CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL AO, EL
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2022 00250847 10 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il dottor Difensore_1 difensore della Parte dichiara di rinunciare all'appello con richiesta di compesazione delle spese di lite
Resistente/Appellato: L'agenzia accetta la rinuncia e la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato cartella pagamento IRPEF anno di imposta 2018.
Ha dedotto tre motivi di gravame ovvero l'inesistenza della notifica, la violazione del contraddittorio e l'effettività delle ritenute subite.
Con sentenza. n. 138/2024 la C.G.T. di primo grado ha respinto il ricorso reputando infondati tutti i motivi quanto in particolare al terzo (l'unico riproposto in appello) ha evidenziato che dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado risulta corretta la pretesa dell'Ufficio risultando le ritenute subite dichiarate per
47.895,00 euro mentre accertate per 39.010,00 euro con conseguente recupero per 8.885,00 euro.
L'appello proposto dal contribuente riguarda solo il terzo motivo e con esso viene invocata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della effettività delle ritenute può essere data anche attraverso la presentazione dei registri contabili oltre che delle fatture emesse e relativi bonifici, come a suo dire avvenuto nel caso di specie. Ha depositato nuovamente le fatture e gli incassi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando in particolare di aver già contestato in primo grado la documentazione depositata dal contribuente non essendo provati gli incassi netti.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 il difensore di parte appellante ha comunicato la rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese di lite, come da verbale di udienza;
il difensore dell'Agenzia resistente non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'appello, come da verbale di udienza.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo manifestato dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL AO, EL
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 25/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali 12 06124 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 080 2022 00250847 10 000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il dottor Difensore_1 difensore della Parte dichiara di rinunciare all'appello con richiesta di compesazione delle spese di lite
Resistente/Appellato: L'agenzia accetta la rinuncia e la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato cartella pagamento IRPEF anno di imposta 2018.
Ha dedotto tre motivi di gravame ovvero l'inesistenza della notifica, la violazione del contraddittorio e l'effettività delle ritenute subite.
Con sentenza. n. 138/2024 la C.G.T. di primo grado ha respinto il ricorso reputando infondati tutti i motivi quanto in particolare al terzo (l'unico riproposto in appello) ha evidenziato che dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado risulta corretta la pretesa dell'Ufficio risultando le ritenute subite dichiarate per
47.895,00 euro mentre accertate per 39.010,00 euro con conseguente recupero per 8.885,00 euro.
L'appello proposto dal contribuente riguarda solo il terzo motivo e con esso viene invocata giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della effettività delle ritenute può essere data anche attraverso la presentazione dei registri contabili oltre che delle fatture emesse e relativi bonifici, come a suo dire avvenuto nel caso di specie. Ha depositato nuovamente le fatture e gli incassi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate evidenziando in particolare di aver già contestato in primo grado la documentazione depositata dal contribuente non essendo provati gli incassi netti.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026 il difensore di parte appellante ha comunicato la rinuncia all'appello con richiesta di compensazione delle spese di lite, come da verbale di udienza;
il difensore dell'Agenzia resistente non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia all'appello, come da verbale di udienza.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo manifestato dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.