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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/11/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr. SE Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 937/2025 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Facchini Zaccaria, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Bellomo e Controparte_1
AN De Lucia, in virtù di procura in atti
- RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.10.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.1.2025 , premesso che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 1164/2019 del 18.3.2019 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- con sentenza definitiva n. 1565/2021 del 22.4.2021 emessa nell'ambito del giudizio di divorzio il Tribunale di Bari recepiva le condizioni concordate dai coniugi, le quali prevedevano, tra l'altro, l'obbligo di esso istante di contribuire al mantenimento del figlio SE mediante il versamento alla controparte della somma mensile di €200,00 oltre adeguamento annuale istat, e oltre all'assegno divorzile;
- che il figlio SE, divenuto oramai maggiorenne, aveva reperito, dal 23.10.2024, attività di lavoro presso la ditta 'Umana' con sede operativa in Bari;
chiedeva, pertanto, la revoca del suo contributo al mantenimento del figlio. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva , la quale si opponeva alla domanda Controparte_1 del ricorrente. A seguito dell'audizione della resistente, con ordinanza del 18.6.2025 il Tribunale formulava proposta conciliativa con la quale si proponeva alle parti, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio SE, con compensazione delle spese di lite. All'udienza dell'8.10.2025, preso atto della adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie è emerso che il figlio SE, nato dall'unione coniugale, ormai maggiorenne, svolge attività lavorativa, tanto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa articolata a verbale di udienza del 18.6.2025 in forza della quale è stata prevista la revoca, con decorrenza dalla domanda, del contributo dovuto dal per Pt_1 il mantenimento del figlio SE;
le condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge. Le spese processuali vanno compensate attesa la composizione bonaria della lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza definitiva di divorzio n.1565/2021 del
22.4.2021 (depositata il 13.4.2021) in conformità al contenuto della proposta conciliativa contenuta a verbale di udienza del 18.6.2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4.11.2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. SE Disabato
• Dr. SE Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 937/2025 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Facchini Zaccaria, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Bellomo e Controparte_1
AN De Lucia, in virtù di procura in atti
- RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.10.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.1.2025 , premesso che: Parte_1
- con sentenza non definitiva n. 1164/2019 del 18.3.2019 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- con sentenza definitiva n. 1565/2021 del 22.4.2021 emessa nell'ambito del giudizio di divorzio il Tribunale di Bari recepiva le condizioni concordate dai coniugi, le quali prevedevano, tra l'altro, l'obbligo di esso istante di contribuire al mantenimento del figlio SE mediante il versamento alla controparte della somma mensile di €200,00 oltre adeguamento annuale istat, e oltre all'assegno divorzile;
- che il figlio SE, divenuto oramai maggiorenne, aveva reperito, dal 23.10.2024, attività di lavoro presso la ditta 'Umana' con sede operativa in Bari;
chiedeva, pertanto, la revoca del suo contributo al mantenimento del figlio. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva , la quale si opponeva alla domanda Controparte_1 del ricorrente. A seguito dell'audizione della resistente, con ordinanza del 18.6.2025 il Tribunale formulava proposta conciliativa con la quale si proponeva alle parti, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio SE, con compensazione delle spese di lite. All'udienza dell'8.10.2025, preso atto della adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie è emerso che il figlio SE, nato dall'unione coniugale, ormai maggiorenne, svolge attività lavorativa, tanto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa articolata a verbale di udienza del 18.6.2025 in forza della quale è stata prevista la revoca, con decorrenza dalla domanda, del contributo dovuto dal per Pt_1 il mantenimento del figlio SE;
le condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge. Le spese processuali vanno compensate attesa la composizione bonaria della lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza definitiva di divorzio n.1565/2021 del
22.4.2021 (depositata il 13.4.2021) in conformità al contenuto della proposta conciliativa contenuta a verbale di udienza del 18.6.2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 4.11.2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. SE Disabato