Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2035
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Sentenza 17 marzo 2000

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L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 165 del 1998, è ispirato alla "ratio" di impedire l'ingresso in carcere dei condannati in grado di ottenere l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, e pertanto non può essere invocato qualora sopravvenga un nuovo titolo esecutivo nei confronti di soggetto che già si trovi in esecuzione di pena per altra causa, dovendosi in tale ipotesi semplicemente provvedere alla comunicazione al Ministro della giustizia e alla notificazione del nuovo ordine di esecuzione all'interessato, salva la facoltà del detenuto di richiedere l'applicazione di misure alternative secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento penitenziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2000, n. 2035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2035
    Data del deposito : 17 marzo 2000

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