Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1963, n. 207
Articolo 2
Versione
31 marzo 1963
Art. 1.
Il fondo di dotazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e' elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dallo I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1945, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, n. 922 , per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.853 per interessi determina ti in misura forfettaria.
Entrata in vigore il 31 marzo 1963