CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/08/2023, n. 35650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35650 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 35650 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto EP AS responsabile - in concorso con altri soggetti, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente - del reato di tentato omicidio, commesso in danno di EP TI, TO AC ed CO De Maio, oltre che dei reati di illecita detenzione e porto di una pistola calibro 7,65 e, per l'effetto, computata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni quindici di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
in sentenza sono state applicate, inoltre, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della sospensione dalla potestà genitoriale durante l'espiazione della pena ed è stata disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro;
AS è stato condannato, altresì, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e assistenza, quantificate in euro 1.600,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 1.1. In sede di calcolo della pena, il Giudice per le indagini preliminari ha unificato i reati sotto il vincolo della continuazione, a tal fine reputando più grave quello di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. contestato al capo a); ha escluso - a norma dell'art. 60 cod. pen. - la contestata circostanza aggravante ex art. 577, comma 1, n. 4) cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 1) cod. pen.; ha ritenuto sussistenti le ulteriori circostanze aggravanti contestate, ossia l'aver agito con premeditazione e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre a reputare sussistente la fattispecie di cui all'art. 82 cod. pen. 1.2. I fatti per i quali si procede sono stati ricostruiti nel modo seguente. Nel tardo pomeriggio del 16 giugno 2021, si verificò una sparatoria alla via Tre Re a Toledo, all'esito della quale rimasero ferite due persone: TO AC venne attinto al terzo distale del braccio destro e riportò una frattura pluriframmentaria, mentre CO De IO fu raggiunto da un proiettile all'emitorace destro. Sulla base delle testimonianze raccolte, nonché grazie all'esame dei filmati estrapolati dalle videocamere di sorveglianza installate in loco, si accertò che due ragazzi, provenienti da vico Lungo Teatro, avevano attraversato la strada, per poi tornare indietro;
intanto, un altro ragazzo, che viaggiava a bordo di uno scooter, si era bloccato all'angolo della strada ed aveva fatto una telefonata, per poi allontanarsi. Uno dei due uomini che si trovavano a piedi, a questo punto, aveva impugnato una pistola ed aveva esploso svariati proiettili, all'indirizzo dell'uomo che si trovava sullo scooter, per poi allontanarsi unitamente all'altro ragazzo che aveva indicato il bersaglio. Il reale obiettivo dell'agguato era però EP TI, il quale era fortunosamente riuscito a sottrarsi al tiro dell'esecutore materiale. 1.3. Il Giudice di primo grado ha ricostruito l'episodio, partendo dall'omicidio di NN RR, padre di NC, alias Checco lecco, avvenuto ad opera di NC TI, figlio di GE FA e nipote di NA FA, cugine di EP TI. Tale fatto delittuoso era stato all'origine della contrapposizione fra le famiglie FA-TI e RR, faida nell'ambito della quale si erano verificati diversi episodi criminosi, chiaramente connotati dalla volontà di affermare il proprio predominio sul territorio. L'attentato a EP TI, quindi, rappresentava l'apice dello scontro fra i due gruppi. Nel corso della fase di merito, si è accertato che - nella predisposizione dell'agguato - NC AN e IN CE avevano ricoperto il ruolo dei cd. filatori (avevano cioè seguito la vittima predestinata TI a bordo di uno scooter, segnalandone la presenza a IO TA e EP AS, i quali erano giunti sul posto a piedi). EP AS aveva infine indicato a IO TA, esecutore materiale ella condotta tipica, la posizione della vittima. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, condannando altresì l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali e delle spese sostenute - nel grado di giudizio - dalla costituita parte civile, liquidandole in euro 900,00, oltre iva, cpa e rimborso spese nella misura del 15%. 3. Ricorre per cassazione EP AS, a mezzo del difensore avv. Bruno Carafa, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale vengono denunciate violazione di legge e vizio della motivazione, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. La contraddittorietà si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'avere la Corte ritenuto come l'azione onnicidiaria fosse animata dal sentimento di vendetta, covato in relazione alla morte di NN RR, reputando di stampo mafioso tale delitto;
il delitto di omicidio, commesso dal TI in danno del RR stesso, non aveva il requisito della mafiosità, in quanto giudicato come un episodio maturato in un diverso contesto. Mancherebbe, quindi, il coefficiente psichico necessario per la configurabilità dell'aggravante in parola, che postula, peraltro, la sussistenza del dolo intenzionale. 3 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Non ricorre il dedotto vizio della motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito la penale responsabilità del AS, in ordine all'aggravante del metodo mafioso, collegando tra loro - in modo logico e congruo - le plurime fonti di prova. Il ricorso, invece, è palesemente incentrato sulla richiesta di una nuova valutazione del merito della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'unica doglianza sopra riassunta, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento all'assenza del dolo necessario per la sussistenza dell'aggravante contestata. 2.1. Nel caso di specie la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., però, non è contestata - e non è stata dalla Corte di appello ritenuta - nei termini dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, quanto, piuttosto, nei termini della condotta realizzata avvalendosi delle modalità tipiche di tali associazioni. Sotto tale profilo, pertanto, il riferimento contenuto nel ricorso alla carenza dell'elemento psicologico risulta palesemente improprio (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). La circostanza aggravante della c.d. modalità mafiosa prescinde, infatti, dalla consapevolezza o meno di agevolare un'associazione o un clan e, addirittura, neanche presuppone che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). 2.2. In questo caso, invece, l'aggravante presenta una natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - abbia fatto ricorso a modalità tipicamente riconducibili alla criminalità organizzata, come l'esplodere colpi d'arma da fuoco, sostanzialmente all'impazzata, nella pubblica via. Modalità che, anche per il contesto sociale nel quale si sono svolti i fatti, è evidentemente evocativa di un modo di agire e operare che è tipico delle associazioni mafiose e che riveste una forza di intimidazione di eccezionale valenza. Proprio la tipologia di attitudine intimidatrice che la circostanza aggravante in esame si propone di sanzionare. 3. Si deve anche precisare che - stando al costante insegnamento di legittimità - esula dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui 4 valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Rv 229369). E il sopra riassunto motivo di ricorso tende, appunto, ad ottenere una inammissibile nuova ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli stessi, mediante criteri interpretativi difformi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest'ultimo ha invece, con motivazione coerente, ampia e convincente, nonché esente da vizi logici e giuridici, ben esplicitato le ragioni del suo convincimento. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 35650 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/03/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha ritenuto EP AS responsabile - in concorso con altri soggetti, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente - del reato di tentato omicidio, commesso in danno di EP TI, TO AC ed CO De Maio, oltre che dei reati di illecita detenzione e porto di una pistola calibro 7,65 e, per l'effetto, computata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni quindici di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
in sentenza sono state applicate, inoltre, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della sospensione dalla potestà genitoriale durante l'espiazione della pena ed è stata disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro;
AS è stato condannato, altresì, al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione - in favore della parte civile medesima - delle spese di costituzione e assistenza, quantificate in euro 1.600,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 1.1. In sede di calcolo della pena, il Giudice per le indagini preliminari ha unificato i reati sotto il vincolo della continuazione, a tal fine reputando più grave quello di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. contestato al capo a); ha escluso - a norma dell'art. 60 cod. pen. - la contestata circostanza aggravante ex art. 577, comma 1, n. 4) cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 1) cod. pen.; ha ritenuto sussistenti le ulteriori circostanze aggravanti contestate, ossia l'aver agito con premeditazione e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre a reputare sussistente la fattispecie di cui all'art. 82 cod. pen. 1.2. I fatti per i quali si procede sono stati ricostruiti nel modo seguente. Nel tardo pomeriggio del 16 giugno 2021, si verificò una sparatoria alla via Tre Re a Toledo, all'esito della quale rimasero ferite due persone: TO AC venne attinto al terzo distale del braccio destro e riportò una frattura pluriframmentaria, mentre CO De IO fu raggiunto da un proiettile all'emitorace destro. Sulla base delle testimonianze raccolte, nonché grazie all'esame dei filmati estrapolati dalle videocamere di sorveglianza installate in loco, si accertò che due ragazzi, provenienti da vico Lungo Teatro, avevano attraversato la strada, per poi tornare indietro;
intanto, un altro ragazzo, che viaggiava a bordo di uno scooter, si era bloccato all'angolo della strada ed aveva fatto una telefonata, per poi allontanarsi. Uno dei due uomini che si trovavano a piedi, a questo punto, aveva impugnato una pistola ed aveva esploso svariati proiettili, all'indirizzo dell'uomo che si trovava sullo scooter, per poi allontanarsi unitamente all'altro ragazzo che aveva indicato il bersaglio. Il reale obiettivo dell'agguato era però EP TI, il quale era fortunosamente riuscito a sottrarsi al tiro dell'esecutore materiale. 1.3. Il Giudice di primo grado ha ricostruito l'episodio, partendo dall'omicidio di NN RR, padre di NC, alias Checco lecco, avvenuto ad opera di NC TI, figlio di GE FA e nipote di NA FA, cugine di EP TI. Tale fatto delittuoso era stato all'origine della contrapposizione fra le famiglie FA-TI e RR, faida nell'ambito della quale si erano verificati diversi episodi criminosi, chiaramente connotati dalla volontà di affermare il proprio predominio sul territorio. L'attentato a EP TI, quindi, rappresentava l'apice dello scontro fra i due gruppi. Nel corso della fase di merito, si è accertato che - nella predisposizione dell'agguato - NC AN e IN CE avevano ricoperto il ruolo dei cd. filatori (avevano cioè seguito la vittima predestinata TI a bordo di uno scooter, segnalandone la presenza a IO TA e EP AS, i quali erano giunti sul posto a piedi). EP AS aveva infine indicato a IO TA, esecutore materiale ella condotta tipica, la posizione della vittima. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, condannando altresì l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali e delle spese sostenute - nel grado di giudizio - dalla costituita parte civile, liquidandole in euro 900,00, oltre iva, cpa e rimborso spese nella misura del 15%. 3. Ricorre per cassazione EP AS, a mezzo del difensore avv. Bruno Carafa, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale vengono denunciate violazione di legge e vizio della motivazione, rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. La contraddittorietà si anniderebbe - in ipotesi difensiva - nell'avere la Corte ritenuto come l'azione onnicidiaria fosse animata dal sentimento di vendetta, covato in relazione alla morte di NN RR, reputando di stampo mafioso tale delitto;
il delitto di omicidio, commesso dal TI in danno del RR stesso, non aveva il requisito della mafiosità, in quanto giudicato come un episodio maturato in un diverso contesto. Mancherebbe, quindi, il coefficiente psichico necessario per la configurabilità dell'aggravante in parola, che postula, peraltro, la sussistenza del dolo intenzionale. 3 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Non ricorre il dedotto vizio della motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito la penale responsabilità del AS, in ordine all'aggravante del metodo mafioso, collegando tra loro - in modo logico e congruo - le plurime fonti di prova. Il ricorso, invece, è palesemente incentrato sulla richiesta di una nuova valutazione del merito della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'unica doglianza sopra riassunta, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., con riferimento all'assenza del dolo necessario per la sussistenza dell'aggravante contestata. 2.1. Nel caso di specie la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., però, non è contestata - e non è stata dalla Corte di appello ritenuta - nei termini dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, quanto, piuttosto, nei termini della condotta realizzata avvalendosi delle modalità tipiche di tali associazioni. Sotto tale profilo, pertanto, il riferimento contenuto nel ricorso alla carenza dell'elemento psicologico risulta palesemente improprio (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). La circostanza aggravante della c.d. modalità mafiosa prescinde, infatti, dalla consapevolezza o meno di agevolare un'associazione o un clan e, addirittura, neanche presuppone che l'associazione in effetti esista (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109). 2.2. In questo caso, invece, l'aggravante presenta una natura oggettiva e sussiste per il solo fatto che l'agente - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - abbia fatto ricorso a modalità tipicamente riconducibili alla criminalità organizzata, come l'esplodere colpi d'arma da fuoco, sostanzialmente all'impazzata, nella pubblica via. Modalità che, anche per il contesto sociale nel quale si sono svolti i fatti, è evidentemente evocativa di un modo di agire e operare che è tipico delle associazioni mafiose e che riveste una forza di intimidazione di eccezionale valenza. Proprio la tipologia di attitudine intimidatrice che la circostanza aggravante in esame si propone di sanzionare. 3. Si deve anche precisare che - stando al costante insegnamento di legittimità - esula dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui 4 valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Rv 229369). E il sopra riassunto motivo di ricorso tende, appunto, ad ottenere una inammissibile nuova ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione degli stessi, mediante criteri interpretativi difformi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest'ultimo ha invece, con motivazione coerente, ampia e convincente, nonché esente da vizi logici e giuridici, ben esplicitato le ragioni del suo convincimento. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 maggio 2023.