CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MONTANARO PINA, Giudice ISCERI LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1568/2025 depositato il 08/10/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , esercente attività di odontoiatra (e secondo le informazioni acquisite in Anagrafe Tributaria iscritta all'AIRE dal 13.4.2017 e nell'anno di imposta 2018 residente in [...]) ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVP01PF01221/2024, notificato il 27.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto, per l'anno di imposta 2018, all'esito della attività istruttoria espletata (questionario ed invito alla produzione di documentazione contabile e fiscale al fine di verificare i componenti negativi di reddito indicati e , all'esito della disamina della documentazione prodotta, rilevata criticità in ordine alla deducibilità di alcune di queste e invio dello schema d'atto in ordine al quale la contribuente non ha formulato osservazioni) ha recuperato a reddito l''importo di Euro 29.000,00, tutto corrisposto in contanti, relativo a n. 14 ricevute fiscali emesse dal Dott. Nominativo_1 , fratello della contribuente, sempre in qualità di odontoiatra, contabilizzate nel conto di mastro n. 750141 come “Consulenze tecniche”.
Parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per distinti (ma correlati e sovrapposti ) motivi che possono, pertanto, essere qui di seguito riassunti
-Difetto / Carenza / Ambiguità della motivazione , laddove l'Ufficio, da una parte, disconosce i costi di consulenze tecniche per genericità ed incertezza delle ricevute e non inerenza delle prestazioni , mentre dall'altro, sia pure non espressamente, esclude la realità delle stesse.
-In ragione della omessa espressa contestazione della realità delle prestazioni, individuazione dell'onere della prova gravante sulla contribuente nella sola dimostrazione della inerenza delle stesse.
-Effettività e determinatezza delle prestazioni rese – certezza ed obiettiva determinabilità dei costi.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO , confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'esito della udienza del 07.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente, laddove tutti aventi ad oggetto la contestata ripresa a reddito degli elementi negativi dichiarati e costituiti da n. 14 ricevute fiscali emesse dal Dott. Nominativo_1, fratello della contribuente, sempre in qualità di odontoiatra, per un importo complessivo di Euro 29.000,00, contabilizzate nel conto di mastro n. 750141 come “Consulenze tecniche”.
Orbene: -Vale premettere che, come si legge nella parte motiva dell'accertamento, all'esito della istruttoria espletata , l'Ufficio ha ritenuto che “la documentazione trasmessa non è idonea a valutare la sussistenza dei principi generali di effettività e inerenza, sanciti dall'art. 54 TUIR, ai fini della deducibilità delle spese”.
E', pertanto, chiaro ed inequivoco che le ragioni che hanno condotto la Amministrazione Finanziaria alle negazione della deducibilità dei costi in discussione risiedano nella mancata dimostrazione sia della “effettività” (ovvero della realità delle prestazioni) che della “inerenza” degli stessi, per le circostanze dettagliatamente ed analiticamente individuate e descritte nell'atto impositivo, sì da escludere qualsivoglia equivocità, assenza e/o carenza di motivazione (come, peraltro, evincibile dalla chiara rappresentazione degli elementi contestati contenuta dal ricorso).
Ciò posto, siccome è pacifico insegnamento del giudice di legittimità, l'onere della prova della deducibilità dei costi grava interamente sul contribuente, sicchè, quando le fatture presentano descrizioni generiche e non sono supportate da idonea documentazione , la Amministrazione Finanziaria ha il diritto di negare la deducibilità di tali spese (cfr, ex multis, Cass. ord. 07.11.2024 n. 28724, ord. 17.10.2024 n. 26985, ord. 21.02.2024 n. 4665, etc).
-Nella fattispecie concreta , con riferimento alle prestazioni odontoiatriche asseritamente rese dal Dott. Nominativo_1, fratello della contribuente, questa Corte osserva che :
Nominativo_1° Nell'anno di imposta 2018, che qui ci occupa, il Dott. , dalle informazioni presenti nel sistema informativo della Anagrafe Tributaria , risulta essere stato:
^ titolare di uno studio medico odontoiatrico in quel di Chieti, alla Indirizzo_1 (la attività, iniziata Indirizzo_2il 13.3.2014, risulta essere ivi cessata , per trasferimento in Montemesola, nn. 21-23, solo il 14.12.2022 , sino alla definitiva cessazione il 31.12.2024): parte ricorrente sostiene che, in verità , la predetta u.i. in NA , peraltro non in proprietà, fosse destinata ad uso abitazione, ma detta circostanza contrasta con i dati dallo stesso interessato riportati nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2018 ;
^ dipendente a tempo pieno presso la Marina Militare : parte ricorrente sostiene che, a far tempo dal 08.05.2017, il predetto sia stato trasferito presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, prestando la propria attività di odontoiatra per 36 ore settimanali, ma detta circostanza (a prescindere dal luogo di esercizio della attività) comunque mal si concilia, sotto il profilo temporale, con la esecuzione delle numerose prestazioni oggetto dei compensi.
° Senza decampare dalla mancanza di alcun documento attestante la convenuta natura del rapporto professionale e le modalità di svolgimento dello stesso (il cui difetto non può essere giustificato dal rapporto parentale, il quale, anzi, conforta le perplessità che hanno indotto l'Ufficio a negare la sussistenza dei presupposti necessari per la deduzione di componenti negativi ), in ogni caso tutte le ricevute rilasciate dal Dott. Nominativo_1 , vale evidenziare, a fronte di compensi indicati sistematicamente(e sintomaticamente in guisa da escluderne la tracciabilità , anche temporale) come corrisposti in contanti, recano una rappresentazione assolutamente generica delle prestazioni rese (“Prestazioni professionali e consulenze presso il vostro studio come da nota allegata”), né la rilevata genericità può ritenersi superata dalle suddette note allegate, semplici prospetti, privi di data certa, nei quali è riportato un elenco di nominativi di pazienti privo della specificazione delle date in cui gli stessi avrebbero fruito delle prestazioni, dell'oggetto di queste ultime (anche al fine di verificare le ragioni di intervento di un professionista esterno ) nonché del compenso corrisposto per le stesse,
° Nell'anno di imposta 2018 qui in discussione la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito compensi per Euro 124.400,00, sostenendo costi per Euro 121.943,00 , e, pertanto , percependo un reddito di lavoro autonomo di soli Euro 9.211,00, stridente con la , rilevante, maggiore entità dei compensi erogati invece al fratello e, va evidenziato, da questo, peraltro, dichiarati in relazione alla propria attività professionale svolta come titolare di partita usufruendo di tassazione agevolata (regime di vantaggio per la imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 DL 6.7.2011 n. 98).
Alla luce delle superiori risultanze (le quali non possono essere contrastate e/o infirmate da una prova testimoniale, quale quella chiesta dalla ricorrente) ciascuna di per sé e tutte complessivamente considerate, questo Collegio ritiene, pertanto, che nella specie, tutte le criticità e le anomalie sopra evidenziate inducano a ritenere i costi in discussione privi dei necessari requisiti di effettività ed inerenza , richiesti per la loro deducibilità.
I motivi sono pertanto infondati.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto in data 07.10.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MONTANARO PINA, Giudice ISCERI LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 567/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01PF01221.2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1568/2025 depositato il 08/10/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , esercente attività di odontoiatra (e secondo le informazioni acquisite in Anagrafe Tributaria iscritta all'AIRE dal 13.4.2017 e nell'anno di imposta 2018 residente in [...]) ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVP01PF01221/2024, notificato il 27.01.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto, per l'anno di imposta 2018, all'esito della attività istruttoria espletata (questionario ed invito alla produzione di documentazione contabile e fiscale al fine di verificare i componenti negativi di reddito indicati e , all'esito della disamina della documentazione prodotta, rilevata criticità in ordine alla deducibilità di alcune di queste e invio dello schema d'atto in ordine al quale la contribuente non ha formulato osservazioni) ha recuperato a reddito l''importo di Euro 29.000,00, tutto corrisposto in contanti, relativo a n. 14 ricevute fiscali emesse dal Dott. Nominativo_1 , fratello della contribuente, sempre in qualità di odontoiatra, contabilizzate nel conto di mastro n. 750141 come “Consulenze tecniche”.
Parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per distinti (ma correlati e sovrapposti ) motivi che possono, pertanto, essere qui di seguito riassunti
-Difetto / Carenza / Ambiguità della motivazione , laddove l'Ufficio, da una parte, disconosce i costi di consulenze tecniche per genericità ed incertezza delle ricevute e non inerenza delle prestazioni , mentre dall'altro, sia pure non espressamente, esclude la realità delle stesse.
-In ragione della omessa espressa contestazione della realità delle prestazioni, individuazione dell'onere della prova gravante sulla contribuente nella sola dimostrazione della inerenza delle stesse.
-Effettività e determinatezza delle prestazioni rese – certezza ed obiettiva determinabilità dei costi.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO , confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'esito della udienza del 07.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente, laddove tutti aventi ad oggetto la contestata ripresa a reddito degli elementi negativi dichiarati e costituiti da n. 14 ricevute fiscali emesse dal Dott. Nominativo_1, fratello della contribuente, sempre in qualità di odontoiatra, per un importo complessivo di Euro 29.000,00, contabilizzate nel conto di mastro n. 750141 come “Consulenze tecniche”.
Orbene: -Vale premettere che, come si legge nella parte motiva dell'accertamento, all'esito della istruttoria espletata , l'Ufficio ha ritenuto che “la documentazione trasmessa non è idonea a valutare la sussistenza dei principi generali di effettività e inerenza, sanciti dall'art. 54 TUIR, ai fini della deducibilità delle spese”.
E', pertanto, chiaro ed inequivoco che le ragioni che hanno condotto la Amministrazione Finanziaria alle negazione della deducibilità dei costi in discussione risiedano nella mancata dimostrazione sia della “effettività” (ovvero della realità delle prestazioni) che della “inerenza” degli stessi, per le circostanze dettagliatamente ed analiticamente individuate e descritte nell'atto impositivo, sì da escludere qualsivoglia equivocità, assenza e/o carenza di motivazione (come, peraltro, evincibile dalla chiara rappresentazione degli elementi contestati contenuta dal ricorso).
Ciò posto, siccome è pacifico insegnamento del giudice di legittimità, l'onere della prova della deducibilità dei costi grava interamente sul contribuente, sicchè, quando le fatture presentano descrizioni generiche e non sono supportate da idonea documentazione , la Amministrazione Finanziaria ha il diritto di negare la deducibilità di tali spese (cfr, ex multis, Cass. ord. 07.11.2024 n. 28724, ord. 17.10.2024 n. 26985, ord. 21.02.2024 n. 4665, etc).
-Nella fattispecie concreta , con riferimento alle prestazioni odontoiatriche asseritamente rese dal Dott. Nominativo_1, fratello della contribuente, questa Corte osserva che :
Nominativo_1° Nell'anno di imposta 2018, che qui ci occupa, il Dott. , dalle informazioni presenti nel sistema informativo della Anagrafe Tributaria , risulta essere stato:
^ titolare di uno studio medico odontoiatrico in quel di Chieti, alla Indirizzo_1 (la attività, iniziata Indirizzo_2il 13.3.2014, risulta essere ivi cessata , per trasferimento in Montemesola, nn. 21-23, solo il 14.12.2022 , sino alla definitiva cessazione il 31.12.2024): parte ricorrente sostiene che, in verità , la predetta u.i. in NA , peraltro non in proprietà, fosse destinata ad uso abitazione, ma detta circostanza contrasta con i dati dallo stesso interessato riportati nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2018 ;
^ dipendente a tempo pieno presso la Marina Militare : parte ricorrente sostiene che, a far tempo dal 08.05.2017, il predetto sia stato trasferito presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto, prestando la propria attività di odontoiatra per 36 ore settimanali, ma detta circostanza (a prescindere dal luogo di esercizio della attività) comunque mal si concilia, sotto il profilo temporale, con la esecuzione delle numerose prestazioni oggetto dei compensi.
° Senza decampare dalla mancanza di alcun documento attestante la convenuta natura del rapporto professionale e le modalità di svolgimento dello stesso (il cui difetto non può essere giustificato dal rapporto parentale, il quale, anzi, conforta le perplessità che hanno indotto l'Ufficio a negare la sussistenza dei presupposti necessari per la deduzione di componenti negativi ), in ogni caso tutte le ricevute rilasciate dal Dott. Nominativo_1 , vale evidenziare, a fronte di compensi indicati sistematicamente(e sintomaticamente in guisa da escluderne la tracciabilità , anche temporale) come corrisposti in contanti, recano una rappresentazione assolutamente generica delle prestazioni rese (“Prestazioni professionali e consulenze presso il vostro studio come da nota allegata”), né la rilevata genericità può ritenersi superata dalle suddette note allegate, semplici prospetti, privi di data certa, nei quali è riportato un elenco di nominativi di pazienti privo della specificazione delle date in cui gli stessi avrebbero fruito delle prestazioni, dell'oggetto di queste ultime (anche al fine di verificare le ragioni di intervento di un professionista esterno ) nonché del compenso corrisposto per le stesse,
° Nell'anno di imposta 2018 qui in discussione la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito compensi per Euro 124.400,00, sostenendo costi per Euro 121.943,00 , e, pertanto , percependo un reddito di lavoro autonomo di soli Euro 9.211,00, stridente con la , rilevante, maggiore entità dei compensi erogati invece al fratello e, va evidenziato, da questo, peraltro, dichiarati in relazione alla propria attività professionale svolta come titolare di partita usufruendo di tassazione agevolata (regime di vantaggio per la imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 DL 6.7.2011 n. 98).
Alla luce delle superiori risultanze (le quali non possono essere contrastate e/o infirmate da una prova testimoniale, quale quella chiesta dalla ricorrente) ciascuna di per sé e tutte complessivamente considerate, questo Collegio ritiene, pertanto, che nella specie, tutte le criticità e le anomalie sopra evidenziate inducano a ritenere i costi in discussione privi dei necessari requisiti di effettività ed inerenza , richiesti per la loro deducibilità.
I motivi sono pertanto infondati.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque integralmente compensate tra le parti, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto in data 07.10.2025
IL PRESIDENTE RELATORE
(Avv. Celeste Vigorita)