altro riportata anche nella sentenza di primo grado con maggior grado di dettaglio (fol. 9). E anche quanto al coefficiente psicologico della colpa, la Corte di appello esclude che vi sia stato dolo specifico da parte di CA, dando atto che le scritture per altra parte erano state tenute e depositate, individuando la colpa nell’omessa tenuta per negligenza nel periodo finale dalla cessazione dell’attività sociale alla cancellazione (fol. 9). In sostanza non volontà di danneggiare i creditori ovvero avvantaggiare se stessa o altri, bensì mera negligenza per non aver tenuto le scritture fino alla cessazione anche formale dell’attività sociale: ciò in sintonia con il principio per il quale, in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01). Ne consegue la complessiva infondatezza del primo motivo. 3. Anche il secondo motivo – con il quarto motivo aggiunto - è complessivamente infondato. A ben vedere la Corte di appello fa buon governo del principio per il quale integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata che rimborsi un finanziamento effettuato dal socio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita: lo stesso va equiparato ad un conferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispetto al pagamento degli altri creditori (Sez. 5, n. 7052 del 13/11/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289459 – 01; conf: N. 50188 del 2017 Rv. 271775 - 01, N. 29670 del 2024 Rv. 288014 – 01). La Corte di appello evidenzia come la situazione di crisi societaria fosse già maturata all’atto dei finanziamenti operati da CA nel 2018, 2019 e 2020, cioè dopo che per le perdite subite la società aveva azzerato il proprio capitale sociale. 7 Ne consegue che sussisteva – secondo la Corte di merito – lo squilibrio eccessivo fra indebitamento e patrimonio netto, con il che trovava applicazione l’art. 2467 cod. civ., cosicché non rileva la forma giuridica e la ragione del finanziamento in quanto, qualunque esse siano, lo stesso subisce la regola della postergazione che implica la non esigibilità del credito, il che esclude la possibilità di una riqualificazione in bancarotta preferenziale del rimborso. Anche la doglianza relativa alla vigenza della disciplina del cd. decreto liquidità è infondata: trova già una prima ragionevole risposta nella sentenza di primo grado (fol. 8), che chiarisce come tale disciplina interveniva per una parte del 2020, ma le dazioni distrattive erano già intervenute nel 2018 e nel 2019. La reiterazione del motivo in questa sede avviene in maniera generica. Infatti, l’art. 8 del d.l. n. 23 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, in vigore dal 9 aprile 2020, prevede che «Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile». Il motivo di ricorso non chiarisce se e quali finanziamenti siano intervenuti in tale limitato arco temporale – dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 e, si badi, il riferimento è ai finanziamenti non alle restituzioni - il che rende generico il motivo e, comunque, residuerebbero i finanziamenti degli anni 2018 e 2019 (cfr. fol. 7 della sentenza impugnata), cosicché la doglianza non ha valore disarticolante né è indicato l’interesse ad ottenere una pronuncia ‘parziale’. Quanto alla autoliquidazione del compenso, il presupposto della doglianza è relativo alla congruità del compenso medesimo. A riguardo però il motivo è generico, in quanto le ragioni della congruità non vengono specificate, se non ricorrendo al contenuto di una consulenza tecnica di ufficio – rectius perizia - che risulta richiamata ma non comprovata nella parte di interesse, cosicché si deduce un sostanziale travisamento senza fornire prova dello stesso, quanto alla quantificazione dell’importo di 1500 euro mensili. Va ricordato che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e 8 l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). D’altro canto, anche le sentenze richiamate dalla ricorrente risultano non pertinenti al caso di specie. Infatti, Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, [...], Rv. 288204 – 01, ha affermato che configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica. In sostanza andava dedotto e ritenuto che CA avesse svolto una ulteriore attività - rispetto a quella di amministrazione della società in sé - il che non è avvenuto. Quanto a Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, [...], Rv. 285115 – 01 richiede al giudice un accertamento che presuppone la verifica di congruità del compenso rispetto a una prestazione effettiva e alla intensità dell’impegno profuso. Ma, nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che la liquidazione del compenso è avvenuta in modo sommario, astratto e «del tutto ingiustificabile» esprimendo sostanzialmente un giudizio di incongruità del compenso che resiste alla doglianza della ricorrente, che non comprova il contrario, come in precedenza evidenziato. Ciò volendo accedere all’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, fermo restando che di segno opposto è quello - tranciante rispetto al motivo in esame - che richiede la necessità della quantificazione dell’importo del compenso in delibera assembleare o nello statuto, mancante nel caso della ricorrente (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415 – 01; fa riferimento a compensi solo genericamente indicati nello statuto e senza determinazione di essi con delibera assembleare, cosicché il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è determinato anche nel quantum, Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767). Ne consegue l’infondatezza complessiva del motivo. 9 3. Il terzo motivo risulta invece fondato. Osserva correttamente la ricorrente come la sentenza impugnata al fol. 10 abbia accertato per un verso che negli anni 2018-2020 vi sia stata «una progressiva totale diminuzione dei debiti», per effetto della mancata ricostituzione del capitale sociale o messa in liquidazione, e, al contempo, che si è avuto comunque un incremento dei debiti verso l’erario e gli istituti di previdenza. A ben vedere la motivazione - che fonda la responsabilità sull’andamento complessivo dei risultati di esercizio per gli anni 2019 e 2020 – non risulta specificare e quantificare analiticamente le ragioni dell’aggravamento del dissesto complessivo in conseguenza delle condotte di bancarotta semplice contestate e soprattutto appare connotata da un vizio di motivazione per contraddizione intrinseca, facendo riferimento ad un andamento di riduzione dei debiti salvo, però, ritenere l’aggravamento del dissesto. Va ricordato che in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez. 5 , n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 – 01 ha annullato con rinvio la decisione di condanna che aveva concentrato l'attenzione sul debito tributario e sui costi operativi accresciutisi per effetto della mancata richiesta di fallimento, senza considerare la progressiva riduzione delle perdite, il modesto utile e il sensibile risparmio dei costi per interessi bancari, risultanti dai bilanci depositati negli anni oggetto della contestazione). Ne consegue che in sede di rinvio la Corte territoriale dovrà operare la valutazione alla luce del principio di diritto ora richiamato. 5. Il quarto motivo è inedito e, quindi, non consentito in quanto introdotto solo con i motivi aggiunti in appello e non con l’impugnazione principale. Va richiamato il principio per il quale in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per 10 l'impugnazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, Platamone e altro, Rv. 254301). D’altro canto, e comunque, corretta è la motivazione che si legge al fol. 11 della sentenza impugnata, commisurata alle condotte distrattive di rimborso dei finanziamenti e autoliquidazione dei compensi. La motivazione è in sintonia con il principio per il quale la valutazione del danno non va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone Rv. 277658 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403 – 01). 6. Il quinto motivo, relativamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, risulta assorbito e conseguente rispetto alla decisione da assumere in sede di rinvio. 7. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 3 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Il ricorso nel resto va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FR CA IC OM