Art. 1.
Il fondo di dotazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1945, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n. 922 , per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.853 per interessi determina ti in misura forfettaria.
Il fondo di dotazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1945, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n. 922 , per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.853 per interessi determina ti in misura forfettaria.