Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, con il quale è stata respinta l’istanza ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001, presentata dal ricorrente in data 14.6.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente e la conseguente condanna del Ministero alla assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 del ricorrente presso una delle sedi indicate nella istanza predetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. PE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato 3/01/2025 e depositato il successivo 7/01/2025, il ricorrente espone quanto segue:
- di essere (già) un Agente Scelto e oggi Assistente in servizio presso il-OMISSIS-;
- di aver presentato in data 14.6.2024 istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 per avvicinamento al nucleo familiare per la dovuta assistenza al figlio minore di anni tre;
- di aver chiesto di essere aggregato per un periodo di tre anni presso un qualsiasi Ufficio di Polizia dislocato nella provincia di-OMISSIS-;
- con nota prot. n.-OMISSIS- (doc. 3 depositato da parte ricorrente il 7/01/2025), il Dirigente del -OMISSIS- ha trasmesso la predetta istanza alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, esprimendo “parere favorevole all’accoglimento”, sulla premessa che due dipendenti “risultano assegnati presso altri Uffici ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/99 e un (01) dipendente è già aggregato ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lvo n. 151/2001”;
- con nota n. -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- (doc. 5 depositato da parte ricorrente il 7/01/2025), il Direttore del Servizio ha rappresentato al Dirigente del Reparto di Reggio Calabria come lo stesso avesse trasmesso, a distanza di pochi mesi, due istanze di aggregazione ex art. 42 bis del D.Lvo n. 151/2001, “con parere favorevole del-OMISSIS-e contrario nei confronti del -OMISSIS-”, invitando il Comando locale, in relazione alle contingenti esigenze di servizio di fornire elementi ulteriori per giustificare un eventuale provvedimento di diniego nei confronti del secondo, “onde evitare in caso di contenzioso amministrativo, che possa essere censurata una disparità di trattamento”;
- con nota prot. n.-OMISSIS- (doc. 6), il Dirigente del -OMISSIS-, sulla premessa di una recente sopravvenuta attività operativa delegata all’Ufficio, comportante l’aggregazione prolungata di personale in Albania, in aggiunta ai già gravosi impegni istituzionali del reparto, nonché alla luce delle istanze di collocamento in quiescenza formalizzate da alcuni dipendenti, al fine di “continuare a garantire il contemperamento delle esigenze operative d’Istituto e quelle psico-fisico del personale” ha ritenuto “di dover rivedere l’originario parere favorevole espresso nei riguardi dell’istanza in oggetto indicata, presentata dall’Agente scelto-OMISSIS--OMISSIS-”, così esprimendo “parere contrario all’istanza di accoglimento”.
Il Direttore del Servizio presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con nota n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-(doc. 7) ha invitato il Dirigente del Reparto a notificare al ricorrente il preavviso di rigetto della istanza ex art. 10-bis della legge n. 241/90, deducendo i seguenti motivi ostativi:
- “il bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento orientano l’Ufficio ad adottare un provvedimento di diniego, alla luce del parere contrario fondato su ineludibili esigenze di servizio nonché sull’aumento dei servizi fuori sede e di lunga durata gravanti sul reparto di appartenenza”, e
- tenuto conto, peraltro, che la concessione del beneficio “determinerebbe una vacanza nell’organico del personale non ripianabile, trattandosi di un beneficio disciplinato da normativa speciale”.
A seguito di tale nota:
- l’11.10.2024 (doc. 9) il ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, in riscontro della quale il Direttore del Servizio Centrale ha trasmesso la documentazione in possesso dell’Ufficio;
- in data 15.11.2024, il ricorrente ha sollecitato la conclusione del procedimento;
- con nota prot. n. -OMISSIS-, il Direttore del Servizio ha quindi adottato il provvedimento finale (doc. 1), rigettando l’istanza.
Avverso il provvedimento di rigetto è, dunque, insorto il ricorrente deducendo, in un unico motivo di ricorso, le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e dell’art. 45, comma 31-bis, D.lgs. 29 maggio 2017 n. 95. Violazione degli artt. 30 e 31 Costituzione. Violazione dell’art. 24 della Carta di Nizza. Violazione dell’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite 5 settembre 1991, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e illogicità manifeste. Errore sui presupposti di fatto e di diritto nel contemperamento degli opposti interessi. Violazione del diritto protetto del minore ”), sotto i seguenti plurimi profili di illegittimità:
- l’Amministrazione dell’Interno non avrebbe considerato che l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 è istituto correlato alla tutela costituzionale e sovranazionale della genitorialità ed al diritto del minore di beneficiarne e non sarebbe legittimo restringerne la portata applicativa né potrebbe riferirsi ad una generica scopertura di organico (che andrebbe individuata, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, nella percentuale pari o superiore al 40% della dotazione organica);
- i valori presidiati dalla normativa a tutela della genitorialità devono ritenersi preminenti, potendo quelli afferenti alle funzioni svolte dalle amministrazioni di Polizia essere salvaguardati mediante la riorganizzazione del servizio offerto;
- la motivazione esternata dall’Amministrazione sarebbe apparente, del tutto illogica, contraddittoria e molto perplessa;
- il provvedimento farebbe riferimento ad un sovraorganico nel ruolo di appartenenza del ricorrente di “sole 14 unità”, ma ad una scopertura complessiva di 18 unità (in percentuale comunque notevolmente inferiore a quella indicata dalla giurisprudenza formatasi in materia) e poi sostiene che l’eventuale concessione del beneficio determinerebbe una vacanza nell’organico non ripianabile, in quanto il posto lasciato libero non sarebbe disponibile per una nuova assunzione, per espressa previsione di legge, ma senza considerare che il posto del ricorrente, in ogni caso, non potrebbe essere riassegnato perché in sovraorganico;
- il Reparto di Reggio avrebbe espresso parere favorevole alla assegnazione del ricorrente, ponendo in evidenza come non vi fossero particolari esigenze di organico e/o di servizio, salvo, poi, esprimere parere contrario, rovesciando del tutto le valutazioni sull’organico e sui servizi da garantire;
- il Dirigente del Servizio, invece di motivare meglio il parere contrario reso nei confronti dell’altro richiedente, come richiestogli dal Dirigente Centrale, avrebbe illegittimamente ritenuto di rovesciare il parere favorevole già espresso nei confronti del ricorrente;
- il provvedimento di rigetto non si farebbe carico di specificare, con numeri reali, il fabbisogno effettivo per i servizi straordinari, la durata degli stessi e l’impossibilità di organizzare diversamente l’utilizzo del personale;
- l’amministrazione, in sostanza, si limiterebbe ad evidenziare – contraddittoriamente rispetto alle valutazioni originarie a distanza di tre mesi - una (indimostrata) insufficienza di organico, nonostante un sovraorganico di 14 unità, per garantire i nuovi servizi all’estero in carico al Reparto (senza altra specificazione se non che si tratta di invio di personale, senza indicazione del numero, della obbligatorietà, della durata, in Albania), sia per istanze di collocamento in pensione (motivo poi non più richiamato nel provvedimento, senza specificare se tali istanze sarebbero sopravvenute o non considerate nel primo parere positivo), sia per i riposi e le ferie da garantire a tutto il personale (identici a prima), tale da impedire ora e per il futuro una effettiva riorganizzazione del servizio in mancanza di una sola unità;
- dagli ordini dei servizi (doc. 12), trasmessi allo stesso ricorrente, emergerebbe con chiarezza come, allo stato, risultino in servizio 279 dipendenti, e che, inoltre, alcun contingente risulti assegnato a servizi all’estero (in realtà il Reparto, su base peraltro volontaria, deve garantire periodicamente secondo un programma di rotazione/turnazione su scala nazionale un apporto di proprio personale all’attività operativa in Albania) né si rilevano carenze tali da giustificare impedimento agli ordinari periodi di riposo pur di garantire i servizi ordinari e straordinari in carico al Reparto;
- il parere favorevole motivato già espresso non avrebbe potuto essere “legittimamente rivisto”, se non sulla scorta di “documentata essenziale sopravvenuta esigenza per servizi eccezionali di lunga durata, che in effetti impediscano la riorganizzazione del personale a disposizione”, allo stato non emergente dal nuovo parere negativo e dal provvedimento finale;
- non si dà, invece, conto di “dati ed elementi concreti, della incidenza del presunto nuovo servizio all’estero ovvero dei presunti più gravosi servizi interni sulla organizzazione lavorativa del Reparto, tale da modificare l’originario parere favorevole espresso nei confronti del ricorrente”, mentre il “servizio in Albania di un numero ridotto di agenti (il contingente posto a disposizione su base volontaria è di 10 unità al massimo)” sarebbe “previsto per periodi ridotti (al massimo un mese con rotazione con altri Reparti)”;
- il provvedimento impugnato, quindi, sacrificherebbe irragionevolmente l’interesse del minore e dello stesso ricorrente e lo stesso interesse pubblico, non considerando che l’interessato “per garantire comunque l’assistenza al figlio, tante volte sarà costretto ad assentarsi dal lavoro, ricorrendo a tutte le modalità riconosciutegli dalla legge, così che il Reparto ad ogni modo dovrà organizzarsi per fare a meno della sua prestazione”.
2. Per resistere al ricorso si è costituito, in data 30/01/2025, il Ministero dell’Interno, con atto di mera forma.
3. In esito alla camera di consiglio del giorno 5/2/2025, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ordinato all’amministrazione resistente di provvedere in merito all’assegnazione temporanea del ricorrente, entro e non oltre trenta giorni, presso un qualsiasi ufficio di polizia dislocato nella provincia di-OMISSIS-, con preferenza per quelli più prossimi alla sua residenza, fissa all’uopo per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
4. In data 21/03/2025, il Ministero ha depositato in giudizio copia del provvedimento prot. n.-OMISSIS-con il quale l’Amministrazione ha dato “esecuzione” all’ordinanza cautelare sopra menzionata assegnando il-OMISSIS-alla Sezione Polizia stradale di-OMISSIS- “ Accertata l’assenza di motivi ostativi all’aggregazione dell’interessato presso la sede di-OMISSIS- ”; salvo, poi, riservarsi di “rivedere la posizione amministrativa all’esito del giudizio di merito”.
5. In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito:
a) in data 19/9/2025, il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nei motivi di ricorso e manifestando interesse alla decisione di merito in ragione della natura non pienamente satisfattiva del provvedimento di assegnazione adottato, medio tempore , dall’Amministrazione dell’Interno che si “riserva di rivedere la posizione amministrativa” del ricorrente “all’esito del giudizio di merito”;
b) il Ministero ha depositato memoria in data 17/10/2025.
6. All’udienza pubblica del 22/10/2025 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, ritiene il Collegio che permane l’interesse del ricorrente alla pronunzia di merito, in quanto l’adozione del nuovo provvedimento a seguito dell’ordinanza di remand non ha determinato né la cessazione della materia del contendere né l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, dal momento che l’Amministrazione (dando “ esecuzione ” all’ordinanza cautelare soltanto “ in attesa della pronunzia di merito ” e con “ riservar di rivedere la posizione amministrativa all’esito del giudizio di merito ”) non ha manifestato, in maniera espressa e inequivoca, che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice , sicchè il nuovo provvedimento amministrativo non è sostitutivo del precedente.
8. Nel merito, il ricorso è fondato.
8.1. In linea generale, e quanto alla questione dell’interpretazione dell’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001, alla luce della novità normativa rappresentata dall’art. 45 comma 31 bis D.lgs. 95/2017, come modificato dall'art. 40, comma 1, lett. q), D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172l, vanno richiamati, ai sensi degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d) c.p.a., i precedenti resi dalla Sezione (v. TAR Reggio Calabria, 9 ottobre 2025 n. 649, 18 aprile 2025 nn. 289 e 288, 9 ottobre 2023 n. 762, 16 novembre 2022 n. 738 e 1 giugno 2021 n. 510; cfr., di recente, anche TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, 15 gennaio 2025 n. 96 e giurisprudenza ivi menzionata), ai quali il Collegio ritiene di dare continuità.
8.2. La ratio dell’istituto, «preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli», è stata di recente ribadita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 99/2024) che, richiamando la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, ha sottolineato che «il trasferimento temporaneo ha la «funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia», proteggendo quindi «i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 della Costituzione […] e dal successivo art. 31 […] (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418)».
9. Sotto tutti i diversi versanti motivazionali, il provvedimento impugnato risulta illegittimo.
9.1. Quest’ultimo, invero, pur richiamando il recente parere negativo del Dirigente del reparto di appartenenza (che “ ha modificato il precedente parere favorevole… anche in relazione alla circostanza che nello stesso arco temporale anche ad altro dipendente del medesimo ufficio è stato dato parere contrario alla fruizione del medesimo beneficio ”), ruota attorno ad un unico fronte motivazionale - legato alle esigenze di organico del Reparto di appartenenza - così articolato:
a) in ragione della “ richiesta di personale da impiegare in Albania nell'ambito dell'attuazione del protocollo tra l'Italia e l'Albania per la gestione dei migranti irregolari ”;
b) in relazione ai “ numerosi compiti di istituto e per gli ulteriori impegni del reparto di appartenenza ”;
c) avuto riguardo alla necessità “ della costante disponibilità operativa di tutte le unità assegnate ” per lo svolgimento dei “ servizi straordinari previsti dal piano di rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione ”.
9.1.1. Di fatto, non aggiunge alcun elemento ostativo ulteriore – quanto all’esternazione delle “ motivate esigenze organiche o di servizio ” richieste dalla norma sopra citata - il rilievo che “ l'eventuale concessione del beneficio, di cui all'art. 42-bis, determinerebbe una vacanza nell'organico non ripianabile ”, a fronte, peraltro, della contraddittoria affermazione, come correttamente stigmatizza il ricorrente ed emerge dal provvedimento impugnato, che il -OMISSIS- presenta un sovraorganico, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di 14 unità, e non già una carenza di organico.
10. Ritiene il Collegio che vada confermata la delibazione assunta in sede cautelare, con l’ordinanza n.-OMISSIS-, non appellata, « Premesso che il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, presta servizio presso il-OMISSIS-, e il suo nucleo familiare, composto dalla convivente e un figlio minore di un anno, risiede a-OMISSIS-;
Rilevato che il provvedimento impugnato risulta motivato con riferimento al parere contrario (prot. -OMISSIS-) del Dirigente dell’anzidetto Reparto, basato sulla “recente, inedita, sopravvenuta attività operativa delegata … che comporterà l’aggregazione prolungata di personale dipendente all’estero, nello specifico in Albania, che si aggiunge ai già gravosi impegni istituzionali espletati”, afferenti a “complessi servizi di scorta a cittadini immigrati…, di vigilanza presso centri di accoglienza, di OP in occasione dei numerosi eventi sportivi …”, in assenza, tuttavia, di riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del richiedente ed alla conseguente sua insostituibilità;
Considerato, nondimeno, che lo stesso Dirigente aveva inizialmente espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza (prot. -OMISSIS-), non ravvisando esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede, e ciò nonostante le ulteriori ragioni addotte a sostegno del parere negativo fossero all’epoca già sussistenti, afferendo alle “istanze di collocamento in quiescenza formalizzate … per l’anno venuto e [a]i pensionamenti già registrati nell’anno corrente”;
Tenuto conto, ancora, quanto alle citate ‘sopravvenienze di servizio’, che l’Amministrazione resistente non ha mosso alcuna contestazione sui profili di censura dedotti in ricorso sul versante del carattere ‘volontario’ dell’assegnazione di personale per il servizio correlato al trasferimento dei migranti in Albania, peraltro su base periodica e secondo un programma di rotazione/turnazione su scala nazionale;
Considerato, infine, che nel provvedimento impugnato si dà atto che il Reparto di appartenenza del dipendente presenta “un sovraorganico, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di sole 14 unità” a fronte di una scopertura complessiva dell’organico di 18 unità;
Ritenuto, per tali motivi, che nel caso specifico non sembrano prima facie sussistenti quelle “motivate esigenze organiche o di servizio” di cui all’art. 40, comma 1, lett. q) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che legittimerebbero il rigetto dell’istanza, non rientrando, anzitutto, le mansioni svolte dal ricorrente tra quelle di primaria importanza e non risultando, ancora, egli impegnato in nessun programma o missione speciale ad altissima valenza operativa ».
11. A tali considerazioni, che il Collegio condivide e conferma, vanno aggiunte le ulteriori ragioni di seguito illustrate.
12. L’esigenza di far fronte alle “ sopravvenute attività operative, segnatamente per la richiesta di personale da impiegare in Albania nell'ambito dell'attuazione del protocollo tra l'Italia e l'Albania per la gestione dei migranti irregolari ” appare, anche al più approfondito esame proprio della fase di merito, una motivazione del tutto apparente.
12.1. Intanto, dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni in forza delle quali tali esigenze siano “ sopravvenute ” nell’intervallo temporale che va dall’espressione del primo parere favorevole (nota prot. n.-OMISSIS-) alla trasmissione del parere contrario (nota prot. n.-OMISSIS-), posto che rappresenta fatto notorio che il protocollo tra l'Italia e l'Albania per la gestione dei migranti irregolari è stato sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023 e la legge n. 14 del 21 febbraio 2024 recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024.
La necessità di impegnare il personale - che non riguarda il solo -OMISSIS- ma l’intera Forza di Polizia – era, dunque, nota da epoca antecedente all’espressione del primo parere favorevole e non era “ inedita ”.
12.2. Sono rimasti, in ogni caso, privi di smentita i motivi di ricorso con cui parte ricorrente ha puntualmente dedotto che:
- il servizio in Albania riguarda un numero ridotto di agenti (il contingente posto a disposizione su base volontaria è di 10 unità al massimo) ed è previsto per periodi ridotti (al massimo un mese con rotazione/turnazione su scala nazionale con altri Reparti);
- come emerge dagli ordini dei servizi, in possesso del ricorrente e versati in atti (docc. 12), allo stato, e quantomeno fino al mese di gennaio 2025 (cfr. ordine di servizio n. 2 del 2.1.2025, in atti), presso il -OMISSIS- risultavano in servizio tutti i n. 279 dipendenti;
- nessun contingente risultava assegnato a servizi all’estero;
- non emergono carenze tali da giustificare impedimento agli ordinari periodi di riposo pur di garantire i servizi ordinari e straordinari in carico al Reparto.
13. Coglie nel segno, sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento, la censura con la quale il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato finisce, sostanzialmente, per appiattirsi immotivatamente sul mutato parere (da “favorevole” a “contrario”) del Dirigente del Reparto, eloquentemente “riveduto”, a seguito della nota n. -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del Direttore del competente Servizio del Dipartimento della P.S..
Quest’ultimo, segnalando che nei confronti di un altro dipendente era stato espresso parere contrario a fronte di analoga istanza, ha richiesto al -OMISSIS- di voler fornire “ elementi ulteriori, utili a motivare adeguatamente e a giustificare un eventuale provvedimento di diniego nei confronti del -OMISSIS- ” (e non del ricorrente) al fine di evitare – in un’ottica di “amministrazione difensiva” - che “ in caso di contenzioso amministrativo ” eventualmente proposto dall’altro dipendente (il Sig. -OMISSIS-) “ possa essere censurata una disparità di trattamento ”.
13.1. In altri termini, l’approfondimento motivazionale e istruttorio richiesto dal competente Servizio del Dipartimento della P.S. non riguardava il “parere favorevole” legittimamente reso sull’istanza dell’odierno ricorrente, ma imponeva, semmai, l’esternazione di elementi “ulteriori” e “utili” per continuare a giustificare il diniego dell’istanza dell’altro dipendente.
13.2. La “revisione” (i.e.: l’espressione successiva di un parere di segno opposto) del parere favorevole reso nei confronti dell’odierno ricorrente - parere favorevole che riteneva compatibile l’assegnazione temporanea presso la sede di-OMISSIS- con le esigenze di organico e/o di servizio del Reparto di Reggio Calabria -, da un lato, non era richiesta dal Dipartimento della P.S., e, dall’altro, non appare in alcun modo giustificata.
Premesso, infatti, che a fronte di un dichiarato sovraorganico nel -OMISSIS- di 14 unità, ben sarebbe stato giustificato, astrattamente, l’accoglimento di entrambe le istanze, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di riferimento (art. 42 bis cit.), rileva il Collegio come il mutamento di parere non sia motivato né da eventuali profili di illegittimità del precedente parere favorevole (astrattamente secondo lo schema dell’annullamento d’ufficio) né in ragione di “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero “di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione” del primo parere (secondo lo schema della revoca).
Il mutamento di parere (qualora lo si consideri quale “nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”) appare privo di specifica motivazione ed è, del tutto, ingiustificato, tenuto conto che l’Amministrazione ha rivalutato le medesime esigenze di organico e di servizio già considerate prima di esprimere il primo parere favorevole.
13.3. Con il provvedimento finale, quindi, l'Amministrazione, da un lato, non giustifica perché abbia inteso conformarsi al parere contrario e disattendere quello favorevole; dall’altro, non tiene conto che nel corso del procedimento non aveva manifestato ragioni ostative per non prestare adesione al primo parere, ma aveva richiesto un approfondimento in relazione all’istanza di altro dipendente.
13.4. In altri termini, il parere “contrario”, richiamato, per relationem , nel provvedimento impugnato costituisce una “ parentesi ” isolata, e del tutto ingiustificata, tra un primo parere favorevole e l’“ Accertata l’assenza di motivi ostativi all’aggregazione dell’interessato presso la sede di-OMISSIS- ”, contenuta nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-, pur adottato in “esecuzione” dell’ordinanza cautelare.
13.5. Le ulteriori ragioni indicate al precedente § 9. sub lett. b) (i “ numerosi compiti di istituto e per gli ulteriori impegni del reparto di appartenenza ”) e c) (la “ costante disponibilità operativa di tutte le unità assegnate ” per lo svolgimento dei “ servizi straordinari previsti dal piano di rafforzamento delle misure di sicurezza e prevenzione ”) appaiono, poi, evidentemente generiche e prive del benchè minimo contenuto, mancando di qualsiasi riferimento alle esigenze specifiche di servizio e al numero di personale necessario per adempiere a tali compiti, che sembrano rientrare, invece, negli ordinari servizi di Istituto.
14. Va, nuovamente, rimarcato che, come costantemente ribadito da questo Tribunale, le “esigenze organiche o di servizio” devono non soltanto essere “motivate”, ma anche bilanciate con le esigenze del minore che trovano un’esplicita tutela non solo a livello costituzionale (si veda, ad esempio, l’art. 31 della Costituzione), ma anche in fonti di rango sovranazionale, quali la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), all’art. 24, oltre la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata con legge 27.05.1991, n. 176), all’art. 3.
Tanto in sintonia con quanto sottolineato sul punto dalla consolidata giurisprudenza secondo cui la novella “ non spinge il favor per le esigenze di servizio dell’Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale si richiami alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo ” (v. Cons. Stato, sez. II n. 8527/2022).
15. L’Amministrazione resistente non ha, peraltro, preso in considerazione le specifiche esigenze familiari rappresentate dal ricorrente nel corso del procedimento, legate anche alla salute e agli impegni lavorativi della convivente esposti nell’istanza.
16. Passando all’esame delle esigenze organiche o di servizio esternate dall’Amministrazione, il provvedimento impugnato, da un lato, dà atto che il Reparto di appartenenza del dipendente presenta “ un sovraorganico, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di sole 14 unità ” e, dall’altro, non ha indicato riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del medesimo ricorrente ed alla conseguente sua insostituibilità nel Reparto di appartenenza, o all’eventuale impossibilità di riorganizzare altrimenti il servizio, attesa l’astratta fungibilità delle mansioni affidate al ricorrente.
Come correttamente dedotto dal ricorrente, peraltro, è solo l’organico complessivo (comprendente, quindi, “gli amministrativi, i contabili, addetti a servizi interni”) che presenta una “situazione deficitaria” di 18 unità della forza prevista in pianta organica, ma non anche il Reparto di appartenenza, donde l’illogicità del riferimento alle carenze di organico in altri reparti o servizi.
Colgono nel segno le censure di difetto di motivazione e eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dedotte da parte ricorrente, posto che le stesse caratteristiche delle mansioni affidate al ricorrente, alla luce della pacifica giurisprudenza formatasi in materia, lungi dal giustificare il rigetto, lo rendono vieppiù incomprensibile e irragionevole.
17. Dal provvedimento impugnato non si evince, quindi, che ricorrano quelle motivate esigenze organiche o di servizio di cui all’art. 40, comma 1, lettera q) D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che giustificano il sacrificio delle esigenze di unità familiare e di tutela della genitorialità manifestate dal ricorrente con l'istanza di assegnazione temporanea, apparendo del tutto insufficiente il richiamo al “ al contesto territoriale in cui è incardinato l'ufficio di appartenenza del dipendente ” (con motivazioni stereotipate che, come emerge dalle sentenze sopra richiamate, si trovano, pedissequamente, in altri analoghi provvedimenti già annullati da questo Tribunale).
18. Accertata la violazione della suindicata normativa regolatrice del caso concreto, sia in ordine ai presupposti del diniego del trasferimento che in ordine alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione resistente di assegnare definitivamente il ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, presso un qualsiasi Ufficio di Polizia dislocato nella provincia di-OMISSIS-, e con preferenza la Sezione Polizia Stradale di-OMISSIS-, sino alla scadenza del termine (tre anni) previsto dalla legge, quale misura idonea a tutelare specificamente la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (art. 34 co.1 lett. c) c.p.a.) (v. Cons. Stato, n. 8527/2022 cit.).
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ordinando all’Amministrazione resistente di provvedere definitivamente in merito all’assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede dal medesimo richiesta entro il termine di giorni venti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio, gli estremi dell’ordinanza cautelare nonché il Sig. -OMISSIS-.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AS | IN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.