Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 165 del 1998, è ispirato alla "ratio" di impedire l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, e pertanto non può essere invocato qualora sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di soggetto che già si trovi in esecuzione di pena per altra causa, dovendosi in tale ipotesi semplicemente provvedere alla comunicazione al Ministro della giustizia e alla notificazione del nuovo ordine di esecuzione all'interessato, salva la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 17/03/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. " AC IO " N. 2035
3. " DE RD SE " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel. est. N. 38242/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di: CH RN N. IL 14.05.1969 avverso ordinanza del 02.06.1999 G.I.P. TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.g. Dr. Galasso per ann.to con r. Motivi della decisione
Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso, ex art. 656 co. 5 c.p.p., sostituendosi al p.m. che aveva negato l'applicabilità di detta previsione normativa, l'esecuzione della pena inflitta a OR ER con sentenza 14.3.1995 Trib. S. Maria C.V., a seguito della revoca della sospensione condizionale originariamente concessagli e del cumulo di detta pena, effettuato dal p.m. in data 22.3.1999, con la pena residua (mesi 2 e gg. 18 di reclusione) di cui ad una precedente condanna in via di esecuzione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il p.m. denunziando violazione di legge processuale sull'assunto che il divieto di sospensione di cui all'art. 656, co. 9, lett. b), c.p.p. non debba intendersi come circoscritto al caso in cui il condannato si trovi, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, in custodia cautelare in carcere all'atto in cui la sentenza diviene irrevocabile ma vada, invece, esteso anche all'ipotesi in cui il condannato sia in quel momento, già detenuto per altra causa ed, in particolare, come nella specie, in espiazione di pena, nel qual caso al p.m. incomberebbe l'obbligo di provvedere all'unificazione delle pene concorrenti, senza procedere a sospensione, ai sensi dell'art. 663 c.p.p.; il ricorrente, rilevato che scopo della previsione di cui all'art. 656, co. 5, cit. è quello di "evitare il passaggio o la permanenza in carcere e, comunque, la sottoposizione a forme privative della libertà per coloro che possono beneficiare di misure alternative", osserva come tale "ratio legis" non ricorra ove il soggetto sia già detentuto in carcere, sia pure per altro titolo. Nello stesso ordine di idee si è espresso il P.G. requirente presso questa corte, il quale ha evidenziato come il condannato in espiazione di pena detentiva per altro titolo ben possa proporre richiesta di benefici penitenziari in tale stato, senza attendere la cessazione della pena la cui esecuzione non può essere sospesa. Il ricorso è fondato.
L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, co. 5, c.p.p., introdotto con legge n. 165/1998, è chiaramente ispirato alla "ratio" di impedire l'ingresso in carcere ai condannati in grado di ottenere l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione e, sebbene ciò non risulti esplicitato dalla lettera della norma, esso non è invocabile nel caso in cui sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di soggetto che già si trovi in esecuzione di pena per altra causa, dovendosi in tale ipotesi semplicemente provvedere ai sensi del comma 2 dell'art. 656 (comunicazione al ministro della giustizia e notificazione del nuovo ordine di esecuzione all'interessato) e restando, ovviamente, salva la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative nello stato di detenzione, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000