Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2944/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. GISLON FRANCESCA e Parte_1
STRULLATO GIORGIA, presso le stesse elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. DE BIASI GIORGIA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti congiuntamente Per_
“1. i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2 separatamente delle decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per quelle di natura straordinaria, con collocazione prevalente presso la madre staranno col padre di regola:
1.1 - weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
1.2 - un pomeriggio alla settimana individuato nella giornata del martedì con il pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola durante la settimana, nel weekend di competenza del padre;
un pomeriggio durante la settimana individuato nel martedì fino alle
20:30/21:00 quando li riaccompagnerà a casa della madre e un pomeriggio alla settimana individuato nella giornata del giovedì con il pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola durante il weekend di competenza della madre;
il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti;
1.4 - una settimana durante le festività natalizie dalla fine della scuola a Capodanno, ovvero da Capodanno all'Epifania, invertendo i periodi ogni anno e, nel rispetto dell'alternanza tra i genitori, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
1.5 - Festività Pasquali ad anni alterni;
1.6 - Ponti e Festività infrannuali (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio ,2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre) saranno alternati tra i due genitori;
Il resto del tempo con la madre, salvo diversi accordi che i genitori raggiungeranno tra loro, anche nell'esclusivo interesse dei figli. Per esigenze lavorative gli orari e i giorni di visita suindicati potranno essere modificati da ciascuno dei due genitori, con congruo preavviso da comunicare all'altro genitore.
2. La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo che pagano metà ciascuno, rimane assegnata alla OR affinché vi risieda con i figli, salvo quanto al p.to 7); Per_
3. il Sig. concorrerà nel mantenimento dei figli e con la somma mensile Pt_1 Per_2 di € 500,00= mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che si rivaluterà automaticamente secondo indici Istat dall'anno successivo alla comparizione avanti al Sig.
Presidente con la precisazione che nello stesso sono compresi i buoni pasto;
Per_
4. le spese straordinarie dei figli e come individuate nel Protocollo del Tribunale Per_2 di Venezia noto alle parti, verranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
5. l'assegno unico familiare verrà dato per intero alla OR;
Pt_2
6. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e quindi di nulla avere reciprocamente a pretendere come assegno di mantenimento;
7. i coniugi si impegnano sin d'ora a mettere in vendita la casa familiare al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli ad un prezzo di mercato definito previa stima media tra due agenzie immobiliari, in accordo tra le parti, con ripartizione al 50% del ricavato al netto di spese ed eventuale mutuo residuo;
8. le spese legali rimangono compensate”.
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi [lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio] alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 17.07.2024 i ricorrenti esponevano di aver, in data 04/09/2016, contratto matrimonio con rito concordatario a Mogliano Veneto, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 28, Parte II, Serie A, anno 2016 del Comune di Mogliano
Veneto; che dalla loro unione erano nati i figli minori il 27.06.2015 e in data Persona_3 9.01.2018 ; che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale Persona_4 protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 12.03.2021, avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, le cui condizioni erano state omologate con decreto del 11.06.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con decreto del 10.09.2024 il Giudice disponeva, su richiesta delle parti, che l'udienza di comparizione dei coniugi fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con le quali, depositate in data 22.10.2024, le parti confermavano le condizioni di divorzio enunciate nell'atto introduttivo e ne chiedevano l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del
11.06.2021 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
Le condizioni concordate dalle parti relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale dei minori stessi e non presentano profili di illegittimità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 04/09/2016 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 28, dell'anno 2016) del Comune di Mogliano Veneto alle seguenti condizioni: Per_
1. i figli minori e rimangono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_2 separatamente delle decisioni di natura ordinaria e congiuntamente per quelle di natura straordinaria, con collocazione prevalente presso la madre staranno col padre di regola:
1.1 - weekend alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
1.2 - un pomeriggio alla settimana individuato nella giornata del martedì con il pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola durante la settimana, nel weekend di competenza del padre;
un pomeriggio durante la settimana individuato nel martedì fino alle
20:30/21:00 quando li riaccompagnerà a casa della madre e un pomeriggio alla settimana individuato nella giornata del giovedì con il pernotto e accompagnamento il giorno successivo a scuola durante il weekend di competenza della madre;
1.3 - durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti;
1.4 - una settimana durante le festività natalizie dalla fine della scuola a Capodanno, ovvero da Capodanno all'Epifania, invertendo i periodi ogni anno e, nel rispetto dell'alternanza tra i genitori, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
1.5 - Festività Pasquali ad anni alterni;
1.6 - Ponti e Festività infrannuali (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio ,2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre) saranno alternati tra i due genitori;
Il resto del tempo con la madre, salvo diversi accordi che i genitori raggiungeranno tra loro, anche nell'esclusivo interesse dei figli. Per esigenze lavorative gli orari e i giorni di visita suindicati potranno essere modificati da ciascuno dei due genitori, con congruo preavviso da comunicare all'altro genitore.
2. La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo che pagano metà ciascuno, rimane assegnata alla OR affinché vi risieda con i figli, salvo quanto al p.to 7); Per_
3. il Sig. concorrerà nel mantenimento dei figli e con la somma mensile Pt_1 Per_2 di € 500,00= mensili a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che si rivaluterà automaticamente secondo indici Istat dall'anno successivo alla comparizione avanti al Sig.
Presidente con la precisazione che nello stesso sono compresi i buoni pasto;
Per_
4. le spese straordinarie dei figli e come individuate nel Protocollo del Tribunale Per_2 di Venezia noto alle parti, verranno sostenute al 50% da ciascun genitore;
5. l'assegno unico familiare verrà dato per intero alla OR;
Pt_2
6. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e quindi di nulla avere reciprocamente a pretendere come assegno di mantenimento;
7. i coniugi si impegnano sin d'ora a mettere in vendita la casa familiare al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli ad un prezzo di mercato definito previa stima media tra due agenzie immobiliari, in accordo tra le parti, con ripartizione al 50% del ricavato al netto di spese ed eventuale mutuo residuo.
Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero