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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/06/2025 al n. 1284/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MOIETTA Parte_1 C.F._1
IC, elettivamente domiciliato in via CHIASSI 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MOIETTA IC ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
EL AL e TI RI, elettivamente domiciliato in VIA
GARIBALDI, 18 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. EL
AL resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
14/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Confermarsi le condizioni di Parte_1 CP_1
separazione come consensualmente concordate nella separazione personale anche per la presente fase di divorzio, precisando che il diritto di visita del padre verrà esercitato nel rispetto della volontà dei figli ed in relazione ai loro tempi di occupazione e con la disponibilità del tempo libero del padre. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo 2024 e conferma l'assegnazione in godimento esclusivo al signor della casa familiare sita in Parte_1
EL (MN), C.A.P. 46048, Via Monte Sabotino n. 1 – Lett. 4, presso la quale il ricorrente è a tutt'oggi residente. L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla signora Spese compensate”; CP_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in EL in data 24/09/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 2000) formulavano, all'esito dell'udienza di comparizione, le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 2 di 3 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 22, parte
II, serie A, anno 2000);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/06/2025 al n. 1284/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MOIETTA Parte_1 C.F._1
IC, elettivamente domiciliato in via CHIASSI 18 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. MOIETTA IC ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
EL AL e TI RI, elettivamente domiciliato in VIA
GARIBALDI, 18 37121 VERONA presso lo studio dell'avv. EL
AL resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
14/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Confermarsi le condizioni di Parte_1 CP_1
separazione come consensualmente concordate nella separazione personale anche per la presente fase di divorzio, precisando che il diritto di visita del padre verrà esercitato nel rispetto della volontà dei figli ed in relazione ai loro tempi di occupazione e con la disponibilità del tempo libero del padre. Spese straordinarie al 50% come da Protocollo 2024 e conferma l'assegnazione in godimento esclusivo al signor della casa familiare sita in Parte_1
EL (MN), C.A.P. 46048, Via Monte Sabotino n. 1 – Lett. 4, presso la quale il ricorrente è a tutt'oggi residente. L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla signora Spese compensate”; CP_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotto inizialmente in forma contenziosa, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in EL in data 24/09/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 22, parte II, serie A, anno 2000) formulavano, all'esito dell'udienza di comparizione, le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
pagina 2 di 3 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 22, parte
II, serie A, anno 2000);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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