Sentenza 17 aprile 2001
Massime • 1
Il condono di un'opera eseguita abusivamente, o comunque in modo contrario alle norme urbanistiche, non fa sorgere alcun diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto detto condono, che ha effetti solo di carattere amministrativo o penale. Pertanto, se l'opera contraria a norme urbanistiche lede diritti soggettivi di terzi, questi ben possono farli valere giudizialmente e ottenere una sentenza di eliminazione della stessa e/o, a seconda delle ipotesi, di risarcimento dei danni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2001, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI UA. elettivamente domiciliato in Roma, viale Crescenzio n. 107, presso l'avv. Osvaldo Verrecchia, che lo difende unitamente all'avv. Gian Luigi Lissoni, in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIAIZE CATALANI s.r.l. in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma. via Lucrezio Caro n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Ciuffa, che la difende, unitamente all'avv. Giovanni Vergani, in virtù di mandato in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 29 ottobre 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 settembre 1990 AL FO e NT LI convenivano dinanzi al Tribunale di Monza la Immobiliare Catalani S.r.l., esponendo di essere comproprietari, con la società convenuta, della corte comune, del gabinetto al piano terreno e dell'andito carraio di un immobile sito in Monza e, lamentando che la convenuta aveva demolito il predetto servizio igienico esterno senza il loro consenso e quindi in violazione dei loro diritti, ne chiedevano la condanna alla ricostruzione del manufatto.
La Immobiliare Catalani resisteva alla domanda eccependo che la demolizione del gabinetto, ormai fatiscente, si era resa necessaria per ragioni igieniche e configurava peraltro un atto di straordinaria amministrazione, che da una parte non aveva alterato la destinazione dell'area comune e dall'altra ne consentiva un migliore godimento. Deduceva a sua volta che gli attori avevano eseguito indebitamente alcuni interventi edilizi sulle loro proprietà che avevano alterato lo stato dei luoghi in pristino per cui chiedeva riconvenzionalmente la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa.
Espletale indagini tecniche ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti l'adito tribunale, con sentenza 30 marzo l995, dopo aver accolto la domanda principale e condannato la convenuta a ricostruire il gabinetto demolito, accoglieva in parte anche la riconvenzionale, condannando il FO ad abbattere le opere eseguite sui mappali 490 e 73.
Interponevano appello il FO ed il LI dolendosi del sia pur parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte avversa. L'Immobiliare Catalani resisteva alla impugnazione ed in via di appello incidentale chiedeva il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale. All'esito la Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 ottobre 1997, rigettava entrambe le impugnazioni, compensando interamente le spese.
Respingendo le avverse argomentazioni delle parti la corte rilevava che il tribunale aveva correttamente ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale poiché tale genere di domanda, ancorché non dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, può riguardare qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, così da rendere opportuno e consigliabile il simultaneus processus. Nel merito osservava che la richiesta del FO di deferimento di giuramento decisorio sulla anteriorità delle sue iniziative edilizie rispetto alla data di acquisto da parte dell'Immobiliare Catalani, a supporto dell'assunto che questa avrebbe acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava l'immobile, e quindi anche con le opere da lui realizzate sui mappali 490 e 73, era inammissibile, in quanto la suddetta Immobiliare, vincolata dai patti contrattuali solo nel confronti dell'altro contraente, nei confronti dei terzi poteva fare valere qualsiasi ragione di danno.
Irrilevante era poi l'avvenuta sanatoria, da parte degli originari attori, delle opere eseguite abusivamente, e non poteva trovare ingresso la richiesta di nuove indagini tecniche, essendo stato l'operato del c.t.u. nominato in primo grado scrupoloso ed esauriente.
Per quanto riguardava poi la demolizione della latrina la corte evidenziava l'irrilevanza che la stessa fosse ormai fatiscente e non più usata da tempo, e che il dante causa della Immobiliare Catalani l'avesse approvata, poiché, trattandosi pacificamente di un manufatto comune, lo stesso non avrebbe potuto essere eliminato se non con il consenso di tutti i condomini.
Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il FO, in base a cinque motivi di ricorso, illustrati anche con memoria e resistiti dalla Immobiliare Catalani con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la illogicità della motivazione, per non avere la corte di appello considerato che le opere da lui costruite risalivano a circa quindici anni prima dell'acquisto della propria quota da parte della Catalani, la quale aveva accettato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovavano gli immobili.
Il motivo è infondato, poiché non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata a tale proposito. La corte ha infatti correttamente osservato che l'Immobiliare Catalani, acquistando l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, si era impegnata solo nei confronti del venditore a non sollevare contestazioni circa le condizioni dell'immobile, mentre nei confronti dei terzi poteva fare valere qualsiasi ragione di danno. Quanto al decorso di quindici anni dall'acquisto, il diritto dell'Immobiliare non si era per questo prescritto.
Lamenta poi il ricorrente, senza indicare alcuna norma di legge eventualmente violata, che i giudici di merito avrebbero dichiarato illegittime e dannose per l'Immobiliare Catalani le opere realizzate dal FO, sebbene condonate, con ciò omettendo di considerare che, se erano state condonate, tali opere erano conformi alla legge, e quindi non potevano arrecare nessun danno alla Catalani. che comunque aveva acquistato la propria quota accettando lo stato di fatto e di diritto in cui si trovava.
Il motivo sembra il frutto di un evidente equivoco: il condono di un'opera eseguita abusivamente, o comunque in modo contrario alle norme urbanistiche, non fa sorgere alcun diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto detto condono, che ha effetti solo di carattere amministrativo o penale. Pertanto, se l'opera contraria a norme urbanistiche lede diritti soggettivi di terzi, questi ben possono farli valere giudizialmente ed ottenere una sentenza di eliminazione della stessa e/o - a seconda delle ipotesi - di risarcimento dei danni.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia l'erroneo apprezzamento dell'operato del c.t.u. da parte della corte di merito, che avrebbe ingiustamente rigettato la richiesta di nuove indagini tecniche. Il motivo è troppo generico per potere essere accolto. In proposito il giudice di appello ha osservato che la richiesta di nuove indagini tecniche non poteva trovare accoglimento, in quanto l'operato del c.t.u. era stato scrupoloso ed esauriente. Pertanto, nel censurare tale affermazione della sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni occorreva rinnovare o quanto meno integrare le indagini tecniche, indicando le singole affermazioni del consulente tecnico inattendibili o addirittura errate e le ragioni per le quali non potevano essere condivise. Ciò non è stato fatto dal ricorrente, per cui la censura va disattesa.
Denunzia poi il ricorrente l'illogicità della sentenza, per avere la corte di appello rigettato la richiesta di deferimento di giuramento decisorio, finalizzato a dimostrare che le opere ritenute illegittime erano state eseguite molto prima della approvazione del piano regolatore approvato nel 1994.
Anche questo motivo non può essere accolto, in quanto contiene una doglianza parzialmente nuova, nel senso di una formulazione della stessa diversa da quella prospettata dinanzi al giudice di appello. La corte di merito ha infatti rigettato l'analoga richiesta già proposta con i motivi di appello rilevando che la istanza del FO di deferimento di giuramento decisorio sulla anteriorità delle sue iniziative edilizie rispetto alla data di acquisto da parte dell'Immobiliare Catalani era stata avanzata a supporto dell'assunto che questa aveva acquistato l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui già si trovava, e quindi anche con le opere da lui realizzate: non vi era quindi alcun riferimento alla entrata in vigore del nuovo piano regolatore, ne' il ricorrente ha impugnato la statuizione della sentenza sotto il profilo della omessa - statuizione della circostanza costituita dalla entrata in vigore del nuovo piano regolatore.
Deve quindi necessariamente ritenersi che la richiesta di giuramento decisorio non conteneva alcun riferimento al piano regolatore ma solo all'anteriorità delle opere eseguite dal FO, mentre se tale riferimento vi era il ricorrente avrebbe dovuto impugnare in modo diverso l'affermazione contenuta nella sentenza.
Infine il ricorrente si duole della compensazione delle spese giudiziali di secondo grado, sebbene in base all'esito del giudizio al LI, non soccombente, sarebbe spettato il ristoro totale di tali spese e ad esso ricorrente, parzialmente soccombente, sarebbe spettato il ristoro parziale delle stesse.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È certamente inammissibile nella parte in cui lamenta il mancato rimborso totale delle spese processuali in favore del LI: solo costui, infatti, avrebbe avuto facoltà di proporre una doglianza che riguardava lui e non gli altri soggetti partecipanti al giudizio. È invece infondato nella parte riguardante il ricorrente, poiché la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice, che incontra l'unico limite del divieto di accollo, anche solo parziale, di tali spese alla parte che sia risultata totalmente vittoriosa.
L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 314.600=, oltre a L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2001