Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne; ne consegue che la sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento la quale abbia recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19.4.1999
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " CI Toth " N.1783
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N.19323/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de l'Aquila
avverso sentenza del Pretore di Chieti, Sezione distaccata di Francavilla al Mare, emessa in data 9.3.1998 (in proc.
contro
LC GI)
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pierfrancesco Marini Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per annullamento con rinvio al primo giudice per nuovo rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9.3.1998, il Pretore di Chieti - Sezione Distaccata di Francavilla al Mare - ha applicato, sull'accordo delle parti, a LC GI, imputato di plurima emissione di assegni privi dell'autorizzazione del trattario e di altri rimasti impagati perché privi della provvista, alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, concesso il beneficio della sospensione condizionale della stessa.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al concesso beneficio.
Deduce, infatti, la illegittimità della sospensione condizionale della pena, risultando che l'imputato ha riportato già due condanne a pene detentive per delitti, godendo in entrambi i casi del beneficio del detto beneficio.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta con cui, condiviso il motivo del ricorso, chiede l'annullamento della sentenza con rinvio. Il ricorso è fondato.
Come è noto, infatti, la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi del cpv dell'art.164 C.P., non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese. inflitte con le due precedenti condanne;
la presenza delle stesse, infatti, impedisce un nuovo giudizio prognostico favorevole sulla condotta dell'imputato.
Nella specie, l'impugnata sentenza è appunto incorsa in detta violazione di legge, concedendo il ridetto beneficio pure in presenza di certificato penale attestante che l'imputato, ha riportato già due condanne, a pene detentive per delitti (sentenza del GIP presso Tribunale di Chieti in data 22.11.1995, irrevocabile il 24.2.1996;
sentenza del Pretore di Chieti in data 18.2.1997, irrevocabile il 26.3.1997), entrambe condizionalmente sospese.
La sentenza di applicazione della pena patteggiata, pertanto, avendo recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata (Cass. Sez.I, 5.6.1997 n. 3041, P.G. in proc.Pennacca).
L'annullamento è integrale, in quanto la concessione del beneficio ha formato parte integrante ed inscindibile dell'accordo fra le parti e non risulta che le parti abbiano o specificato nella richiesta che l'applicazione della pena patteggiata non doveva considerarsi subordinata alla sospensione condizionale (Cass.Sez.II, 26.3.1996 n. 2990, P.M. in proc.Chirichella). Con rinvio al Pretore di Chieti per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio al Pretore di Chieti per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 aprile 1999.- Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999