Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2003, n. 13623
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità, allo scopo di ottenere dalla persona, già colpita da indizi di un reato, dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità. Ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63.2 c.p.p. e neppure può avere rilevanza il fatto che tali dichiarazioni siano state acquisite a dibattimento con il consenso delle parti, non avendo queste la disponibilità di rinunziare ad eccepire la sanzione di inutilizzabilità. (In motivazione, la Corte ha osservato che non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi)

Commentario1

  • 1Chat whatsapp acquisite con consenso dell'indagato: restano inutilizzabili? (Cass. 1269/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2025

    "Chat" estrapolate via screenshot dal telefono in uso all'imputato con modalità lesive dei suoi diritti di difesa: consenso non sana inutilizzabilità, ma va fornita la cd. prova di resistenza. Per perquisizoni alla ricerca di sostanza non è necessario alcun mandato preventivo dell'autorità giudiziaria: e comunque il sequestro del corpo di reato è comunque legittimo, perché, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. Corte dei Cassazione sez. VI penale, ud. 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2003, n. 13623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13623
Data del deposito : 24 febbraio 2003

Testo completo