CASS
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2025, n. 18722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18722 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL LD, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e ss., cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, con ordinanza del 20 febbraio 2025, decidendo sul riesame relativo all'originario ricorso proposto da IA TI avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 17 aprile 2024 che applicava la misura cautelare della custodia in carcere, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 401 della provvisoria incolpazione (relativo al delitto di cui al 416-bis cod. pen), dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare in avi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18722 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2025 relazione ai capi 384, 385, 389 e 390 della rubrica, confermando nel resto l'ordinanza impugnata e la misura in atto, applicata solo in relazione al capo 421 (detenzione di arma da fuoco aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione dell'associazione mafiosa). 2. Avverso il suddetto provvedimento IA TI, mediante i suoi due difensori, propone ricorso per cassazione svolgendo due motivi per i quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 421 della rubrica. In particolare, evidenzia che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento della prima ordinanza impugnata, aveva sottolineato il fatto che non si sarebbe potuto ragionevolmente escludere, in assenza di altri dati qualificanti, che la ricorrente, pur agendo all'interno di un contesto di criminalità organizzata, avesse agito esclusivamente per ragioni di solidarietà familiare e non con l'intento di ristabilire equilibri e gerarchie criminali. Tale lacuna motivazionale, ad avviso della ricorrente, non sarebbe stata colmata dall'ordinanza per ultimo impugnata, la quale non avrebbe tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessario che la condotta sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva agli interessi di singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminali. I principi indicati assumerebbero rilevanza nel caso di specie, posto che il semplice svolgimento di una acclarata attività illecita, che vede coinvolto anche un soggetto appartenente ad una consorteria di tipo mafioso, non potrebbe perciò solo far presumere che l'autore della condotta abbia agito con il dolo specifico richiesto dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, occorrendo una verifica in concreto di tale finalità, che secondo la difesa non sarebbe stata, invece, compiuta dal Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3-bis, 284, comma 2, 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. Si contesta che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., che sancisce l'obbligo di motivazione circa le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure diverse da quella applicata nel caso di specie;
secondo la 2 difesa, il Tribunale di Catanzaro avrebbe utilizzato una motivazione apparente mancando una concreta valutazione della possibilità alternativa, ovverosia quella della custodia domestica rafforzata, non parendo logica l'asserzione secondo cui la TI, in caso di arresti domiciliari in luogo diverso e distante dalla provincia di Cosenza non avrebbe alcun ostacolo alla commissione di reati della stessa specie, essendo essi replicabili in ogni contesto territoriale. L'ordinanza pur dando atto che l'indagata è incensurata, tuttavia non argomenterebbe in alcun modo il giudizio prognostico negativo circa il fatto che, se posta gli arresti domiciliari, anche in luogo diverso dalla Calabria, la ricorrente - alla sua prima esperienza detentiva - non rispetterebbe le prescrizioni della misura, compreso un eventuale divieto, imposto ai sensi dell'articolo 284, comma 2, cod. proc. pen., di comunicare con persone diverse dai conviventi. Le difese lamentano, in sostanza, che l'ordinanza sarebbe fondata su mere supposizioni o ipotesi astratte, e di fatto motivata in modo apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso complessivamente valutato risulta infondato pur presentando profili di inammissibilità. 2. In primo luogo, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento 3 non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione esente da vizi logici (si vedano le pagg. 7-9), avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente anche in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 421 della rubrica. Il Tribunale di Catanzaro ha tratto il proprio convincimento dal contenuto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali riguardanti colloqui avvenuti anche con e i a GI GA, compagno della e indicato dagli inquirenti come persona al vertice dell'omonimo sodalizio, di cui sono riportati alcuni significati stralci nell'ordinanza impugnata. In forza di tali emergenze probatorie i giudici del riesame hanno, correttamente, concluso per la sussistenza della gravità indiziaria riguardo il delitto di cui al capo 421 aggravato dalla finalità dell'agevolazione mafiosa, «...emergendo chiaramente, come esso, lungi dall'aver avuto un carattere squisitamente privato e personale, si inserisca chiaramente nell'ambito di una più ampia vicenda tesa alla regolamentazione di questioni relative alla contrapposizione/unione tra il clan degli Zingari e quello degli Italiani», così disattendendo la diversa e alternativa interpretazione dei fatti prospettata dalla difesa. Non si riscontra, pertanto, alcuna violazione di legge, né il dedotto vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo. A ciò si aggiunge che il ricorso della TI non si è, peraltro, adeguatamente confrontato con la complessiva motivazione svolta dal Tribunale del riesame, in ordine, ad esempio, alla sua piena consapevolezza del contesto 4 malavitoso e dell'importanza dell'incontro con gli Zingari per le dinamiche dell'associazione mafiosa (si veda pag. 6 dell'ordinanza), incorrendo, così, sotto questo profilo nel vizio di aspecificità del motivo stesso. 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. In primo luogo, va evidenziato che nelle more della trattazione del ricorso nei confronti della ricorrente è stata sostituita la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, ragion per cui le specifiche censure relative al mancato accoglimento dell'istanza volta ad ottenere quest'ultima misura sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle doglianze più generali relative all'osservanza dell'art.292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. e agli oneri motivazionali per il giudice sulla scelta della misura da applicare, si ritiene l'infondatezza di tale parte del motivo. Infatti, si rileva che il Tribunale di Catanzaro, con riguardo alla misura della custodia in carcere, ha evidenziato, con motivazioni congrue, che «.....si procede, fra l'altro, per reati, quale quello di cui all'articolo 74, d.P.R. n.309/1990 e quello sub capo 421, aggravato ex articolo 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai quali opera la duplice presunzione - sebbene relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, presunzione rispetto a cui non sono stati valorizzati dalla difesa elementi idonei a consentire di superarla.... Peraltro, l'inadeguatezza del presidio domestico, anche se in luogo diverso è distante rispetto a quello di consumazione delle condotte, ovvero rafforzato con ulteriori prescrizioni e limitazioni, discende, nella specie, dalla natura e tipologia dei reati per cui si procede, attuabili anche mediante forme di gestione indiretta e/o a distanza, rispetto alle quali, dunque nulla può il braccialetto elettronico, siccome strumento idoneo solo a controllare l'eventuale allontanamento dal luogo di costrizione, ma non anche di impedire la riattivazione di contatti criminosi e criminogeni che la prevenuta ha manifestato di intrattenere». Giova ricordare che questa Corte, in tema di onere motivazionale sulla scelta della misura cautelare da applicare, ha affermato che «....la regola di giudizio che regge le cautele personali che fondano l'adeguatezza della misura della custodia in carcere sulla base di una presunzione relativa di sussistenza dell'esigenza cautelare, per le quali non occorre alcun particolare rigore motivazionale al fine di escludere la capacità dell'indagato di osservare disciplinatamente le prescrizioni, dovendo la capacità di autocontrollo risultare dagli atti o essere desunta, anche sulla base di allegazioni della parte, da elementi specifici che, in relazione al caso concreto, facciano ritenere che le esigenze cautelari siano salvaguardabili con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere» (così in motivazione Sez.3, n.31022 del 22/03/2023, Rv. 284982-01; si veda anche Sez.5, n.806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv.285879-01). 5 Nel caso di specie si ritiene che le censure proposte sono infondate proprio in ragione della presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, comma 1, cod. pen. (nonché anche sull'adeguatezza della sola custodia in carcere con riguardo all'originaria misura custodiale), rispetto a cui la difesa non ha fornito elementi di valutazione specifici, riferiti al caso concreto, idonei a superare la detta presunzione. In ogni caso, le eccezioni proposte riguardano valutazioni di merito che sfuggono al controllo di legittimità in quanto espresse con argomentazioni congrue, prive di vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità, che si conformano, in maniera puntuale, agli specifici oneri motivazionali imposti dagli artt. 292, comma 2, lett. c-bis) e 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., e ciò anche, per quanto riguarda l'originaria misura della custodia in carcere, in relazione all'istanza di ottenere la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con ulteriori prescrizioni e limitazioni, come richiesto dalla difesa in termini, però, sostanzialmente generici, senza cioè confrontarsi specificamente con il tema dei criteri normativi fissati per quella tipologia di reati dal citato art. 275, comma 3, del codice di rito. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UL LD, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis e ss., cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, con ordinanza del 20 febbraio 2025, decidendo sul riesame relativo all'originario ricorso proposto da IA TI avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 17 aprile 2024 che applicava la misura cautelare della custodia in carcere, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 401 della provvisoria incolpazione (relativo al delitto di cui al 416-bis cod. pen), dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare in avi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18722 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MARRA GIUSEPPE Data Udienza: 17/04/2025 relazione ai capi 384, 385, 389 e 390 della rubrica, confermando nel resto l'ordinanza impugnata e la misura in atto, applicata solo in relazione al capo 421 (detenzione di arma da fuoco aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione dell'associazione mafiosa). 2. Avverso il suddetto provvedimento IA TI, mediante i suoi due difensori, propone ricorso per cassazione svolgendo due motivi per i quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 421 della rubrica. In particolare, evidenzia che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento della prima ordinanza impugnata, aveva sottolineato il fatto che non si sarebbe potuto ragionevolmente escludere, in assenza di altri dati qualificanti, che la ricorrente, pur agendo all'interno di un contesto di criminalità organizzata, avesse agito esclusivamente per ragioni di solidarietà familiare e non con l'intento di ristabilire equilibri e gerarchie criminali. Tale lacuna motivazionale, ad avviso della ricorrente, non sarebbe stata colmata dall'ordinanza per ultimo impugnata, la quale non avrebbe tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessario che la condotta sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva agli interessi di singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminali. I principi indicati assumerebbero rilevanza nel caso di specie, posto che il semplice svolgimento di una acclarata attività illecita, che vede coinvolto anche un soggetto appartenente ad una consorteria di tipo mafioso, non potrebbe perciò solo far presumere che l'autore della condotta abbia agito con il dolo specifico richiesto dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, occorrendo una verifica in concreto di tale finalità, che secondo la difesa non sarebbe stata, invece, compiuta dal Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3-bis, 284, comma 2, 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. Si contesta che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen., che sancisce l'obbligo di motivazione circa le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure diverse da quella applicata nel caso di specie;
secondo la 2 difesa, il Tribunale di Catanzaro avrebbe utilizzato una motivazione apparente mancando una concreta valutazione della possibilità alternativa, ovverosia quella della custodia domestica rafforzata, non parendo logica l'asserzione secondo cui la TI, in caso di arresti domiciliari in luogo diverso e distante dalla provincia di Cosenza non avrebbe alcun ostacolo alla commissione di reati della stessa specie, essendo essi replicabili in ogni contesto territoriale. L'ordinanza pur dando atto che l'indagata è incensurata, tuttavia non argomenterebbe in alcun modo il giudizio prognostico negativo circa il fatto che, se posta gli arresti domiciliari, anche in luogo diverso dalla Calabria, la ricorrente - alla sua prima esperienza detentiva - non rispetterebbe le prescrizioni della misura, compreso un eventuale divieto, imposto ai sensi dell'articolo 284, comma 2, cod. proc. pen., di comunicare con persone diverse dai conviventi. Le difese lamentano, in sostanza, che l'ordinanza sarebbe fondata su mere supposizioni o ipotesi astratte, e di fatto motivata in modo apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso complessivamente valutato risulta infondato pur presentando profili di inammissibilità. 2. In primo luogo, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento 3 non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione esente da vizi logici (si vedano le pagg. 7-9), avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente anche in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata al capo 421 della rubrica. Il Tribunale di Catanzaro ha tratto il proprio convincimento dal contenuto di intercettazioni telefoniche e/o ambientali riguardanti colloqui avvenuti anche con e i a GI GA, compagno della e indicato dagli inquirenti come persona al vertice dell'omonimo sodalizio, di cui sono riportati alcuni significati stralci nell'ordinanza impugnata. In forza di tali emergenze probatorie i giudici del riesame hanno, correttamente, concluso per la sussistenza della gravità indiziaria riguardo il delitto di cui al capo 421 aggravato dalla finalità dell'agevolazione mafiosa, «...emergendo chiaramente, come esso, lungi dall'aver avuto un carattere squisitamente privato e personale, si inserisca chiaramente nell'ambito di una più ampia vicenda tesa alla regolamentazione di questioni relative alla contrapposizione/unione tra il clan degli Zingari e quello degli Italiani», così disattendendo la diversa e alternativa interpretazione dei fatti prospettata dalla difesa. Non si riscontra, pertanto, alcuna violazione di legge, né il dedotto vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo. A ciò si aggiunge che il ricorso della TI non si è, peraltro, adeguatamente confrontato con la complessiva motivazione svolta dal Tribunale del riesame, in ordine, ad esempio, alla sua piena consapevolezza del contesto 4 malavitoso e dell'importanza dell'incontro con gli Zingari per le dinamiche dell'associazione mafiosa (si veda pag. 6 dell'ordinanza), incorrendo, così, sotto questo profilo nel vizio di aspecificità del motivo stesso. 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. In primo luogo, va evidenziato che nelle more della trattazione del ricorso nei confronti della ricorrente è stata sostituita la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari, ragion per cui le specifiche censure relative al mancato accoglimento dell'istanza volta ad ottenere quest'ultima misura sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle doglianze più generali relative all'osservanza dell'art.292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. e agli oneri motivazionali per il giudice sulla scelta della misura da applicare, si ritiene l'infondatezza di tale parte del motivo. Infatti, si rileva che il Tribunale di Catanzaro, con riguardo alla misura della custodia in carcere, ha evidenziato, con motivazioni congrue, che «.....si procede, fra l'altro, per reati, quale quello di cui all'articolo 74, d.P.R. n.309/1990 e quello sub capo 421, aggravato ex articolo 416-bis.1 cod. pen. rispetto ai quali opera la duplice presunzione - sebbene relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, presunzione rispetto a cui non sono stati valorizzati dalla difesa elementi idonei a consentire di superarla.... Peraltro, l'inadeguatezza del presidio domestico, anche se in luogo diverso è distante rispetto a quello di consumazione delle condotte, ovvero rafforzato con ulteriori prescrizioni e limitazioni, discende, nella specie, dalla natura e tipologia dei reati per cui si procede, attuabili anche mediante forme di gestione indiretta e/o a distanza, rispetto alle quali, dunque nulla può il braccialetto elettronico, siccome strumento idoneo solo a controllare l'eventuale allontanamento dal luogo di costrizione, ma non anche di impedire la riattivazione di contatti criminosi e criminogeni che la prevenuta ha manifestato di intrattenere». Giova ricordare che questa Corte, in tema di onere motivazionale sulla scelta della misura cautelare da applicare, ha affermato che «....la regola di giudizio che regge le cautele personali che fondano l'adeguatezza della misura della custodia in carcere sulla base di una presunzione relativa di sussistenza dell'esigenza cautelare, per le quali non occorre alcun particolare rigore motivazionale al fine di escludere la capacità dell'indagato di osservare disciplinatamente le prescrizioni, dovendo la capacità di autocontrollo risultare dagli atti o essere desunta, anche sulla base di allegazioni della parte, da elementi specifici che, in relazione al caso concreto, facciano ritenere che le esigenze cautelari siano salvaguardabili con misure diverse dalla custodia cautelare in carcere» (così in motivazione Sez.3, n.31022 del 22/03/2023, Rv. 284982-01; si veda anche Sez.5, n.806 del 27/09/2023, dep. 2024, Rv.285879-01). 5 Nel caso di specie si ritiene che le censure proposte sono infondate proprio in ragione della presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ricorrendo l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, comma 1, cod. pen. (nonché anche sull'adeguatezza della sola custodia in carcere con riguardo all'originaria misura custodiale), rispetto a cui la difesa non ha fornito elementi di valutazione specifici, riferiti al caso concreto, idonei a superare la detta presunzione. In ogni caso, le eccezioni proposte riguardano valutazioni di merito che sfuggono al controllo di legittimità in quanto espresse con argomentazioni congrue, prive di vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità, che si conformano, in maniera puntuale, agli specifici oneri motivazionali imposti dagli artt. 292, comma 2, lett. c-bis) e 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., e ciò anche, per quanto riguarda l'originaria misura della custodia in carcere, in relazione all'istanza di ottenere la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con ulteriori prescrizioni e limitazioni, come richiesto dalla difesa in termini, però, sostanzialmente generici, senza cioè confrontarsi specificamente con il tema dei criteri normativi fissati per quella tipologia di reati dal citato art. 275, comma 3, del codice di rito. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente