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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2398/2024 V.G. introdotta da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alex Corchia ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Bari, alla Via Mauro Amoruso nr. 24
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Enrichetta Parte_2
Di Napoli, del Foro di Matera ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Matera alla Via Lupo Protospata nr. 64
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 29/11/2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Spinoso (PZ) il 06/04/2022 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. L'abitazione adibita a casa familiare, ubicata in Spinoso (PZ) ALLA Via San Rocco, 37 risulta essere di esclusiva proprietà del
SI. e rimane in uso esclusivo dello stesso con tutti gli arredi ivi esistenti. 2. Il Parte_2
SI. , alla sottoscrizione del presente ricorso, in un'unica soluzione ed una tantum, Parte_2 versa la somma di euro 2.000,00 alla SI.ra a titolo di contributo alloggiativo. 3. Dal Parte_1 mese di dicembre 2024, il SI. verserà in favore della SI.ra , con Parte_2 Parte_1 ricarica su poste pay Poste Italiane nr. 5333171122086610, IBAN:
[...], entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensile, oltre adeguamento ISTAT, per un periodo concordato di 36 mesi, ovvero sino al 15 dicembre 2027. 4. il SI. , entro il giorno 10/12/2024, effettuerà la voltura in favore della sig.ra Parte_2 Pt_1
della quota pari al 50% dell'autovettura Fiat Tipo targata FZ 331 AF, in comproprietà fra i
[...] coniugi ed in uso della stessa , veicolo per il quale il SI. ha già pagato in data Pt_1 Pt_2
01/10/2024 il relativo tagliando annuale per l' importo di Euro 600,00 ed ha stipulato polizza assicurativa valida sino a Giugno 2025; 5. la SI.ra con la sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso si obbliga a trasferire la propria residenza in altro luogo entro 30 giorni dall' udienza
Presidenziale, a ritirare dall'abitazione familiare ogni effetto personale ed alcuni utensili/ arredi, previo avviso al SI. almeno 20 giorni prima del ritiro, mentre tutte le chiavi dell' immobile Pt_2 adibito a casa coniugale saranno consegnate entro il 03/12/2024. 6. Le parti dichiarano espressamente di non avere alcun rapporto patrimoniale da regolarizzare, di non essere comproprietari di altri beni mobili ed immobili registrati.”.
All'udienza del 20/03/2025, esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione. Le parti hanno quindi chiesto emettersi sentenza di separazione ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione. Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi. Pt_2
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Spinoso (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 29/11/2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Spinoso (PZ), il 06/04/2022 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spinoso (PZ) dell'anno 2022, Parte 1, Serie 2, Atto nr. 2.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Spinoso (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni