Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5894/2023 promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Laura Maio e Mario Lovero, ed elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
– c.f.: ) C.F._2
RESISTENTE contumace
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. Con ricorso depositato in data 7.08.2023, ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio l'impresa individuale Parte_1 [...]
chiedendo, nel merito: Controparte_1
«- Accertare e dichiarare che tra il ricorrente ed il convenuto è intercorso un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, senza soluzione di continuità,
a fare data dal 22/11/2022 e sino al 22/5/2023, data di chiusura dell'infortunio sul lavoro, o quel diverso periodo e/o orario di lavoro accertato dal Giudice;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal ccnl autotrasporto merce e logistica per tutta la durata del rapporto di lavoro, con inquadramento nel 4° livello retributivo.
1
- Accertata la nullità dell'impegno sottoscritto dal ricorrente in data
19/03/2023 per i motivi sopra esposti, dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla restituzione in favore del ricorrente della somma di euro 10.000,00 complessivamente versata dal ricorrente in data 19 e 20 marzo 2023 a titolo di ristoro dei danni, oltre interessi e rivalutazione, o in subordine della somma veriore che il
Giudice ritenesse accertata».
2. Il ricorrente ha esposto, in fatto:
- di aver iniziato a prestare attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa convenuta in data 22.11.2022, lavorando in affiancamento al collega sino Per_1 al 26.11.2022, senza che il contratto sia stato formalizzato da un punto di vista contrattuale e assicurativo-contributivo;
- di aver proseguito dal 28.11.2022 a lavorare da solo quale autista addetto al trasporto ed alla consegna di prodotti di pasticceria della società Parte_2
con relativo incasso di denaro o assegni in caso di consegna in
[...] contrassegno, e di essere stato dotato a tal fine di un furgone aziendale;
- di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al venerdì, con orario dalle h.
6.00 alle h. 17.00/18.00, e anche sino alle 21.00, caricando i prodotti presso lo stabilimento della società in Leinì, ritirando i documenti di Parte_2 trasporto e consegnando i prodotti nei diversi supermercati dislocati in Torino e provincia, Milano, Savona, Sondrio, Genova e in Francia;
- che nelle occasioni in cui il giro delle consegne e terminava alle 17:00, doveva nuovamente raggiungere lo stabilimento della società per Parte_2 consegnare i documenti di trasporto, gli incassi e gli eventuali resi;
- di aver sottoscritto verso la metà di dicembre 2022, dietro richiesta del convenuto, un contratto di collaborazione occasionale datato 30 novembre 2023, con inizio della collaborazione al 1.12.2022 e termine al 28.2.2023, con la promessa di una futura assunzione a titolo subordinato;
- di aver subìto, in data 22.12.2022, a causa di un incidente stradale con il furgone aziendale, una frattura cervicale della vertebra C1 con prognosi fino al
22.05.2023 e di essere rimasto assente dal lavoro sino a tale data, coincidente con il giorno in cui l' ha chiuso l'infortunio sul lavoro senza riconoscimento CP_2 di indennità in proprio favore (cfr. doc. 3);
2 - di essere sempre stato, per tutta la durata del rapporto, sottoposto alle direttive e agli ordini impartiti dal convenuto, nonché di essere stato inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale, svolgendo le proprie mansioni con l'osservanza dell'orario lavoro impostogli ed utilizzando gli automezzi e le attrezzature del convenuto (cfr. doc. 4);
- di aver svolto mansioni corrispondenti al 4° livello del CCNL Autotrasporto
Merci e Logistica;
- di aver percepito dal convenuto, per l'attività lavorativa svolta, la somma complessiva di euro 990,00 di cui euro 300,00 in contanti (nel mese di novembre 2022) ed euro 690,00 a mezzo bonifico bancario (nel mese di dicembre
2022);
- di non aver, quindi, percepito quanto maturato a titolo di retribuzione diretta e indiretta, lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennizzo per infortunio, competenze di fine rapporto (ratei 13° e 14° mensilità, ratei ferie, ratei rol-ex festività) e T.F.R.
- di aver corrisposto al convenuto l'importo di euro 10.000 quale acconto del maggior danno arrecato al veicolo aziendale in occasione del sinistro stradale, essendo stato indotto in errore dal convenuto circa la dinamica e le responsabilità nella causazione del sinistro, come evincibile dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale di Mondovì.
4. Parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove dedotte dalla parte ricorrente.
6. All'odierna udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti ed alla domanda di Accertamento della nullità dell'impegno assunto in data 19 marzo 2023 e di condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di euro
10.000.
Rilevato
7. In merito all'esistenza tra il ricorrente ed il convenuto di un rapporto di lavoro nel periodo dedotto, alla sua natura subordinata, alla circostanza che le prestazioni di lavoro sono state rese dal ricorrente senza alcuna interruzione temporale nel periodo medesimo, alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente, agli orari di lavoro osservati, deve ritenersi raggiunta la prova alla luce dei messaggi whatapp prodotti sub doc. 1 e 4 e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi che di seguito si riportano:
3 - il teste titolare della società ha dichiarato, Testimone_1 Parte_2 in particolare, che: «Il ricorrente lo vedevo a fare i carichi quasi tutti i giorni ma gli autisti ruotavano e lui l'avrò visto 6-7 volte in tutto. Venivano sempre nel pomeriggio tardo o mattina presto, quindi tra le 18 e 19 o al mattino tra le 6 e 6,30. Caricava e poi faceva le consegne presso i vari punti vendita, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, andava anche in Val d'Aosta. Veniva da noi a Leinì, caricava per la grande distribuzione, quindi Carrefour, Crai, . Capitava che venisse al mattino e CP_3 anche a fine giornata, quando aveva finito il giro, se si viene presto, poi magari si fa un altro carico, ma la prassi era fare un carico la sera e poi tornare la sera successiva. Io ero presente spesso a questi carichi ma non sempre;
quindi, poteva venire a caricare alle 6 e magari non c'ero, c'erano altri dipendenti che aiutano per il carico, non caricano gli autisti. Nel giro della sera capitava anche che venisse scaricato il reso in caso di problemi del cliente» nonché «Mi pare che gli ordini nella convenuta li desse proprio o sua moglie. Era lui che organizzava i Controparte_1 viaggi di lavoro e gestiva i dipendenti, noi ci rapportavamo con gli autisti, ma per il rapporto contrattuale trattavamo tutto con lui, che era il titolare. Per i problemi degli autisti per le consegne chiamavano noi clienti in ufficio o l'agente che ha in carico quel cliente, cioè il nostro commerciale. Per questioni del veicolo chiamavano il titolare della convenuta. Per questioni logistiche noi parlavamo col titolare o se CP_1 volevamo far fare un trasporto in più. Il ricorrente in genere veniva da solo, a volte affiancato da un altro trasportatore per far vedere le modalità di lavoro. Ricordo che vedevamo il sig. che veniva, forse era anche venuto all'inizio con il ricorrente, Per_1 era uno di quelli che affiancavano i nuovi autisti. ADR: ho detto che se il carico avveniva al mattino alle 6 io non c'ero, c'era come addetto un dipendente che al 99% delle volte era il signor Preciso che complessivamente mi ricordo Parte_3 del ricorrente che veniva a caricare in un arco di tempo di circa due tre mesi, non mi pare di più, da quando ho saputo che il ricorrente ha avuto l'incidente, erano un paio di mesi che avevo conosciuto il ricorrente come autista della convenuta».
- la teste , madre del ricorrente, dopo aver precisato che il Testimone_2 ricorrente «ha lavorato per circa un mese, da novembre a dicembre 2022. Lui faceva l'autista per questo sig. […]», ha dichiarato, in particolare, che: «ricordo CP_1 che mio figlio partiva al mattino verso le 4 o 5, a seconda di dove doveva andare, andava a caricare alla ditta la e poi partiva il giro di consegne, andava a Pt_2 consegnare a , in Liguria, e in Lombardia e vicino alla Francia. Alcuni CP_4 giorni andava a caricare al mattino, faceva il giro e poi caricava alla sera, poi tornava.
Altro e volte finiva il giro e tonava a casa e caricava il mattino presto successivo. So
4 che era il sig. che dava gli ordini, diceva a mio figlio dove andare e che CP_1 consegne fare».
- il teste magazziniere presso dal 2019, ha Parte_3 Parte_2 dichiarato: «conosco le parti, il ricorrente è uno dei tanti autisti che venivano a caricare presso il mio posto di lavoro. Io lavoro per La , dal 2019, e sono Pt_2 magazziniere, lavoro presso la sede di Leinì. Vedevo il ricorrente, veniva da me a caricare, e io preparavo i carichi per la ditta convenuta, che veniva unitamente ad altri corrieri. Ricordo che il ricorrente veniva un anno fa, più o meno, forse di più. L'ho visto venire per qualche mese, gli autisti erano tanti per il convenuto. Noi i giri li carichiamo al pomeriggio;
poi, se gli autisti non ce la fanno, vengono al mattino per le 6,30, dipende dal giro dei corrieri, le ditte sono tante. Non so se lui venisse più al mattino o al pomeriggio. Alla sera veniva verso le 18-19. Alla mattina, il carico si fa alle 6,30 o
7. Il ricorrente poi andava a fare le consegne in Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle
d'Aosta. Andavano a consegnare presso Carrefour, Crai, e poi negozietti piccoli, il grosso sono i grandi supermercati, anche . Quando caricava al mattino, il CP_3 giro del corriere in genere durava tutta la giornata, dopo la pausa pranzo dei negozi, sino alle 17 o 18. Se il giro fosse stato più corto il ricorrente sarebbe tornato già alla sera a caricare. Capitava anche a volte che passasse la sera per lasciare il reso e i documenti, bolle, ricevute. Il ricorrente lo vedevo arrivare col furgone della società convenuta e caricare i prodotti di panetteria e pasticceria, il furgone lo carichiamo noi, ma l'autista ci dava una mano con i bancali ed il transpallet. Io ricordo che il ricorrente ad un certo punto non venne più a caricare e dopo un po' non è più venuta neppure la ditta come convenuta, furono cambiati i corrieri» nonché che «Ricordo che, se c'erano problemi per consegne o negozi, si chiamava sempre il rappresentante della Sfoglia e lui contattava od anche l'autista direttamente se fosse CP_1 stato un problema di consegna. ADR: sono al corrente del fatto che l'autista poteva incassare i corrispettivi della merce consegnata. Il documento di trasporto della merce veniva firmato dal cliente finale, prima firmava la bolla anche l'autista per presa di consegna, quando partiva. Mi risulta che La non abbia più avuto rapporti con Pt_2 la convenuta, il contratto era stato fatto con il sig. della Per problemi vari, CP_1 CP_1 noi chiamavamo sempre il titolare della ditta convenuta, perché era lui il responsabile».
- il teste , conoscente di entrambe le parti del presente Testimone_3 giudizio, ha in particolare dichiarato che: «il ricorrente è un mio amico di vecchia data. La ditta convenuta non la conosco personalmente, conosco per via di mia madre il titolare, sig. so che facevano e fanno trasporti, hanno una ditta con il CP_1
5 furgoncino. Lo conobbi almeno un paio d'anni fa. cercava un autista e così CP_1 gli dissi che avevo un amico che cercava lavoro e gli ho passato il numero di telefono del ricorrente. Lo conoscevo tramite degli amici di mia mamma, all'epoca mi ero licenziato ed eravamo al bar a prendere un caffè con questo ricordo che CP_1
c'era anche lui, aveva un'età forse sulla trentina. In quell'occasione feci il nome del ricorrente, perché mi propose questo posto da lavoro da autista e io gli dissi che avevo già trovato un lavoro in fabbrica e che sarei rimasto lì. So che dopo si sono poi trovati, il ricorrente e il convenuto e il ricorrente fu assunto, presso il convenuto. So che poi si sentivano per concordare il lavoro, il ricorrente faceva l'autista, dopo parlavamo e mi diceva che guidava il camioncino e mi ricordo che mi disse che era contento perché sabato e domenica era a casa dal lavoro. Non so dire che giri facesse nelle consegne il ricorrente, né gli orari suoi di preciso, so che lavorava tutta la settimana».
7. Dall'istruttoria testimoniale emerge anche che il ricorrente svolgesse la propria prestazione lavorativa, in media, tra le ore 6.30/7.00, quando si presentava presso la per il carico dei prodotti, e le ore 18.00/19.00, quando ritornava in Parte_2 magazzino al termine del giro di consegne (si v. i testi e;
Tes_1 Pt_3
8. inoltre, la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
8. Dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 3), risulta altresì provato il coinvolgimento del ricorrente in un sinistro stradale mentre era occupato nello svolgimento di attività lavorativa in favore della impresa convenuta, l'assenza del ricorrente dal lavoro dal 22.12.202 e fino al al 22.05.2023, siccome rimasto inabile in via assoluta, come attestato dalla certificazione in atti. CP_2
Ciò è, peraltro, supportato dalle dichiarazioni dei testi escussi: si vedano in particolare il teste secondo cui «Ricordo che il ricorrente aveva fatto un carico Tes_1 presso di noi a dicembre 2022, stava andando sull'autostrada Torino Savona, circa a
Carmagnola. Aveva avuto questo incidente e ricordo che si ea fatto parecchio male, ci siamo preoccupati, anche perché la ditta non ci aveva dato poi i dettagli di questo incidente e delle condizioni del ricorrente. È stato fermo parecchio, non l'abbiamo più visto dopo questo evento, ricordo che era un bravo ragazzo»; nonché la teste Tes_2
, per la quale «[…] il titolare venne a casa nostra il giorno di Natale del 2022, io
[...] vivo von mio figlio. Venne per informarsi delle condizioni di mio figlio dopo l'incidente, venne con moglie e figli. So che l'incidente è successo dopo un carico di lavoro, il ricorrente andava verso Genova sull'autostrada e si era fatto molto male è stato ricoverato per alcuni giorni e poi è stato a casa per sei mesi, fino a giugno 2023; ha dovuto portare il collare».
6 9. In conclusione, può ritenersi accertata l'esistenza tra il ricorrente e la parte convenuta, nel periodo 22.11.2022 - 22.5.2023, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
10. Non rileva in senso contrario la formale qualificazione del rapporto di lavoro in termini di collaborazione occasionale (cfr. sub doc. 2), siccome comunque intervenuta quando il rapporto di lavoro era in corso di svolgimento da circa un mese.
11. Con il ricorso sono rivendicate differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, rol, ex festività e ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, infortunio e TFR sulla base di un inquadramento del ricorrente nel 4° livello del CCNL Autotrasporto Merci e
Logistica.
La difesa di parte ricorrente ha poi precisato, all'udienza del 06.03.2024, che nel conteggio in atti sono state richieste, per il periodo lavorato, 16 ore di lavoro straordinario, mentre ex art. 62 del CCNL applicato si è tenuto conto solo delle trasferte nazionali, entro le 12 ore giornaliere, per euro 21,80 al giorno.
12. Ai sensi dell'art. 6, Capitolo II, del citato CCNL (doc. 9), appartengono al 4° livello - Parametro 122 «i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia» e che, tra i profili esemplificativi della categoria operaia di tale livello, rientrano i seguenti:
«• altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
[…] • facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
[…]».
13. Dunque, l'inquadramento richiesto dal ricorrente appare corretto ex art. 2070
c.c., a fronte delle mansioni da egli espletate come ricostruite dai testimoni.
14. Il conteggio delle spettanze allegato al ricorso (cfr. doc. 6), appare conforme alle previsioni ed ai dati retributivi del CCNL applicabile al rapporto di lavoro e quindi, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, viene posto a
7 fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 13.968,01 lordi, di cui euro 1.021,08 a titolo di TFR.
15. Trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
18. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza della parte convenuta, con la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrenti avvocati Maio e Lovero.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- accerta che tra il ricorrente sig. e la impresa individuale Parte_1 convenuta è intercorso, nel Controparte_1 periodo dal 22.11.2022 al 22.5.2023, un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel quarto livello del CCNL autotrasporto merci e logistica;
- condanna la parte convenuta a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di euro € 13.968,01 lordi, di cui euro 1.021,08 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrenti avv.ti Maio e Lovero.
Torino, 24.1.2025 la Giudice
Sonia Salvatori
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