Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4935 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4935 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. CIANNIELLO GIUSEPPE presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
NAPOLI il 29/07/2009 (atto n. 99, P. II, S. A, sez. XX, anno 2009).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati e il 03/06/2010, minorenni. Per_1 Per_2
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. il Tribunale si riservava la decisione.
1
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'onere di entrambi di comunicare eventuali variazioni di domicilio, residenza e dimora, anche se temporanea;
I figli minori e restano in affidamento condiviso ad Persona_3 Persona_4
entrambi i coniugi, con collocazione degli stessi presso la madre;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con se i figli ogni volta che lo voglia, previa intesa con la sig.ra . Di regola, il padre terrà CP_1
con se i bambini nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, dove i bambini verranno accompagnati a scuola dal papà. Nella settimana in cui, sarà, invece, la madre a tenere i bambini con se nel fine settimana, il padre potrà tenerli con se dal lunedì pomeriggio (dall'uscita della scuola) fino al venerdì mattina allorquando il papà provvederà ad accompagnarli a scuola;
Ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé i figli, in occasione delle giornate festive di
Natale e Pasqua, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con essi il giorno di Pasqua e viceversa. Durante il periodo estivo, sempre rispettando i desideri dei figli, e durante il periodo in cui il padre godrà delle ferie, quest'ultimo potrà tenere i bambini con se per due settimane consecutive.
Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per i figli minori e la somma di € 400,00 Persona_3 Persona_4
(quattrocento).
Ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento personale.
Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1
sostenute per i piccoli e purché previamente concordate e Persona_3 Persona_4
debitamente documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e altri CP_1
strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o similari.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
2 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione e, quanto al contributo al mantenimento concordato tra le parti, si evidenzia che lo stesso appare congruo in relazione ai redditi documentati del e soprattutto Per_3
in relazione al calendario quasi paritario tra le parti, .
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 99, P. II, S. A, sez.
XX, anno 2009);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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