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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1781/2025 promossa da:
(P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Simone Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE contro
(P. IVA ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Le parti alla udienza del 30.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono trascritte
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. citava in giudizio Parte_1 al fine di sentirla dichiarare responsabile e conseguentemente condannarla al CP_1 risarcimento dei danni, ex art. 2053 cc o in subordine ex art. 2043 cc, della somma di €
14.500,00=, o di quella diversa risultante in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, contumace. CP_1
La domanda della ricorrente, riconducibile all'art. 2053 c.c., è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che la ricorrente è piena ed esclusiva proprietaria dell'unita immobiliare composta da lotto di terreno con sovrastante fabbricato a destinazione produttiva, identificato catastalmente nel comune di Mirandola al Fog. 70, Mapp. 84, come da visura catastale ed estratto di mappa (doc. n. 1 ricorso).
E' documentale che detta proprietà è delimitata da un muro di confine dalla, tra le altre, unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di Mirandola al Fog. 70, Mapp.
130, come da visura catastale (doc. n. 3), composta da lotto di terreno e sovrastante fabbricato a destinazione produttiva di proprietà della CP_1
E' dimostrato che detto fabbricato, a seguito di crollo, ha danneggiato il muro di confine di proprietà della ricorrente lungo tutto il tratto, di circa 15 metri, che confina con il mappale 130 (doc. n. 4).
Sono evidenti, infatti, come accertato anche nella perizia giurata e desumibili dalle foto ad essa allegate, i danni provocati dal crollo del fabbricato che mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori della e la circolazione dei mezzi di circolazione, Parte_1 tanto che le macerie sono andate ad occupare parte dell'area cortiliva della ricorrente.
Inoltre, emerge la totale inerzia della convenuta a porre rimedio, nonostante gli asseriti solleciti di parte ricorrente, tra cui quello via pec del 20.03.2025 (doc. n. 5 ricorso).
In base all'art. 2053 c.c. il proprietario dell'edificio crollato è presunto responsabile, a meno che non provi che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Sul punto significativo è l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della res – ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile”. (valga per tutte Cass. Civ. n. 34401/2023).
Orbene, nel caso de quo, appurata la certezza del danno provocato, parte convenuta ha preferito non costituirsi in giudizio, né ha contestato la pretesa della ricorrente.
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a risarcire a parte ricorrente i danni subiti che pare equo determinare, tenuto conto del computo estimativo redatto dal consulente di
Pag. 2 di 3 parte nella sua perizia giurata, utilizzando l'elenco dei prezzi della Regione Emilia-
Romagna per l'anno 2024, in € 10,000,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. 1781/2025 R.G.:
- in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
10.000,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.700,00=, oltre accessori.
Modena, 28 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1781/2025 promossa da:
(P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Simone Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE contro
(P. IVA ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Le parti alla udienza del 30.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono trascritte
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. citava in giudizio Parte_1 al fine di sentirla dichiarare responsabile e conseguentemente condannarla al CP_1 risarcimento dei danni, ex art. 2053 cc o in subordine ex art. 2043 cc, della somma di €
14.500,00=, o di quella diversa risultante in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, contumace. CP_1
La domanda della ricorrente, riconducibile all'art. 2053 c.c., è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che la ricorrente è piena ed esclusiva proprietaria dell'unita immobiliare composta da lotto di terreno con sovrastante fabbricato a destinazione produttiva, identificato catastalmente nel comune di Mirandola al Fog. 70, Mapp. 84, come da visura catastale ed estratto di mappa (doc. n. 1 ricorso).
E' documentale che detta proprietà è delimitata da un muro di confine dalla, tra le altre, unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di Mirandola al Fog. 70, Mapp.
130, come da visura catastale (doc. n. 3), composta da lotto di terreno e sovrastante fabbricato a destinazione produttiva di proprietà della CP_1
E' dimostrato che detto fabbricato, a seguito di crollo, ha danneggiato il muro di confine di proprietà della ricorrente lungo tutto il tratto, di circa 15 metri, che confina con il mappale 130 (doc. n. 4).
Sono evidenti, infatti, come accertato anche nella perizia giurata e desumibili dalle foto ad essa allegate, i danni provocati dal crollo del fabbricato che mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori della e la circolazione dei mezzi di circolazione, Parte_1 tanto che le macerie sono andate ad occupare parte dell'area cortiliva della ricorrente.
Inoltre, emerge la totale inerzia della convenuta a porre rimedio, nonostante gli asseriti solleciti di parte ricorrente, tra cui quello via pec del 20.03.2025 (doc. n. 5 ricorso).
In base all'art. 2053 c.c. il proprietario dell'edificio crollato è presunto responsabile, a meno che non provi che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Sul punto significativo è l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. – il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della res – ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile”. (valga per tutte Cass. Civ. n. 34401/2023).
Orbene, nel caso de quo, appurata la certezza del danno provocato, parte convenuta ha preferito non costituirsi in giudizio, né ha contestato la pretesa della ricorrente.
Ne consegue che parte convenuta è tenuta a risarcire a parte ricorrente i danni subiti che pare equo determinare, tenuto conto del computo estimativo redatto dal consulente di
Pag. 2 di 3 parte nella sua perizia giurata, utilizzando l'elenco dei prezzi della Regione Emilia-
Romagna per l'anno 2024, in € 10,000,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al n. 1781/2025 R.G.:
- in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
10.000,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.700,00=, oltre accessori.
Modena, 28 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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