Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto; nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7606 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE RT AN, Titolare dell'omonima falegnameria Artigiana, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato P. PETROROJA, difeso dall'avvocato VALERIO BRESCACIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPA DITTA S.n.c. di G. DA RE & C. (già EICLINIE di G. DA RE e C.) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, DITTA F.LLI CAL S.d.f. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- intimate -
avverso la sentenza n. 1426/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, inammissibilità del primo motivo.
Svolgimento del processo
Con decreto del 27 gennaio 1979 il presidente del tribunale di RE ingiunse alla Eichlinie s.n.c. il pagamento in favore della Falegnameria Artigiana di AN De MA (di seguito Falegnameria) della somma di L.
7.203.853 quale pezzo della confezione di "coprifili" verniciati.
Al decreto si oppose l'I.s.p.a. s.n.c., già Eichlinie s.n.c., asserendo che il prodotto commesso, secondo quanto tempestivamente denunciato, era risultato "difettoso", in particolare quanto alla verniciatura, e riconvenne la Falegnameria perché fossero pronunziate la risoluzione del contratto per l'inadempimento di questa e la condanna della medesima al risarcimento dei danni conseguenti.
La Falegnameria, eccepì la decadenza dalla garanzia per vizi dell'opera e negò comunque fondamento all'opposizione assumendo altresì che eventuali difetti della verniciatura erano imputabili alla F.LL EL Cal, cui aveva affidato detta operazione, e chiese di essere comunque tenute indenne da questa.
La F.LL EL Cal, chiamata in garanzia, oppose di aver eseguito la verniciatura "a regola d'arte" ed in conformità del campione e delle istruzioni ricevuti dalla committente Falegnameria che, a sua volta, riconvenne perché fosse condannata al pagamento della somma di L.
2.225.000 costituente il prezzo dell'operazione.
Compiuta l'istruzione con l'assunzione del mezzo di prova testimoniale e l'espletamento di un c.t.u., con sentenza del 28 novembre 1991 il tribunale di RE , respinta l'eccezione posta dalla Falegnameria nei confronti della I.s.p.a. di decadenza dalla garanzia per tardiva denunzia dei vizi perché formulata nella comparsa conclusionale, accertata l'inutilizzabilità per i gravi difetti di verniciatura dei "coprifili" la cui produzione la Echlinie, poi I.S.P.A., aveva commesso in appalto alla Falegnameria, la quale a sua volta aveva quell'operazione affidato in appalto alla EL Cal, pronunziò la risoluzione del contratto fra la I.s.p.a. e la Falegnameria per inadempmento di questa che condannò al risarcimento dei danni equitativamente liquidati in L. 10.000.000, ritenuta, poi, la EL Cal responsabile dei difetti di verniciatura, respinta altresì l'eccezione di questa di decadenza dalla garanzia per tardiva denunzia del vizio da parte della Falegnameria, condannò la EL Cal a tenerla indenne di quanto avrebbe dovuto corrispondere alla I.S.P.A.
Adita con i gravami della Falegnameria, della EL Cal e dell'I.s.p.a., la quale si era doluta dell'esiguità della misura del risarcimento dei danni, con sentenza del 19 ottobre 1996, la corte d'appello di Venezia ha rigettato tutte le impugnazioni. In particolare, per quel che in questa sede rileva, la corte di merito ha osservato: contrariamente a quanto dedotto dalla Falegnameria, i mezzi di prova testimoniale e documentale avevano evidenziato che questa, in forza del contratto certamente qualificabile come appalto, avuto riguardo anche all'entità dell'opera commessale dall'I.s.p.a, doveva consegnarle le parti in legno già verniciate;
i vizi lamentati dalla committente erano stati accertati dal c.t.u. come conseguenti ad una verniciatura non eseguita "a regola d'arte"; inutilmente la Falegnameria aveva eccepito la decadenza dalla denunzia dei vizi fatta oltre gli otto giorni posto che in tema di appalto doveva aversi riguardo al termine sessagesimale, in concreto osservato dalla I.s.p.a. che aveva denunziato il vizio immediatamente dopo aver ricevuto le doglianze della cliente tedesca;
infatti dalla nota di risposta del 31 ottobre 1978 della Falegnameria e dall'aver questa eccepito la decadenza in prime cure nella comparsa conclusionale doveva ritenersi tempestiva detta denunzia;
esattamente il tribunale aveva equitativamente liquidato il ristoro del danno posto che la documentazione, in proposito prodotta della creditrice, non appariva convincente;
neppure poteva essere accolta la domanda risarcitoria in misura di circa L3.000.000 della Falegnameria nei confronti della EL Cal, costituita dalla mancata riscossione del prezzo dalla I.s.p.a. detratto il costo della verniciatura, in quanto la Falegnameria era comunque rimasta in possesso delle comici e non aveva fatto acquisire la loro assoluta inutilizzabilità, senza considerare poi che il De MA aveva personalmente "seguito" i lavori di verniciatura così che se avesse usato la normale diligenza, si sarebbe avveduto tempestivamente della cattiva sua esecuzione. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di censura, poi illustrati da memoria, ricorre la Falegnameria;
non resistono le intimate I.S.P.A e la F.LL EL Cal.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di doglianza, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt.2222, 1655,2226 e 1667 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito - sostiene la Falegnameria -, nel rigettare l'eccezione di decadenza della I.S.P.A dalla garanzia per tardiva denunzia dei vizi dell'opera commessa, aveva qualificato il rapporto contrattuale, pronunziandone poi la risoluzione, come appalto e non come prestazione di opera in ragione "dell'entità dell'opera" e conseguentemente ritenuto operante il termine sessagesimale per la "denunzia" fissato dall'art.1667c.c., in tema di appalto, c.c. e non quello di otto giorni, prescritto dall'art.2226 c.c. per il contratto di prestazione d'opera, concretamente stipulato, senza considerare il criterio discriminatore fra i due contratti costituito dall'essere la prestazione compiuta con lavoro prevalentemente del titolare dell'impresa e non con una complessa organizzazione di mezzi ed in particolare che il medesimo, il De MA, provvedeva alla lavorazione personalmente adiuvato da un solo dipendente. La corte dissente dalla richiesta del P.M. di declaratoria di inammissibilità del motivo di doglianza, che ritiene invece fondato. La qualificazione del rapporto negoziale fra la Falegnameria e l'I.s.p.a. s.n.c.(già Eichlinie) come di appalto, contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., non è stata definitivamente operata dal tribunale essendo stata, al contrario, questa oggetto di motivo di appello della Falegnameria.
Questa, infatti, nel censurare la concreta operatività, ritenuta dal primo giudice, del termine sessagesimale prescritto dall'art. 1667 ce, in tema di appalto, al committente per la denunzia dei vizi dell'opera e nel richiamare ulteriormente in proposito quello di otto giorni fissato dall'art. 2226 c.c., operante nell'ambito del contratto di prestazione di opera, ha inteso impugnare la qualificazione giuridica del rapporto negoziale "inter partes" compiuta dal tribunale, postulando necessariamente il richiamo di detto termine la prospettazione di questa fattispecie contrattuale. La corte di merito, infatti, ha pronunziato sulla questione, avendone ritenuto la devoluzione con specifico motivo di appello (art.342 c.p.c.), ed ha espressamente osservato: "considerata l'entità
dell'opera, il rapporto in esame va considerato appalto e quindi il termine per la denunzia dei vizi è di sessanta giorni". Evidente è l'errore di diritto, utilmente denunziato dalla ricorrente, in cui è incorso il giudice dell'appello posto che il criterio distintivo delle due fattispecie negoziali non risiede nella qualità dell'opera commessa ma in quella del soggetto obbligato alla sua realizzazione.
Ed infatti se, per un verso, l'appalto ed il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera, o un servizio, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, per altro verso le due fattispecie negoziali si differenziano per il fatto che l'opera, o il servizio, comportino, nella prima, un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, e, nella seconda fattispecie, il prevalente lavoro dell'obbligato medesimo, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art.2083 c.c. Ne consegue che solo valorizzando il diverso profilo del modulo produttivo che fa capo all'obbligato, e non quello della natura, dell'oggetto e del contenuto della prestazione, il giudice del merito può correttamente qualificare come appalto o contratto d'opera il rapporto negoziale con il quale un imprenditore si sia obbligato, verso un corrispettivo e senza vincoli di subordinazione, al compimento di un'opera o di un servizio (in proposito vedasi ex multis anche le pronunzia di questa corte n^ 9237/97). All'accoglimento del motivo conseguono la cassazione sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Venezia, nonché l'assorbimento, in ragione della loro dipendenza, delle ulteriori censure.
Con queste, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1218, 1453, 1226, 2223, 1668 c.c. nonché il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia concernenti la liquidazione equitativa del danno, conseguente al ritenuto inadempimento, in favore della I.s.p.a. ed il diniego della domanda di ristoro del lucro cessante (per la mancata riscossione del prezzo dell'opera) posta nei confronti della EL Cal, in ragione della verniciatura affidatale ed eseguita non "a regola d'arte" dei "coprifili" commessi dalla I.s.p.a. e per la quale questa aveva ottenuto le pronunzie di risoluzione del rapporto negoziale ed il risarcimento del danno.
Il giudice di rinvio, adeguandosi al seguente principio di diritto "l'obbligazione di compiere a proprio rischio, in autonomia, senza vincoli di subordinazione con il creditore, un'opera o un servizio va riferita al contratto di appalto o a quello di prestazione d'opera a seconda che l'attività commessa venga svolta da una grande o media impresa oppure da una piccola impresa", si pronunzierà sull'appello della Falegnameria e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa corte espressa rimessione (art.385, ult. cpv., c.p.c.)
P.Q.M.
la Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in cancelleria il 17 luglio 1999